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Obiettivo  1

Correzione del cosiddetto “comma 188”

 

SOS musicisti concorda con l’esclusione da ogni obbligo E.N.P.A.L.S.

per i musicisti dilettanti "genuini" che suonano dal vivo

(legge 296 del 2006, comma 188, e successiva modificazione in vigore dal 1° dic. 07),

ma questo norma va necessariamente ancora ricorretta!

  

Ecco il testo del comma così com’è oggi in vigore.

 

          "Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad  una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

 

 

Motivazioni e soluzioni per la abrogazione e contestuale sostituzione.

(a cura di Di Menno Di Bucchianico Vittorio – coordinatore nazionale SOS musicisti)

 

          Si ritiene che la succinta norma conosciuta come “comma 188”, pur foriera di profonda ingiustizia sociale  e anticostituzionale, non debba  essere semplicemente abrogata, ma totalmente riformulata in una equa e ben articolata legge, al fine di poter essere fattivamente applicata senza bisogno di successive interpretazioni.

          A titolo di esempio, si allega una bozza di articolo in cinque commi più un allegato e una nota.

 

          Prima delle soluzioni si ritiene utile ricordare i principali motivi per cui la norma, nonostante la successiva modificazione, non è idonea allo scopo per cui era stata emessa:

 

1. Difficoltà d’interpretazione della frase “esecuzioni dal vivo”:

 

Utilizzando le basi musicali, seppur in forma collaterale, l’esecuzione è ancora definibile “dal vivo”? S’intuirebbe di no, ma la norma non entra nel merito.

 

2. Concorrenza sleale:

 

Come si può risolvere la situazione di evidente svantaggio dei musicisti che non rientrano nell’esenzione, cioè proprio coloro che fanno il musicista di mestiere?

 

3. Inutilità e pericolosità delle limitazioni:

 

Perché differenziare i dilettanti a seconda dell’età, e che senso ha stabilire la fascia di esenzione di 5.000 euro l’anno se è praticamente impossibile controllare che questo limite venga rispettato?

E inoltre, anche se il limite fosse rispettato, comunque si tratta di un meccanismo pericoloso. Infatti un dilettante “in esenzione” potrebbe anche fare in un anno pochi servizi, ma ad alto cachet (ad es.  dieci servizi da 500 euro). Tenendo presente che i dilettanti sono di gran lunga la maggioranza, ai “lavoratori dello spettacolo” rimarrebbero le briciole. Questo già accade.

          Pur tuttavia la norma, in origine, nasceva dalla ineccepibile esigenza di favorire la diffusione della musica, esentando i giovani in generale e i gruppi folcloristici dalla nota eccessiva burocrazia connessa all’ENPALS e al suo sistema di controllo denominato CERTIFICATO DI AGIBILITA’.

          Pertanto non si contestano affatto i principi, ma le “soluzioni” a suo tempo scelte dal legislatore.

          La norma sostitutiva dovrà basarsi sui seguenti capisaldi:

 

¨       Severa definizione di “esecuzioni musicali” dal vivo.

Va escluso l’uso delle basi, salvo le eccezioni previste nella bozza.

 

¨       Individuazione di una fascia di eventi di spettacolo irrilevanti da destinare ai dilettanti in esenzione.

Per eventi irrilevanti si intendono quelli dove i budjet non potrebbero mai consentire esecuzioni di tipo professionale nel rispetto delle normative.

Nello Sport (che è anche una forma di spettacolo) questa separazione esiste già, da sempre! E funziona egregiamente!

In nota alla bozza c’è un suggerimento per individuare i “paletti”.

 

 

¨       I dilettanti potranno esibirsi in esenzione anche in eventi professionali, a condizioni che non si pongano in concorrenza ai “lavoratori dello spettacolo”.

          Questa condizione si può concretizzare stabilendo che, per ciascun evento, essi non superino di numero i professionisti regolarmente pagati e in regola con Enpals etc.

          Ad esempio, potrebbe essere il caso delle medie e grandi feste di piazza dove ai dilettanti potranno essere riservate le serate meno importanti o spettacoli collaterali a quelli principali

 

¨       Nei luoghi e alle condizioni di cui sopra, ai dilettanti in esenzione per ciascuna prestazione potranno anche essere riconosciuti compensi minimi non imponibili a titolo di rimborso spese forfettario per l'uso di strumenti personali.

          Si ritiene che questa forma di compenso (da stabilire) sia molto più razionale degli incontrollabili 5.000 euro della norma in essere.

 

¨       Ad evitare ingiuste penalizzazioni, ai professionisti che comunque si trovino a “lavorare” in eventi di fascia dilettantistica - nessuna legge lo potrà mai impedire - vanno riconosciuti i contributi gratuiti o figurativi.

          A tale scopo va utilizzato il fondo di 15 milioni di euro a suo tempo stanziati per risarcire l'Enpals dei mancati introiti causati dal comma 188.

 

¨       Le esecuzioni musicali in festival promozionali sono esenti sempre e senza limitazione alcuna. Cosiccome quelle delle bande amatoriali, dei cori e delle grandi formazioni orchestrali folcloristiche.

 

Inoltre:

 

Avverso la presunta inutilità del comma 188 o di norme sostuitutive in quanto i dilettanti, qualora non percepiscono denaro, sono comunque esenti da Enpals, si fa notare che:

 

Nel nostro paese non esistono specifiche normative per il lavoro gratuito, se non quelle che regolamentano il volontariato. Quindi, quantomeno per il settore dello spettacolo, dove le prestazioni gratuite sono abbastanza diffuse, si rende assolutamente necessaria una normativa specifica. Infatti, questo settore, assolutamente atipico sotto tutti gli aspetti, è forse l’unico ove potenzialmente qualsiasi prestazione potrebbe essere resa gratuitamente laddove l’artista - dilettante o meno - ritenga di essere sufficientemente gratificato dalla possibilità di poter fare arte.

Di conseguenza una generalizzazione di questo principio, senza specifiche limitazioni, sfocerebbe pericolosamente nella diffusione incontrollabile di false dichiarazioni di gratuità e di concorrenza sleale. Per non parlare di speculazioni da parte degli organizzatori di eventi.

Oggi i cachet dei musicisti sono già bassi in maniera indecorosa, ci manca solo che si diffonda l’abitudine di “scritturare” solo artisti disposti a suonare gratis e sarebbe la fine per chi fa il musicista di mestiere. Casi del genere si sono già verificati un po’ dappertutto in questi ultimi tempi, specie nelle manifestazioni estive organizzate da pubbliche amministrazioni, dalle cosiddette “pro loco” o altre organizzazioni simili.

 

Si ritiene inoltre che una eventuale forma di controllo a mezzo dichiarazioni di gratuità da inviare all’ENPALS o alla AE, per singolo evento e singolo artista, sia una soluzione assolutamente utopistica.

Le dichiarazioni di gratuità, quand’anche rese telematicamente o a mezzo fax, sarebbero migliaia quotidianamente. Un meccanismo assolutamente ingestibile e non proficuo, specie considerando che le “evasioni”, prese singolarmente, sarebbero di poche decine di euro. Di conseguenza anche le sanzioni non potrebbero essere che relativamente basse e quindi insignificanti anche come deterrente.

 

Leggi la bozza di articolo sostitutivo del "comma 188"

 

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