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F.A.Q.
sull’E.N.P.A.L.S.
(15 gen. 2010 - aggiunto
il FAQ n. 17)
1. Cos'è e di cosa si occupa
l'E.N.P.A.L.S.?
Risposta.
L’E.N.P.A.L.S., Ente Nazionale di
Previdenza e di Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo, con sede
centrale in Roma, viale Regina
Margherita 206 (www.enpals.it), è
l’Ente di Stato che dispone della
erogazione delle pensioni di vecchiaia o
da inabilità al lavoro per il Lavoratori
dello Spettacolo e dello Sport
professionistico.
Di conseguenza è presso questo Ente
(e non presso l’I.N.P.S.) che i
titolari di Imprese di spettacolo devono
pagare i “contributi previdenziali” in
favore degli artisti da loro
scritturati. Il contributo previdenziale
(32,70 % della paga giornaliera)
va versato, per ciascun spettacolo e per
ciascun artista, dal datore di lavoro
(titolare dell’impresa, gestore,
organizzatore, caporchestra, etc) il
quale può esercitarne rivalsa di circa
un terzo sulla paga dell’artista stesso.
(Per maggiori dettagli si vada nel
sito dell’Ente).
2.
Chi sono i datori di lavoro nel settore
dello spettacolo?
Risposta.
Sono tutti coloro che, abitualmente o
anche solo occasionalmente, in veste di
organizzatore di spettacoli scritturano
degli artisti singolarmente. Per contro,
non hanno responsabilità ai fini
previdenziali quegli organizzatori che
scritturano gruppi di artisti
autonomamente organizzati o “forniti” da
altre Imprese, quali compagnie teatrali
mobili, cooperative, imprese di service
o anche semplicemente delle band quando
queste siano legalmente costituite in
forma societaria. In presenza di artisti
singoli che prestano servizi con
caratteristiche di lavoro autonomo ci
può essere una eccezione per cui si veda
al secondo paragrafo del punto
successivo.
3.
Quindi, i lavoratori dello spettacolo,
avendo sempre diritto al versamento dei
contributi da parte del datore di
lavoro, sono dei lavoratori subordinati,
al pari di operai e impiegati?
Risposta.
Così parrebbe ma le cose stanno in
maniera un tantino diversa. Infatti,
quello dello spettacolo è l’unico
settore in cui agli artisti, sia che
effettuino prestazioni come lavoratori
dipendenti (cioè: “a busta paga”),
sia come lavoratori autonomi (cioè:
“emettendo fattura”), vanno sempre
versati i contributi previdenziali da
parte del datore di lavoro, proprio come
fossero in ogni caso lavoratori
subordinati. Lo stesso dicasi anche
quando la prestazione è resa
occasionalmente (cioè: senza busta
paga), ma con la sola ricevuta da
parte dell’artista stesso. Si tenga a
mente che in questo caso, cioè a fronte
di una prestazione di lavoro autonomo
ancorché occasionale, il lavoratore è
sempre soggetto a ritenuta d’acconto del
20%.
A quanto sopra espresso e come già
accennato al punto precedente, c’è una
eccezione. Dal 1° luglio 04, i
lavoratori autonomi del solo settore
musicale possono provvedere
autonomamente al pagamento dei propri
contributi (legge
n.350 del 24 dicembre 2003, art.li 98,
99 e 100).
Questa norma (da molti ritenuta
discutibile) è stata introdotta con
l’evidente intenzione di liberare i
datori di lavoro dalla burocrazia
connessa agli adempimenti contributivi
ENPALS, che è effettivamente
“scoraggiante” specie nei casi in cui
essi si rapportano con artisti “singoli”
in maniera occasionale o saltuaria, come
accade ad esempio ai gestori di
piano-bar (o disco-bar) del
periodo estivo. Questi, infatti, non
sono di certo Imprenditori di Spettacolo
in senso stretto, ma ristoratori,
proprietari di gelaterie etc. e in
genere sono assolutamente impreparati a
rapportarsi con le regole dell’ENPALS
che sono molto diverse da quelle
dell’INPS per i camerieri, baristi e
simili.
Attenzione, è importante evidenziare che
questa legge non è affatto obbligatoria,
ma stabilisce soltanto il diritto ad una
opzione. Infatti la norma sopraccitata
recita espressamente: "possono”… che non
vuol dire "debbono"! ...E, inoltre, va
sottolineato che le complicanze
burocratiche non spariscono, ma
semplicemente… si spostano (…eccome)
“sulle spalle” del musicista.
