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F.A.Q. sull’E.N.P.A.L.S.

(15 gen. 2010 - aggiunto il FAQ n. 17)

 

     1. Cos'è e di cosa si occupa l'E.N.P.A.L.S.?

 

     Risposta. L’E.N.P.A.L.S., Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, con sede centrale in Roma, viale Regina Margherita 206 (www.enpals.it), è l’Ente di Stato che dispone della erogazione delle pensioni di vecchiaia o da inabilità al lavoro per il Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico.

     Di conseguenza è presso questo Ente (e non presso l’I.N.P.S.) che i titolari di Imprese di spettacolo devono pagare i “contributi previdenziali” in favore degli artisti da loro scritturati. Il contributo previdenziale (32,70 % della paga giornaliera) va versato, per ciascun spettacolo e per ciascun artista, dal datore di lavoro (titolare dell’impresa, gestore, organizzatore, caporchestra, etc) il quale può esercitarne rivalsa di circa un terzo sulla paga dell’artista stesso. (Per maggiori dettagli si vada nel sito dell’Ente).  

 

 2. Chi sono i datori di lavoro nel settore dello spettacolo?

 

     Risposta. Sono tutti coloro che, abitualmente o anche solo occasionalmente, in veste di organizzatore di spettacoli scritturano degli artisti singolarmente. Per contro, non hanno responsabilità ai fini previdenziali  quegli organizzatori che scritturano gruppi di artisti autonomamente organizzati o “forniti” da altre Imprese, quali compagnie teatrali mobili, cooperative, imprese di service o anche semplicemente delle band quando queste siano legalmente costituite in forma societaria. In presenza di artisti singoli che prestano servizi con caratteristiche di lavoro autonomo ci può essere una eccezione per cui si veda al secondo paragrafo del punto successivo.

 

 3. Quindi, i lavoratori dello spettacolo, avendo sempre diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, sono dei lavoratori subordinati, al pari di operai e impiegati?

 

     Risposta. Così parrebbe ma le cose stanno in maniera un tantino diversa. Infatti, quello dello spettacolo è l’unico settore in cui agli artisti, sia che effettuino prestazioni come lavoratori dipendenti (cioè: “a busta paga”), sia come lavoratori autonomi (cioè: “emettendo fattura”), vanno sempre versati i contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, proprio come fossero in ogni caso lavoratori subordinati. Lo stesso dicasi anche quando la prestazione è resa occasionalmente (cioè: senza busta paga), ma con la sola ricevuta da parte dell’artista stesso. Si tenga a mente che in questo caso, cioè a fronte di una prestazione di lavoro autonomo ancorché occasionale, il lavoratore è sempre soggetto a ritenuta d’acconto del 20%.

     A quanto sopra espresso e come già accennato al punto precedente, c’è una eccezione. Dal 1° luglio 04, i lavoratori autonomi del solo settore musicale possono provvedere autonomamente al pagamento dei propri contributi (legge n.350 del 24 dicembre 2003, art.li 98, 99 e 100). Questa norma (da molti ritenuta discutibile) è stata introdotta con l’evidente intenzione di liberare i datori di lavoro dalla burocrazia connessa agli adempimenti contributivi ENPALS, che è effettivamente “scoraggiante” specie nei casi in cui essi si rapportano con artisti “singoli” in maniera occasionale o saltuaria, come accade ad esempio ai gestori di piano-bar (o disco-bar) del periodo estivo. Questi, infatti, non sono di certo Imprenditori di Spettacolo in senso stretto, ma ristoratori, proprietari di gelaterie etc. e in genere sono assolutamente impreparati a rapportarsi con le regole dell’ENPALS che sono molto diverse da quelle dell’INPS per i camerieri, baristi e simili.

 

     Attenzione, è importante evidenziare che questa legge non è affatto obbligatoria, ma stabilisce soltanto il diritto ad una opzione. Infatti la norma sopraccitata recita espressamente: "possono”… che non vuol dire "debbono"! ...E, inoltre, va sottolineato che le complicanze burocratiche non spariscono, ma semplicemente… si spostano (…eccome) “sulle spalle” del musicista.

