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ESEMPIO DI LEGGE
SOSTITUTIVA DELL’EX COMMA 188 –
20.10.09
(a cura di Di Menno Di Bucchianico
Vittorio – coordinatore nazionale SOS
musicisti)
Il comma 188 del DDL 1746-bis B, art.1,
e successiva modificazione è abrogato e
sostituito dal seguente:
1) Le esecuzioni musicali dal vivo
(vedasi definizione in ALLEGATO in
basso),
rese a titolo gratuito o col modesto
compenso di cui al comma successivo in
eventi di spettacolo commercialmente
irrilevanti
(vedi nota)
quali: piccoli esercizi pubblici,
circoli privati, piccole feste
parrocchiali e simili, sono considerate
non professionali ed esenti dalle
incombenze relative all’ENPALS, INPS
(contributi minori) e INAIL. Restano a
carico del committente le incombenze
relative alle normative della sicurezza
sul lavoro.
1. “A titolo gratuito” è una
specificazione che ove si ritenesse
superflua o foriera di confusione, può
essere omessa.
2. Per eventi irrilevanti si intendono
quelli dove i budjet non potrebbero mai
consentire esecuzioni di musicisti
professionisti nel rispetto delle
normative.
3. la frase “commercialmente
irrilevanti ” può anche essere
sostituita da “con incassi irrilevanti”.
2) Qualora vengano utilizzati strumenti
musicali di personale proprietà dei
musicisti, eventuali compensi fino ad un
massimo di “?” euro
(importo da stabilire)
per singola prestazione e singolo
artista sono considerati un rimborso
forfettario per spese di produzione
esente da Irpef oltreché dagli oneri di
cui al comma 1.
1. Questo tipo di compenso ha una logica
sicuramente più razionale dei generici e
incontrollabili 5.000 euro della norma
attuale.
2. Questo comma è accorpabile al primo.
In tal caso i commi si ridurrebbero a 4.
3) Le esecuzioni musicali dal vivo,
rese in
eventi di spettacolo con congrua
rilevanza commerciale
(vedasi nota)
quali: teatri, locali da ballo non
occasionali, feste di piazza, sagre,
banchetti e simili, rese a titolo
gratuito o al solo rimborso spese di cui
al comma 2 da artisti dilettanti possono
comunque essere considerate non
professionali e in esenzione degli oneri
di cui al comma 1 quando nel medesimo
contesto vengano utilizzati, almeno in
eguale misura, lavoratori dello
spettacolo nel rispetto delle normative
connesse alla loro professione.
1. Questo comma intende riservare ai
dilettanti in esenzione (nel limite del
50%) la parte commercialmente
irrilevante che comunque può crearsi
anche in una manifestazione importante.
Ad esempio: un gruppo dilettantistico
che si esibisce in un intermezzo o come
gruppo “di spalla”. Un gruppo che, in un
evento di più giornate, si esibisce nei
giorni meno importanti. O, in una grande
festa popolare, una esibizione in
contemporanea su un palco posto in luogo
diverso da quello principale.
L’importante sarà fare in modo che il
budjet per i compensi dei musicisti sia
sostanzialmente riservato ai
professionisti.
4) Le esecuzioni musicali dal vivo di
bande amatoriali, cori folcloristici e
simili e quelle rese nell’ambito di
festival giovanili promozionali sono
esenti dalle incombenze di cui ai commi
1 e 2 in ogni caso e senza limitazioni
restrittive.
5) Ai musicisti professionisti che
operano negli eventi di cui ai commi 1 e
4, vanno riconosciuti i contributi
previdenziali a titolo gratuito
(o, in subordine, i contributi
figurativi).
ALLEGATO
- definizione musica dal vivo -
Ai fini della presente legge, si
definisce “musica dal vivo”
l’esecuzione in pubblico di opere
musicali o di suoni attraverso
l’uso, diretto e contestuale alla
rappresentazione, di uno o più
strumenti musicali monofonici o
polifonici o di voci umane, senza
impiego di fonogrammi o di sequenze
di suoni realizzati precedentemente
all’esecuzione, o con l’utilizzo dei
medesimi quando
essi siano indispensabili alle
esecuzioni stesse in termini
creativi e non preordinati dalla
riproduzione pedissequa o dal mero
intento sostitutivo di musicisti
strumentisti.
Nota essenziale
Al fine di stabilire
quali siano gli eventi con congrua
rilevanza commerciale (di cui ai commi
1, 2 e 3),
si suggerisce di prendere
spunto dai parametri utilizzati
comunemente dalle agenzie SIAE
per l’imposizione delle
tariffe sul diritto d’autore.
Nel merito si ritiene
che, nell’interesse dell’ENPALS, sia
opportuna una revisione della
convenzione
già in essere con la
SIAE.
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