In verità, si tratta di una legge,
estremamente approssimativa e difficile
da gestire poiché non prevede il
versamento della contribuzione “per
trimestre” e sull’ammontare del reddito,
come avviene abitualmente per i
lavoratori autonomi ordinari, ma il
calcolo dei contributi per singola
giornata lavorativa, il loro riepilogo a
fine mese e un ulteriore riepilogo per
ciascun trimestre. In sostanza, tenendo
conto che gli artisti raramente prendono
lo stesso cachet per ogni serata, la
contabilità ai fini ENPALS diventa
complicatissima.
Per correttezza d’informazione bisogna
anche che si sappia che la maggioranza
di “coloro che ci hanno provato”, dopo
breve tempo se ne sono amaramente
pentiti. Quindi, a meno che non si
disponga di un esperto e paziente
“commercialista” in grado di ottemperare
a tali assurdi sistemi di contabilità,
laddove risulti necessario fornire al
gestore una fattura omnicomprensiva che
li esoneri dalle incombenze, è
senz’altro più semplice e conveniente
operare all’interno di una buona e seria
cooperativa di musicisti.
4.
Cos’è il Certificato di Agibilità
E.N.P.A.L.S.?
Risposta.
E’ una autorizzazione ad “agire”, cioè
ad effettuare uno spettacolo o una serie
di spettacoli. Esso, su richiesta
obbligatoria, viene rilasciato alle
Imprese di Spettacolo (teatri
stabili, compagnie teatrali mobili,
orchestre, etc.) o anche a titolari
di esercizi pubblici (hotels,
ristoranti, pub, gelaterie, etc)
che, pur in maniera collaterale o
occasionale, fanno spettacolo
"assumendo" musicisti, DJ o anche i
cosiddetti “animatori”.
Attenzione: come accennato nella
risposta al quesito n. 2, nel caso in
cui un gestore (o un organizzatore
qualsiasi) non assuma "direttamente"
e singolarmente gli artisti, ma ricorra
a imprese esterne o a gruppi legalmente
costituiti, l'obbligo dell'Agibilità
ricade sulla impresa "appaltante" o sul
gruppo stesso, mentre il gestore è
unicamente tenuto a verificare se
costoro ne sono in possesso.
In sostanza, il Certificato di Agibilità
è uno strumento di controllo con cui
L’E.N.P.A.L.S., venendo anticipatamente
a conoscenza del luogo, della data
dell’evento e dei nomi degli artisti, si
riserva di poter effettuare eventuali
ispezioni, né più e né meno di quanto
fanno talvolta “a sorpresa” gli
ispettori I.N.P.S. in ordinari luoghi di
lavoro, ad esempio, nelle fabbriche.
La mancata verifica del possesso del
Certificato di agibilità comporta per il
gestore una sanzione di circa 130 euro
per ciascun artista e per ciascuna
giornata di lavoro contestata.
Attenzione, non si confonda questa
sanzione con quella per la mancata
regolarizzazione dell’artista, cioè la
contestazione di “lavoro in nero”:
quest’ultimo è un autentico reato e
comporta una sanzione per il Datore di
Lavoro ben più elevata: si va da 1.500
euro fino a 12.000 (vedi circ. ENPALS
n. 10 del 26.07.2007). Non è questo
il luogo per creare allarmismi, ma a
rigor di corretta informazione si sappia
che praticamente si tratta delle stesse
sanzioni per la lotta all’evasione
contributiva introdotte nel 2006 per
tutte le categorie di lavoratori in
generale. A parziale consolazione, si
sappia che il sommerso nel nostro
settore (spesso unicamente a causa
della burocrazia) è talmente
radicato, arcinoto e spesso tollerato
dagli Enti Statali di competenza che
sanzioni di questi livelli vengono
comminate, per fortuna, molto raramente.
5. Come si ottiene il Certificato di
Agibilità?
Risposta.
Da qualche tempo, il Certificato di
Agibilità si richiede con apposito
servizio telematico in dotazione alle
Imprese di Spettacolo professionali. Nel
“form” della richiesta vengono indicati
i nominativi e le generalità degli
artisti scritturati nonché il o i luoghi
degli spettacoli e l’importo della paga
giornaliera. In pochi istanti il
computer della sede centrale dell’Ente
invierà in automatico il Certificato di
Agibilità in formato pdf.
