home chi siamo obiettivi adesioni normative contatti scuole di musica F.A.Q.

         

ESEMPIO DI LEGGE SOSTITUTIVA DELL’EX COMMA 188 – 20.10.09

(a cura di Di Menno Di Bucchianico Vittorio – coordinatore nazionale SOS musicisti)

 

Il comma 188 del DDL 1746-bis B, art.1, e successiva modificazione è abrogato e sostituito dal seguente:

 

1) Le esecuzioni musicali dal vivo (vedasi definizione in ALLEGATO in basso), rese a titolo gratuito o col modesto compenso di cui al comma successivo in eventi di spettacolo commercialmente irrilevanti (vedi nota) quali: piccoli esercizi pubblici, circoli privati, piccole feste parrocchiali e simili, sono considerate non professionali ed esenti dalle incombenze relative all’ENPALS, INPS (contributi minori) e INAIL. Restano a carico del committente le incombenze relative alle normative della sicurezza sul lavoro.

 

1. “A titolo gratuito” è una specificazione che ove si ritenesse superflua o foriera di confusione, può essere omessa.

2. Per eventi irrilevanti si intendono quelli dove i budjet non potrebbero mai consentire esecuzioni di musicisti professionisti nel rispetto delle normative.

3. la frase  “commercialmente irrilevanti ” può anche essere sostituita da “con incassi irrilevanti”.

 

2) Qualora vengano utilizzati strumenti musicali di personale proprietà dei musicisti, eventuali compensi fino ad un massimo di “?” euro (importo da stabilire) per singola prestazione e singolo artista sono considerati un rimborso forfettario per spese di produzione esente da Irpef oltreché dagli oneri di cui al comma 1.

 

1. Questo tipo di compenso ha una logica sicuramente più razionale dei generici e incontrollabili 5.000 euro della norma attuale.

2. Questo comma è accorpabile al primo. In tal caso i commi si ridurrebbero a 4.

 

3) Le esecuzioni musicali dal vivo, rese in eventi di spettacolo con congrua rilevanza commerciale (vedasi nota) quali: teatri, locali da ballo non occasionali, feste di piazza, sagre, banchetti e simili, rese a titolo gratuito o al solo rimborso spese di cui al comma 2 da artisti dilettanti possono comunque essere considerate non professionali e in esenzione degli oneri di cui al comma 1 quando nel medesimo contesto vengano utilizzati, almeno in eguale misura, lavoratori dello spettacolo nel rispetto delle normative connesse alla loro professione.

 

1. Questo comma intende riservare ai dilettanti in esenzione (nel limite del 50%) la parte commercialmente irrilevante che comunque può crearsi anche in una manifestazione importante. Ad esempio: un gruppo dilettantistico che si esibisce in un intermezzo o come gruppo “di spalla”. Un gruppo che, in un evento di più giornate, si esibisce nei giorni meno importanti. O, in una grande festa popolare, una esibizione in contemporanea su un palco posto in luogo diverso da quello principale.

L’importante sarà fare in modo che il budjet per i compensi dei musicisti sia  sostanzialmente riservato ai professionisti.

 

4) Le esecuzioni musicali dal vivo di bande amatoriali, cori folcloristici e simili e quelle rese nell’ambito di festival giovanili promozionali sono esenti dalle incombenze di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso e senza limitazioni restrittive.

 

5) Ai musicisti professionisti che operano negli eventi di cui ai commi 1 e 4, vanno riconosciuti i contributi

previdenziali a titolo gratuito (o, in subordine, i contributi figurativi).

 

ALLEGATO

- definizione musica dal vivo -

 

Ai fini della presente legge, si definisce “musica dal vivo” l’esecuzione in  pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l’uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di fonogrammi o di sequenze di suoni realizzati precedentemente all’esecuzione, o con l’utilizzo dei medesimi quando essi siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinati dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.

 

Nota essenziale

 

Al fine di stabilire quali siano gli eventi con congrua rilevanza commerciale (di cui ai commi 1, 2 e 3),

si suggerisce di prendere spunto dai parametri utilizzati comunemente dalle agenzie SIAE

per l’imposizione delle tariffe sul diritto d’autore.

Nel merito si ritiene che, nell’interesse dell’ENPALS, sia opportuna una  revisione della convenzione

già in essere con la SIAE.

 

BACK - Torna alla pagina OBIETTIVI

 

 

Copyright (c) 2007    Condizioni d'Uso    Dichiarazione per la Privacy