     In verità, si tratta di una legge, estremamente approssimativa e difficile da gestire poiché non prevede il versamento della contribuzione “per trimestre” e sull’ammontare del reddito, come avviene abitualmente per i lavoratori autonomi ordinari, ma il calcolo dei contributi per singola giornata lavorativa, il loro riepilogo a fine mese e un ulteriore riepilogo per ciascun trimestre. In sostanza, tenendo conto che gli artisti raramente prendono lo stesso cachet per ogni serata, la contabilità ai fini ENPALS diventa complicatissima.

 

     Per correttezza d’informazione bisogna anche che si sappia che la maggioranza di “coloro che ci hanno provato”, dopo breve tempo se ne sono amaramente pentiti. Quindi, a meno che non si disponga di un esperto e paziente “commercialista” in grado di ottemperare a tali assurdi sistemi di contabilità, laddove risulti necessario fornire al gestore una fattura omnicomprensiva che li esoneri dalle incombenze, è senz’altro più semplice e conveniente operare all’interno di una buona e seria cooperativa di musicisti.

 

     4.     Cos’è il Certificato di Agibilità E.N.P.A.L.S.?

 

Risposta. E’ una autorizzazione ad “agire”, cioè ad effettuare uno spettacolo o una serie di spettacoli. Esso, su richiesta obbligatoria, viene rilasciato alle Imprese di Spettacolo (teatri stabili, compagnie teatrali mobili, orchestre, etc.) o anche a titolari di esercizi pubblici (hotels, ristoranti, pub, gelaterie, etc) che, pur in maniera collaterale o occasionale, fanno spettacolo "assumendo" musicisti, DJ o anche i cosiddetti “animatori”.

Attenzione: come accennato nella risposta al quesito n. 2, nel caso in cui un gestore (o un organizzatore qualsiasi) non assuma "direttamente" e singolarmente gli artisti, ma ricorra a imprese esterne o a gruppi legalmente costituiti, l'obbligo dell'Agibilità ricade sulla impresa "appaltante" o sul gruppo stesso, mentre il gestore è unicamente tenuto a verificare se costoro ne sono in possesso.

In sostanza, il Certificato di Agibilità è uno strumento di controllo con cui L’E.N.P.A.L.S., venendo anticipatamente a conoscenza del luogo, della data dell’evento e dei nomi degli artisti, si riserva di poter effettuare eventuali ispezioni, né più e né meno di quanto fanno talvolta “a sorpresa” gli ispettori I.N.P.S. in ordinari luoghi di lavoro, ad esempio, nelle fabbriche.

La mancata verifica del possesso del Certificato di agibilità comporta per il gestore una sanzione di circa 130 euro per ciascun artista e per ciascuna giornata di lavoro contestata. Attenzione, non si confonda questa sanzione con quella per la mancata regolarizzazione dell’artista, cioè la contestazione di “lavoro in nero”: quest’ultimo è un autentico reato e comporta una sanzione per il Datore di Lavoro ben più elevata: si va da 1.500 euro fino a 12.000 (vedi circ. ENPALS n. 10 del 26.07.2007). Non è questo il luogo per creare allarmismi, ma a rigor di corretta informazione si sappia che praticamente si tratta delle stesse sanzioni per la lotta all’evasione contributiva introdotte nel 2006 per tutte le categorie di lavoratori in generale. A parziale consolazione, si sappia che il sommerso nel nostro settore (spesso unicamente a causa della burocrazia) è talmente radicato, arcinoto e spesso tollerato dagli Enti Statali di competenza che sanzioni di questi livelli vengono comminate, per fortuna, molto raramente.

 

     5. Come si ottiene il Certificato di Agibilità? 

 

     Risposta. Da qualche tempo, il Certificato di Agibilità si richiede con apposito servizio telematico in dotazione alle Imprese di Spettacolo professionali. Nel “form” della richiesta vengono indicati i nominativi e le generalità degli artisti scritturati nonché il o i luoghi degli spettacoli e l’importo della paga giornaliera. In pochi istanti il computer della sede centrale dell’Ente invierà in automatico il Certificato di Agibilità in formato pdf.