Per gli organizzatori
“occasionali”, che non dispongono dello
specifico PIN per la connessione
telematica, il servizio è accessibile
tramite gli uffici S.I.A.E., Società
degli Autori ed Editori, che nulla ha a
che vedere con la previdenza degli
artisti, ma con la quale l’E.N.P.A.L.S.
dal 2002 ha stipulato un apposita
convenzione. Inoltre, laddove il
servizio telematico non fosse
disponibile, per la richiesta deve
essere utilizzato ancora il modello
cartaceo precedente denominato 032U, da
presentare in ogni caso la SIAE di
competenza, che lo restituirà con
apposito timbro. In tal caso, la copia
restituita sostituisce a tutti gli
effetti il fatidico Certificato di
Agibilità. Considerato le ben note file
che ci sono presso le agenzie SIAE,
questa eventualità diventa una autentica
tortura.
6. Cosa avviene se, dopo aver
richiesto l’Agibilità, lo Spettacolo non
ha luogo?
Risposta.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione,
uno spettacolo viene annullato, recenti
disposizioni dell’ENPALS vogliono che ne
sia data comunicazione al più presto e a
mezzo fax, specificando dettagliatamente
le motivazioni.
7.
In ogni caso, la richiesta del
Certificato di Agibilità è in capo al
"datore di lavoro" e non ai musicisti
come si sente in giro!
Risposta:
L’incombenza del Certificato di
agibilità e dei relativi obblighi
previdenziali, tranne nel caso della
opzione descritta nella risposta al
quesito n. 3, non è mai a carico dei
musicisti. Infatti la legge istitutiva
dell’ENPALS (D.L.C.P.S. n. 708/47 e
successive modificazioni), fonda le
proprie radici proprio sul principio che
il lavoratore dello spettacolo sia
parte "debole" nel rapporto di lavoro ed
obbliga pertanto il datore di lavoro ad
accollarsi l'onere della sua tutela
previdenziale.
8.
Ma se questa incombenza è in capo al
datore di lavoro, come mai il secondo
comma dell’art. 6 della legge istitutiva
dell’E.N.P.A.L.S. recita espressamente
che gli organizzatori (proprietari o
gestori) non possono far esibire i
lavoratori dello Spettacolo che non
sono in possesso del certificato di
agibilità?… Se un lavoratore
(singolare di “lavoratori”) non può
richiedere l’Agibilità, come fa ad
“esserne in possesso”. La frase,
espressa in questi termini appare
decisamente insensata o pare esprimere
l’esatto contrario, cioè che l’Agibilità
è competenza proprio del lavoratore
stesso!
Risposta:
In effetti si tratta di una imprecisione
di termini che genera senza dubbio
l’equivoco sollevato nel quesito, ma non
modifica la sostanza della norma che è
ormai consolidata e inattaccabile,
specie per via dei principi a cui si
ispira.
9.
Una volta chiarito che un musicista
“singolo”, se non per propria scelta,
non ha né l’obbligo dell’Agibilità, né
di versarsi i contributi, per quale
motivo i gestori insistono nel
pretendere comunque questo documento?
Spesso viene richiesto (forse
ingenuamente) come se si trattasse
di una “licenza” al pari di quelle che
vengono rilasciate agli artigiani o ai
commercianti?
Risposta:
Da oltre un ventennio, il mestiere di
musicista ha assunto caratteristiche di
saltuarietà e mobilità talmente elevate
che la maggior parte degli organizzatori
di eventi di spettacolo o
intrattenimento si trovano a dover
scritturare gli artisti per un tempo
così breve (a volte: un solo
spettacolo) da non essere
“materialmente” in grado di ottemperare
all’Agibilità ed a tutto ciò che ne
consegue. Quindi, facendo leva sulla
norma per cui più musicisti, se
legalmente associati diventano a loro
volta un’Impresa Spettacoli a tutti gli
effetti, quindi con l’obbligo di
gestirsi in proprio l’E.N.P.A.L.S.,
(per intendersi: come le compagnie
teatrali mobili), è facile capire
come questa seconda soluzione sollevi
totalmente i gestori da ogni
responsabilità, riducendo il rapporto
contrattuale al solo pagamento del
cachet pattuito dietro (ovviamente)
il rilascio di una fattura da parte del
gruppo.
