28 novembre 2016. Lettera aperta alla SIAE scritta congiuntamente da SOS MUSICISTI e SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo.

Gli esiti della “teoria di formatività audiotattile” applicati al diritto della musica attraverso la ricerca di Luca Ruggero Jacovella.

 

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Al Presidente della SIAE dott. Filippo Sugar

Al Direttore Generale della SIAE dott. Gaetano Blandini

Al Direttore sezione musica Ing. Matteo Fedeli

Al Consiglio di Sorveglianza della SIAE

Oggetto:

  • Richiesta di revisione e aggiornamento art. 33 c.4 del Regolamento Generale SIAE inserendo la dicitura “Jazz, musiche improvvisate e audiotattili”.
  • Richiesta di revisione art. 3 c. 4 dello stesso R.G.

Pregiatissimi,

L’art. 33 del vigente R.G., al comma 4 prevede alcune particolari eccezioni al rituale deposito dell’opera su spartito:

“Per le opere di musica elettronica o concreta può essere depositata una registrazione su disco o nastro; analogo deposito è ammesso per le opere di genere sinfonico o da camera.”

Tale contenuto ricalca analoga formulazione risalente almeno al vecchio Regolamento del 2007.

Nel summenzionato articolo non viene però tenuto in considerazione l’esito di moderne ricerche scientifiche e musicologiche, invero recepite dal Decreto Ministeriale del M.I.U.R. 3 Luglio 2009 (ed altri atti pubblici), nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le “discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili”.

La nozione di musiche audiotattili è compresa nell’innovativa “teoria di formatività audiotattile[1], ed è posta alla base, appunto, dei nuovi indirizzi di studio e delle denominazioni dei dipartimenti negli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) a partire dal 2009.

Le musiche audiotattili (tassonomia che indica i repertori del Novecento in particolare di ascendenza afroamericana, nei quali agisce in modo determinante il medium formativo denominato “principio audiotattile”) si costituiscono fenomenologicamente attraverso la preminenza del gesto sul testo, in un complesso intreccio di energie psico-fisiche ed un modello cognitivo – antropologico che vede l’opera musicale strutturarsi durante la performance e si identifica con la propria esecuzione estemporanea (processo e prodotto spesso coincidono).          Il processo creativo in questione è ben definito dal concetto di “forma formante”[2].

Il tentativo di trascrivere tale tipologia di opera in notazione è fortemente problematico, e ciò non solo riguardo la difficoltà tecnica di trasferire ex post contenuti fonici timbrico-materici e dinamiche micro-ritmiche derivanti da una poiesi “comportamentale” non “pre-meditata” e spesso in interazione con altri performer, ma anche per l’inadeguatezza, all’interno della specifica cultura di riferimento, del tradizionale sistema notazionale astrattivo basato sulla matrice cognitiva visiva.

Tali musiche sono, perciò, pressoché non trascrivibili (se non parcellizzandone il risultato globale o scegliendo di adottare la scrittura per arrangiamenti orchestrali).

L’opera dell’ingegno per le musiche audiotattili, dunque, si formalizza e assume rilievo normativo (nel senso estetico) unicamente sul supporto fonografico (cd. “codifica neo-auratica”): è la registrazione sonora a conferire statuto ontologico testuale all’opera audiotattile (il processo identificativo è stato riassunto in una formula[3]).

Il richiamato art. 33 del R.G., invece, prevede il deposito su disco (in eccezione allo spartito) per musiche che, viceversa, principalmente si costituiscono a mezzo della composizione scritta (genere sinfonico e da camera), ma paradossalmente non considerando proprio le musiche audiotattili.

Questa problematica rappresenta un ostacolo per la tutela morale e patrimoniale di molti autori – performer creativi. Oltretutto, è proprio la Legge sul Diritto d’Autore a stabilire che il diritto nasce incondizionatamente con la creazione stessa dell’opera (art. 6), quale espressione del lavoro intellettuale, a prescindere dalla sua eventuale traduzione scritturale:

“il diritto d’autore tutela anche le opere musicali prive di trascrizione grafica, se è vero che titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è la creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale e questa può aver luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata, da parte del suo autore …” (Cass. 11.11.1999 n. 12820[4]).

Nel pieno rispetto dunque delle previsioni del diritto d’autore, nella presa d’atto di Decreti Ministeriali, e nel favorire l’autorialità da parte di una specifica tipologia di artisti, si richiede di implementare l’articolo in oggetto inserendo la possibilità di deposito su disco (o invio telematico di file audio) anche per il Jazz, le musiche improvvisate e audiotattili”, soprattutto in ragione della notevole importanza che tale repertorio sta assumendo nella nostra realtà socio-economica.

Assai apprezzabile è stata la Vostra recente comunicazione riguardante la prossima attivazione della procedura di dichiarazione opere per via telematica (come previsto dall’art. 21 dello stesso R.G.): in questo modo si potrà difatti assicurare una maggiore accessibilità da parte degli autori agli istituti posti a presidio del diritto d’autore.

Quanto all’art. 3 comma 4 del R.G. SIAE, esso stabilisce invece che l’associato non può vantare alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere.

La fattispecie che riguarda le opere audiotattili fissate attraverso la registrazione durante la creazione stessa (quindi la prima utilizzazione), non permette però la dichiarazione in un momento antecedente la performance (atto primigenio), perché trattasi di opera estemporanea o “im-pre-vista”. Si rende perciò necessario contemplare una deroga a tale veto, stabilendo un congruo termine di deposito (ad es. entro il semestre in corso).

Confidiamo che l’interessante e corposo processo di ammodernamento che la SIAE sta portando avanti possa completarsi anche alla luce di queste brevissime considerazioni, così da rafforzare l’intento di porsi sempre “dalla parte di chi crea”,  anche nella ipotesi in cui l’autore si sia dedicato alla stesura di opere audiotattili.

Rimaniamo a disposizione per i necessari approfondimenti.

Grazie dell’attenzione.

Vogliate gradire i nostri più Cordiali Saluti.

Roma, 24 Novembre 2016

 

M° Luca Ruggero Jacovella  (info@lucajacovella.com)

Coordinatore e consulente SOS MUSICISTI per il jazz e membro della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo – SIEDAS

Prof. Avv. Fabio Dell’Aversana  (presidente@siedas.it)

Presidente della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo – SIEDAS

Vittorio di Menno di Bucchianico (detto Victor Solaris) (info@sosmusicisti.org)

Presidente di SOS MUSICISTI


 

[1] Vincenzo Caporaletti, I processi Improvvisativi nella Musica, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2005

[2] Luigi Pareyson, Estetica, teoria della formatività, Bompiani, Milano 1988 (Torino 1954)

[3] O = f (PAT + Lt) + CNA. L’opera O è il risultato della funzione f del principio audiotattile e i vari livelli testuali Lt, trasformata in testo permanente attraverso la fonofissazione (codifica neoauratica). Fonte: vedi nota 1, p. 266

[4] Ulteriori riferimenti sul tema in Fabio Dell’Aversana (a cura di), Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, Roma, 2015, passim.