     Per gli organizzatori “occasionali”, che non dispongono dello specifico PIN per la connessione telematica, il servizio è accessibile tramite gli uffici S.I.A.E., Società degli Autori ed Editori, che nulla ha a che vedere con la previdenza degli artisti, ma con la quale l’E.N.P.A.L.S. dal 2002 ha stipulato un apposita convenzione. Inoltre, laddove il servizio telematico non fosse disponibile, per la richiesta deve essere utilizzato ancora il modello cartaceo precedente denominato 032U, da presentare in ogni caso la SIAE di competenza, che lo restituirà con apposito timbro. In tal caso, la copia restituita sostituisce a tutti gli effetti il fatidico Certificato di Agibilità. Considerato le ben note file che ci sono presso le agenzie SIAE, questa eventualità diventa una autentica tortura.

 

     6. Cosa avviene se, dopo aver richiesto l’Agibilità, lo Spettacolo non ha luogo?

 

      Risposta. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno spettacolo viene annullato, recenti disposizioni dell’ENPALS vogliono che ne sia data comunicazione al più presto e a mezzo fax, specificando dettagliatamente le motivazioni.

 

7.     In ogni caso, la richiesta del Certificato di Agibilità è in capo al "datore di lavoro" e non ai musicisti come si sente in giro!

 

     Risposta: L’incombenza del Certificato di agibilità e dei relativi obblighi previdenziali, tranne nel caso della opzione descritta nella risposta al quesito n. 3, non è mai a carico dei musicisti. Infatti la legge istitutiva dell’ENPALS (D.L.C.P.S. n. 708/47 e successive modificazioni),  fonda le proprie radici proprio sul principio che il lavoratore  dello spettacolo sia parte "debole" nel rapporto di lavoro ed obbliga pertanto il datore di lavoro ad accollarsi l'onere della sua tutela previdenziale.

 

8.     Ma se questa incombenza è in capo al datore di lavoro, come mai il secondo comma dell’art. 6 della legge istitutiva dell’E.N.P.A.L.S. recita espressamente che gli organizzatori (proprietari o gestori) non possono far esibire i lavoratori dello Spettacolo che non sono in possesso del certificato di agibilità?… Se un lavoratore (singolare di “lavoratori”) non può richiedere l’Agibilità, come fa ad “esserne in possesso”. La frase, espressa in questi termini appare decisamente insensata o pare esprimere l’esatto contrario, cioè che l’Agibilità è competenza proprio del lavoratore stesso!

 

     Risposta:  In effetti si tratta di una imprecisione di termini che genera senza dubbio l’equivoco sollevato nel quesito, ma non modifica la sostanza della norma che è ormai consolidata e inattaccabile, specie per via dei principi a cui si ispira.

 

     9.     Una volta chiarito che un musicista “singolo”, se non per propria scelta, non ha né l’obbligo dell’Agibilità, né di versarsi i contributi, per quale motivo i gestori insistono nel pretendere comunque questo documento? Spesso viene richiesto (forse ingenuamente) come se si trattasse di una “licenza” al pari di quelle che vengono rilasciate agli artigiani o ai commercianti?

 

     Risposta:  Da oltre un ventennio, il mestiere di musicista ha assunto caratteristiche di saltuarietà e mobilità talmente elevate che la maggior parte degli organizzatori di eventi di spettacolo o intrattenimento si trovano a dover scritturare gli artisti per un tempo così breve (a volte: un solo spettacolo) da non essere “materialmente” in grado di ottemperare all’Agibilità ed a tutto ciò che ne consegue. Quindi, facendo leva sulla norma per cui più musicisti, se legalmente associati diventano a loro volta un’Impresa Spettacoli a tutti gli effetti, quindi con l’obbligo di gestirsi in proprio l’E.N.P.A.L.S., (per intendersi: come le compagnie teatrali mobili), è facile capire come questa seconda soluzione sollevi totalmente i gestori da ogni responsabilità, riducendo il rapporto contrattuale al solo pagamento del cachet pattuito dietro (ovviamente) il rilascio di una fattura da parte del gruppo.