Per meglio capire quanto potrebbe
essere scoraggiante per un gestore
(magari occasionale) assumere
direttamente un artista, si tenga
presente che, per ciascuna prestazione,
non c’è solo da richiedere l’Agibilità
ENPALS e pagare il relativo contributo,
ma perdura l’obbligo di tenerne una
apposita contabilità mensile e
trimestrale. Poi ma bisogna ancora
versare, e con altre modalità, un
contributo accessorio all’INPS
(cosiddetto “contributo minore”), un
altro ancora all’INAIL per
l’infortunistica sul lavoro ed altre
ottemperanze varie… insomma tutto quanto
previsto nella “busta paga” di un
operaio in fabbrica, …ma gli operai non
cambiano fabbrica ad ogni giornata
lavorativa…!
10.
Questo spiega il diffuso fenomeno delle
cooperative tra artisti?
Risposta:
Esatto! Quindi, far parte di una
cooperativa non è un obbligo, ma è forse
l’unico sistema per far sì che una
tutela obbligatoria e meritoria come
quella previdenziale, non si trasformi
in impedimento al lavoro. Inoltre, al
momento le cooperative rappresentano,
con ogni probabilità, le uniche entità
che consentono ai musicisti di potersi
costruire una effettiva posizione
previdenziale.
11. Cosa
accade quando un musicista viene
scritturato per una serie di spettacoli
consecutivi dal medesimo gestore: es. il
pianobarista fisso (o l’animatore)
di un hotel o di un villaggio turistico?
Risposta:
In tal caso il gestore, con un po’ di
buona volontà, ha certamente la
possibilità di chiedere al proprio
commercialista di “imparare” a mettere
in regola gli Artisti dello Spettacolo.
Quindi, in questi casi, pretendere che
un musicista si autogestisca l’ENPALS
rappresenta una forzatura moralmente
deprecabile. In verità è raro che questo
accada e, per di più, potrebbe essere
addirittura illegale sia per il gestore
che per il musicista stesso. Infatti, in
riferimento alla eventuale opzione del
musicista per autoversarsi i contributi
ai sensi dell’opzione di cui alla
risposta al quesito n. 3 (lavoratori
autonomi del settore musicale), c’è
da rilevare che il pianista “fisso” di
un’hotel difficilmente può essere
considerato un lavoratore autonomo
(vedi art.li 2094 e 2222 del Codice
Civile), appunto sotto l’aspetto
legale. Per contro, non è illegale in
nessun caso che una prestazione di
lavoro subordinato venga reso da un
musicista “fornito” da una cooperativa.
12. Ma
l’agibilità e i contributi sono sempre
obbligatori?
Risposta:
Non sempre. I casi esentabili sono
essenzialmente di due tipi:
A) In presenza di lavoro gratuito.
Attenzione, il lavoro gratuito deve
avere assolutamente una giustificazione
credibile: beneficenza, volontariato o,
al limite, esibizione “una tantum” a
titolo promozionale. In ogni caso
l’E.N.P.A.L.S. per queste situazioni
prevede la obbligatorietà della
richiesta di uno speciale Certificato di
Agibilità definito appositamente: “a
titolo gratuito”. In sostanza, l’Ente
vuole sapere dove è quando avviene
l’evento, riservandosi l’eventualità di
idoneo accertamento.
Qualcuno, appellandosi alla
Costituzione, ricorda che la medesima
sancisce la piena libertà di espressione
artistica e, quindi se ne può dedurre
che, “poter suonare gratuitamente” è
sempre legittimo anche in ambiti
palesemente commerciali come i pubblici
esercizi. Io sono convinto che la
Costituzione non c’entri assolutamente.
I padri costituzionali nel sancire la
libertà delle espressioni artistiche
avevano semplicemente (e giustamente)
eretto un baluardo contro la censura
artistica del precedente periodo, quello
fascista. In realtà le prestazioni
gratuite devono essere semplicemente,
come dicevo prima, “credibili”. …Io
posso andare a lavorare di “badile e
piccone” gratuitamente con la Protezione
Civile in presenza di una calamità
naturale, ma non è credibile che faccia
altrettanto “per hobby” al servizio di
una impresa edile!
Vedasi in merito le considerazioni
positive e negative al primo punto nella
pagina “obiettivi”
13. Cos’è
il libretto dell’E.N.P.A.L.S. ?
Risposta:
E’ una sorta di promemoria dei propri
contributi. si tratta di un piccolo
quaderno (cm. 12x17) che ciascun artista
deve richiedere all’Ente stesso o
tramite la SIAE della zona di
appartenenza. Non ha alcun costo e per
il rilascio è sufficiente presentare la
fotocopia di un documento d’identità e
riempire un apposito modello con le
proprie generalità ed il codice fiscale.
Sul libretto, nella prima pagina,
oltre alle generalità del musicista
compare il numero di matricola che gli
viene attribuito immediatamente
dall’Ente per via telematica all’atto
del rilascio.
Nelle righe delle pagine interne,
per ciascuna prestazione o per ciascun
gruppo di prestazioni continue, il
datore di lavoro ha l’obbligo di
annotare, oltre alle generalità della
propria impresa, la data della
prestazione (o delle prestazioni) e la
paga giornaliera.
Dal punto di vista pratico, (cioè
come promemoria) questo libretto è un
documento piuttosto obsoleto, poiché
ciascun iscritto all’E.N.P.A.L.S. può
verificare per via telematica il
dettagliato riepilogo dei propri
contributi, connettendosi con uno
specifico PIN all’apposito spazio del
portale dell’Ente. Per contro, dal punto
di vista legale, il libretto continua ad
avere una certa validità, poiché una
volta che Il datore di lavoro ha
convalidato, con timbro e firma, le date
delle prestazioni, in caso di mancato
versamento dei contributi esso diventa
un documento probante in sede di
eventuale contestazione.
14. Quanti
contributi occorrono per “maturare” il
diritto alla pensione, per lo meno a
quella cosiddetta “minima”?
Risposta:
Le regole per queste condizioni sono
cambiate tre volte dall’epoca della
fondazione dell’ENPALS (1947).
Quindi le modalità di calcolo variano,
a seconda della data di iscrizione e del
periodo della contribuzione.
A) Fino al ’92 compreso, i
requisiti per la pensione di vecchiaia
consistevano in 15 annualità di 60
contributi. Tenendo presente che
“annualità” non significa “anno solare”,
ma l’insieme di 60 contributi, questo
vuol dire che coloro che al 31 dic. ’92
avevano 900 (15x60) contributi
suddivisi in una arco minimo di 15 anni
hanno già maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia, alla quale, si
osservi tra l’altro, i musicisti hanno
la facoltà di accedere a 60 anni e non a
65 come la quasi totalità dei lavoratori
dipendenti di altri settori.
B) A partire dal 1 gennaio ’93, il
requisito è più che raddoppiato
portandosi a 20 annualità di 120
contributi ciascuna. Cioè 2.400
(20x120) contributi nell’arco minimo
di 20 anni. Vero è che in seguito è
stato introdotto una sorta di
ammortizzatore (contributi
figurativi) per cui, a particolari
condizioni, i 2.400 contributi possono
scendere fino a 1.800.
C) A partire dal 1 gennaio ’96, con
l’entrata in vigore del cosiddetto
“sistema contributivo” (o riforma
“Dini”, dal nome dell’allora capo del
governo, Lamberto Dini) il numero minimo
delle giornate lavorative è sceso a soli
600 nell’arco di 5 anni. Per contro
l’importo della pensione che
eventualmente verrà erogata sarà
esattamente proporzionale al “montante”
degli interi contributi versati. In
sostanza, per gli iscritti dal ’96 in
poi, mentre è stato notevolmente
facilitato l’accesso alla pensione di
vecchiaia, è assai probabile che con
pochi versamenti e di basso importo la
pensione sarà decisamente irrilevante.
Inoltre, per i musicisti, è stata persa
l’opportunità di “uscire” a 60 anni, ma
si andrà in pensione a 65 (o quel che
sarà in futuro), perdendo di fatto
il riconoscimento di “lavoro usurante”.
Nota importante. Per coloro che
hanno una contribuzione mista iniziata
nel periodo A, ma non ultimata o da
ultimare ancora, i calcoli sono molto
complessi, ma a rigor di logica appare
credibile che i contributi versati in
questo periodo abbiano un valore
proporzionalmente maggiore dal punto di
vista numerico (almeno più del
doppio).
15. Ma
c’è anche per i musicisti la possibilità
di andare in pensione a 57 anni, come
avviene spesso tra i lavoratori di altre
categorie.
Risposta:
Certamente, anche se considerato
l’enorme sommerso contributivo nel
nostro settore, questa eventualità è
molto rara. In sostanza stiamo parlando
della cosiddetta pensione di
“anzianità”, ove con questo termine ci
si riferisce alla “anzianità di
servizio” e non al sinonimo di
“vecchiaia”.