     Per meglio capire quanto potrebbe essere scoraggiante per un gestore (magari occasionale) assumere direttamente un artista, si tenga presente che, per ciascuna prestazione, non c’è solo da richiedere l’Agibilità ENPALS e pagare il relativo contributo, ma perdura l’obbligo di tenerne una apposita contabilità mensile e trimestrale. Poi ma bisogna ancora versare, e con altre modalità, un contributo accessorio all’INPS (cosiddetto “contributo minore”), un altro ancora all’INAIL per l’infortunistica sul lavoro ed altre ottemperanze varie… insomma tutto quanto previsto nella “busta paga” di un operaio in fabbrica, …ma gli operai non cambiano fabbrica ad ogni giornata lavorativa…!

 

     10.     Questo spiega il diffuso fenomeno delle cooperative tra artisti?

 

Risposta:  Esatto! Quindi, far parte di una cooperativa non è un obbligo, ma è forse l’unico sistema per far sì che una tutela obbligatoria e meritoria come quella previdenziale, non si trasformi in impedimento al lavoro. Inoltre, al momento le cooperative rappresentano, con ogni probabilità, le uniche entità che consentono ai musicisti di potersi costruire una effettiva posizione previdenziale.

 

11.    Cosa accade quando un musicista viene scritturato per una serie di spettacoli consecutivi dal medesimo gestore: es. il pianobarista fisso (o l’animatore) di un hotel o di un villaggio turistico?

 

     Risposta:  In tal caso il gestore, con un po’ di buona volontà, ha certamente la possibilità di chiedere al proprio commercialista di “imparare” a mettere in regola gli Artisti dello Spettacolo. Quindi, in questi casi, pretendere che un musicista si autogestisca l’ENPALS rappresenta una forzatura moralmente deprecabile. In verità è raro che questo accada e, per di più, potrebbe essere addirittura illegale sia per il gestore che per il musicista stesso. Infatti, in riferimento alla eventuale opzione del musicista per autoversarsi i contributi ai sensi dell’opzione di cui alla risposta al quesito n. 3 (lavoratori autonomi del settore musicale), c’è da rilevare che il pianista “fisso” di un’hotel difficilmente può essere considerato un lavoratore autonomo (vedi art.li 2094 e 2222 del Codice Civile), appunto sotto l’aspetto legale. Per contro, non è illegale in nessun caso che una prestazione di lavoro subordinato venga reso da un musicista “fornito” da una cooperativa.

 

12.     Ma l’agibilità e i contributi sono sempre obbligatori?

 

     Risposta:  Non sempre. I casi esentabili sono essenzialmente di due tipi:

     A) In presenza di lavoro gratuito.

     Attenzione, il lavoro gratuito deve avere assolutamente una giustificazione credibile: beneficenza, volontariato o, al limite, esibizione “una tantum” a titolo promozionale. In ogni caso l’E.N.P.A.L.S. per queste situazioni prevede la obbligatorietà della richiesta di uno speciale Certificato di Agibilità definito appositamente: “a titolo gratuito”. In sostanza, l’Ente vuole sapere dove è quando avviene l’evento, riservandosi l’eventualità di idoneo accertamento.

     Qualcuno, appellandosi alla Costituzione, ricorda che la medesima sancisce la piena libertà di espressione artistica e, quindi se ne può dedurre che, “poter suonare gratuitamente” è sempre legittimo anche in ambiti palesemente commerciali come i pubblici esercizi. Io sono convinto che la Costituzione non c’entri assolutamente. I padri costituzionali nel sancire la libertà delle espressioni artistiche avevano semplicemente (e giustamente) eretto un baluardo contro la censura artistica del precedente periodo, quello fascista. In realtà le prestazioni gratuite devono essere semplicemente, come dicevo prima, “credibili”. …Io posso andare a lavorare di “badile e piccone” gratuitamente con la Protezione Civile in presenza di una calamità naturale,  ma non è credibile che faccia altrettanto “per hobby” al servizio di una impresa edile! 

     B) Di recente, sono esentati dall’Agibilità Enpals e dai rispettivi contributi (comma 188, art.1, L. n. 296/2006 e successiva modificazione), le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Il tutto entro una fascia di reddito annuo di 5.000 euro.

     Vedasi in merito le considerazioni positive e negative al primo punto nella pagina “obiettivi”

 

13.    Cos’è il libretto dell’E.N.P.A.L.S. ?

 

     Risposta:  E’ una sorta di promemoria dei propri contributi. si tratta di un piccolo quaderno (cm. 12x17) che ciascun artista deve richiedere all’Ente stesso o tramite la SIAE della zona di appartenenza. Non ha alcun costo e per il rilascio è sufficiente presentare la fotocopia di un documento d’identità e riempire un apposito modello con le proprie generalità ed il codice fiscale.

     Sul libretto, nella prima pagina, oltre alle generalità del musicista compare il numero di matricola che gli viene attribuito immediatamente dall’Ente per via telematica all’atto del rilascio.

     Nelle righe delle pagine interne, per ciascuna prestazione o per ciascun gruppo di prestazioni continue, il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare, oltre alle generalità della propria impresa, la data della prestazione (o delle prestazioni) e la paga giornaliera.

     Dal punto di vista pratico, (cioè come promemoria) questo libretto è un documento piuttosto obsoleto, poiché ciascun iscritto all’E.N.P.A.L.S. può verificare per via telematica il dettagliato riepilogo dei propri contributi, connettendosi con uno specifico PIN all’apposito spazio del portale dell’Ente. Per contro, dal punto di vista legale, il libretto continua ad avere una certa validità, poiché una volta che Il datore di lavoro ha convalidato, con timbro e firma, le date delle prestazioni, in caso di mancato versamento dei contributi esso diventa un documento probante in sede di eventuale contestazione.

 

14.    Quanti contributi occorrono per “maturare” il diritto alla pensione, per lo meno a quella cosiddetta “minima”?

 

     Risposta: Le regole per queste condizioni sono cambiate tre volte dall’epoca della fondazione dell’ENPALS (1947). Quindi  le modalità di calcolo variano, a seconda della data di iscrizione e del periodo della contribuzione.

     A) Fino al ’92 compreso, i requisiti per la pensione di vecchiaia consistevano in 15 annualità di 60 contributi. Tenendo presente che “annualità” non significa “anno solare”, ma l’insieme di 60 contributi, questo vuol dire che coloro che al 31 dic. ’92 avevano 900 (15x60) contributi suddivisi in una arco minimo di 15 anni hanno già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, alla quale, si osservi tra l’altro, i musicisti hanno la facoltà di accedere a 60 anni e non a 65 come la quasi totalità dei lavoratori dipendenti di altri settori.

     B) A partire dal 1 gennaio ’93, il requisito è più che raddoppiato portandosi a 20 annualità di 120 contributi ciascuna. Cioè 2.400 (20x120) contributi nell’arco minimo di 20 anni. Vero è che in seguito è stato introdotto una sorta di ammortizzatore (contributi figurativi) per cui, a particolari condizioni, i 2.400 contributi possono scendere fino a 1.800.

     C) A partire dal 1 gennaio ’96, con l’entrata in vigore del cosiddetto “sistema contributivo” (o riforma “Dini”, dal nome dell’allora capo del governo, Lamberto Dini) il numero minimo delle giornate lavorative è sceso a soli 600 nell’arco di 5 anni. Per contro l’importo della pensione che eventualmente verrà erogata sarà esattamente proporzionale al “montante” degli interi contributi versati. In sostanza, per gli iscritti dal ’96 in poi, mentre è stato notevolmente facilitato l’accesso alla pensione di vecchiaia, è assai probabile che con pochi versamenti e di basso importo la pensione sarà decisamente irrilevante. Inoltre, per i musicisti, è stata persa l’opportunità di “uscire” a 60 anni, ma si andrà in pensione a 65 (o quel che sarà in futuro), perdendo di fatto il riconoscimento di “lavoro usurante”.

     Nota importante. Per coloro che hanno una contribuzione mista iniziata nel periodo A, ma non ultimata o da ultimare ancora, i calcoli sono molto complessi, ma a rigor di logica appare credibile che i contributi versati in questo periodo abbiano un valore proporzionalmente maggiore dal punto di vista numerico (almeno più del doppio).

 

15.    Ma c’è anche per i musicisti la possibilità di andare in pensione a 57 anni, come avviene spesso tra i lavoratori di altre categorie.

 

     Risposta:  Certamente, anche se considerato l’enorme sommerso contributivo nel nostro settore, questa eventualità è molto rara. In sostanza stiamo parlando della cosiddetta pensione di “anzianità”, ove con questo termine ci si riferisce alla “anzianità di servizio” e non al sinonimo di “vecchiaia”.