Per gli iscritti all’ENPALS prima del 1
gennaio 96, c’è la possibilità di andare
in pensione a 57 anni a condizioni che
l’anzianità di servizio, appunto, sia di
almeno 35 annualità, ossia 4.200
contributi (35x120) nell’arco di
una attività lavorativa di 35 anni
“solari” effettivi (cioè: tra il
primo ed ultimo contributo). E’
evidente che un tale numero di “serate”
(…in regola) sia alla portata di
pochi. Con ogni probabilità vi
potrebbero rientrare i pianisti che
lavorano in maniera continuativa negli
hotel, sulle navi da crociera
(…italiane) o in altre situazioni
simili, ma ben difficilmente coloro che
lavorano solo nei festivi o poco più nel
periodo estivo. Per correttezza c’è da
aggiungere che per gli iscritti dopo il
1° gennaio 96, la situazione è
ulteriormente peggiorata in quanto
occorrono 40 anni di “servizio” e 4.800
contributi per andare in pensione prima
dei 65 anni, ma, “mal comune, mezzo
gaudio”, questo è accaduto non solo per
i lavoratori dello Spettacolo, ma per
tutti in generale. Per inciso, con la
riforma introdotta nel ’96 è anche stata
soppressa l’espressione “pensione di
anzianità” che, in verità, generava
spesso confusione dal momento che
anzianità e vecchiaia sono sinonimi.
16. Cosa
sono i "contributi d'ufficio".
Risposta:
Sono un particolare beneficio entrato in
vigore nell'agosto ‘97 (D.L. n. 182).
In seguito ad esso, se in un anno
"solare" non si raggiungono 120
contributi, ma almeno 60, essi vengono
automaticamente integrati a 120, cioè
l'anno "incompleto" diventa una
"annualità" completa.
Il "regalo" viene concesso per un
massimo di dieci anni e non occorre
alcuna domanda specifica per
l'attribuzione.
Si ricorda che i contributi
figurativi, cioè: contributi attribuiti
in assenza di lavoro effettivo, hanno
solo valore numerico, ma non hanno
alcuna incidenza sull’importo della
pensione e, ovviamente, questa norma non
riguarda gli iscritti all’ENPALS dopo il
1° gennaio 1996.
Infine c’è da dire che questo
beneficio è utilizzabile sia per la
pensione di vecchiaia che per quella di
anzianità (vedi i due quesiti
precedenti).
17. Ho
suonato per vari periodi in Svizzera. E’
possibile recuperare i contributi
relativi.
Risposta:
I
contributi versati presso le principali
casse di previdenza dei paesi europei
(tra cui principalmente la Svizzera e la
Germania) in periodi antecedenti il 5
maggio 2002 sono “trasformabili” in
contributi Enpals (ricongiunzione), sia
ai fini delle annualità, che per il
calcolo della futura unica pensione
“italiana”.
Bisogna considerare però che solo in
Italia c’è un ente di previdenza
specifico per i gli artisti (120
contributi per una annualità, etc) e
inoltre le percentuali applicate sui
compensi sono diverse, pertanto l’ENPALS
effettuerà un ricalcolo dei contributi
esteri che potrà apparire penalizzante
in termini di “giornate lavorative”
attribuite, ma assolutamente non un
“franco svizzero o francese” né un
“marco tedesco” andrà perso nel calcolo
della pensione.
ATTENZIONE.
E’ assolutamente necessario produrre
delle prove che il lavoro reso
“all’estero” sia di natura
Spettacolistica (contratti, manifesti,
depliants, etc). Infatti, come
sopraindicato, essendo che in tali paesi
non esiste differenza tra contributi
agli artisti e contributi agli operai o
agli impiegati, nel rendiconto “estero”
la qualità artistica spesso non è
indicata e l’ENPALS non sarà in grado di
stabilire se la “pratica” è di sua
competenza o dell’INPS.
Ricordiamo ancora una volta che
l’eventuale ricongiunzione con la
posizione previdenziale ENPALS,
piuttosto che con quella dell’INPS,
potrebbe essere determinante per
ottenere la pensione di vecchiaia a 60
anni anziché a 65 (55 per le donne).
P.S. Appena possibile i sopra
descritti FAQ saranno integrati con
argomenti relativi alle posizioni
contributive miste, cioè a quelle di
questi musicisti che hanno cambiato
mestiere o che esercitano un altro
lavoro contemporaneamente. |