     Per gli iscritti all’ENPALS prima del 1 gennaio 96, c’è la possibilità di andare in pensione a 57 anni a condizioni che l’anzianità di servizio, appunto, sia di almeno 35 annualità, ossia 4.200 contributi (35x120) nell’arco di una attività lavorativa di 35 anni “solari” effettivi (cioè: tra il primo ed ultimo contributo). E’ evidente che un tale numero di “serate” (…in regola) sia alla portata di pochi. Con ogni probabilità vi potrebbero rientrare i pianisti che lavorano in maniera continuativa negli hotel, sulle navi da crociera (…italiane) o in altre situazioni simili, ma ben difficilmente coloro che lavorano solo nei festivi o poco più nel periodo estivo. Per correttezza c’è da aggiungere che per gli iscritti dopo il 1° gennaio 96, la situazione è ulteriormente peggiorata in quanto occorrono 40 anni di “servizio” e 4.800 contributi per andare in pensione prima dei 65 anni, ma, “mal comune, mezzo gaudio”, questo è accaduto non solo per i lavoratori dello Spettacolo, ma per tutti in generale. Per inciso, con la riforma introdotta nel ’96 è anche stata soppressa l’espressione “pensione di anzianità” che, in verità, generava spesso confusione dal momento che anzianità e vecchiaia sono sinonimi.

 

16.    Cosa sono i "contributi d'ufficio".

 

     Risposta:  Sono un particolare beneficio entrato in vigore nell'agosto ‘97 (D.L. n. 182). In seguito ad esso, se in un anno "solare" non si raggiungono 120 contributi, ma almeno 60, essi vengono automaticamente integrati a 120, cioè l'anno "incompleto" diventa una "annualità" completa. Il "regalo" viene concesso per un massimo di dieci anni e non occorre alcuna domanda specifica per l'attribuzione.

     Si ricorda che i contributi figurativi, cioè: contributi attribuiti in assenza di lavoro effettivo, hanno solo valore numerico, ma non hanno alcuna incidenza sull’importo della pensione e, ovviamente, questa norma non riguarda gli iscritti all’ENPALS dopo il 1° gennaio 1996.

     Infine c’è da dire che questo beneficio è utilizzabile sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità (vedi i due quesiti precedenti).

 

 

17.    Ho suonato per vari periodi in Svizzera. E’ possibile recuperare i contributi relativi.

 

     Risposta:  I contributi versati presso le principali casse di previdenza dei paesi europei (tra cui principalmente la Svizzera e la Germania) in periodi antecedenti il 5 maggio 2002 sono “trasformabili” in contributi Enpals (ricongiunzione), sia ai fini delle annualità, che per il calcolo della futura unica pensione “italiana”.

Bisogna considerare però che solo in Italia c’è un ente di previdenza specifico per i gli artisti (120 contributi per una annualità, etc) e inoltre le percentuali applicate sui compensi sono diverse, pertanto l’ENPALS effettuerà un ricalcolo dei contributi esteri che potrà apparire penalizzante in termini di “giornate lavorative” attribuite, ma assolutamente non un “franco svizzero o francese” né un “marco tedesco” andrà perso nel calcolo della pensione.

ATTENZIONE. E’ assolutamente necessario produrre delle prove che il lavoro reso “all’estero” sia di natura Spettacolistica (contratti, manifesti, depliants, etc). Infatti, come sopraindicato, essendo che in tali paesi non esiste differenza tra contributi agli artisti e contributi agli operai o agli impiegati, nel rendiconto “estero” la qualità artistica spesso non è indicata e l’ENPALS non sarà in grado di stabilire se la “pratica” è di sua competenza o dell’INPS.

Ricordiamo ancora una volta che l’eventuale ricongiunzione con la posizione previdenziale ENPALS, piuttosto che con quella dell’INPS, potrebbe essere determinante per ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni anziché a 65 (55 per le donne).

 

 

     P.S. Appena possibile i sopra descritti FAQ saranno integrati con argomenti relativi alle posizioni contributive miste, cioè a quelle di questi musicisti che hanno cambiato mestiere o che esercitano un altro lavoro contemporaneamente.

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