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Obiettivo 1
Correzione del cosiddetto “comma 188”
SOS musicisti concorda con l’esclusione
da ogni obbligo E.N.P.A.L.S.
per i musicisti dilettanti "genuini" che
suonano dal vivo
(legge 296 del 2006, comma 188, e
successiva modificazione in vigore dal
1° dic. 07),
ma questo norma va necessariamente
ancora ricorretta!
Ecco il testo del comma così com’è oggi
in vigore.
"Per le esibizioni musicali
dal vivo in spettacoli o in
manifestazioni di intrattenimento o in
celebrazioni di tradizioni popolari e
folkloristiche effettuate da giovani
fino a diciotto anni, da studenti fino a
venticinque anni, da soggetti titolari
di pensione di età superiore a
sessantacinque anni e da coloro che
svolgono una attività lavorativa per la
quale sono già tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza
obbligatoria ad una gestione diversa da
quella per i lavoratori dello
spettacolo, gli adempimenti di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni, sono richiesti
solo per la parte della retribuzione
annua lorda percepita per tali
esibizioni che supera l'importo di 5.000
euro".
Motivazioni e soluzioni
per la abrogazione e contestuale
sostituzione.
(a cura di Di Menno Di Bucchianico
Vittorio – coordinatore nazionale SOS
musicisti)
Si ritiene che la succinta
norma conosciuta come “comma 188”, pur
foriera di profonda ingiustizia sociale
e anticostituzionale, non debba essere
semplicemente abrogata, ma totalmente
riformulata in una equa e ben articolata
legge, al fine di poter essere
fattivamente applicata senza bisogno di
successive interpretazioni.
A titolo di esempio, si allega
una
bozza di articolo in cinque commi
più un allegato e una nota.
Prima delle soluzioni si
ritiene utile ricordare i principali
motivi per cui la norma, nonostante la
successiva modificazione, non è idonea
allo scopo per cui era stata emessa:
1. Difficoltà
d’interpretazione della frase
“esecuzioni dal vivo”:
Utilizzando le basi musicali, seppur in
forma collaterale, l’esecuzione è ancora
definibile “dal vivo”? S’intuirebbe di
no, ma la norma non entra nel merito.
2. Concorrenza sleale:
Come si può risolvere la situazione di
evidente svantaggio dei musicisti che
non rientrano nell’esenzione, cioè
proprio coloro che fanno il musicista di
mestiere?
3. Inutilità e
pericolosità delle limitazioni:
Perché differenziare i dilettanti a
seconda dell’età, e che senso ha
stabilire la fascia di esenzione di
5.000 euro l’anno se è praticamente
impossibile controllare che questo
limite venga rispettato?
E inoltre, anche se il limite fosse
rispettato, comunque si tratta di un
meccanismo pericoloso. Infatti un
dilettante “in esenzione” potrebbe anche
fare in un anno pochi servizi, ma ad
alto cachet (ad es. dieci servizi da
500 euro). Tenendo presente che i
dilettanti sono di gran lunga la
maggioranza, ai “lavoratori dello
spettacolo” rimarrebbero le briciole.
Questo già accade.
Pur tuttavia la norma, in
origine, nasceva dalla ineccepibile
esigenza di favorire la diffusione della
musica, esentando i giovani in generale
e i gruppi folcloristici dalla nota
eccessiva burocrazia connessa all’ENPALS
e al suo sistema di controllo denominato
CERTIFICATO DI AGIBILITA’.
Pertanto non si contestano
affatto i principi, ma le “soluzioni” a
suo tempo scelte dal legislatore.
La norma sostitutiva dovrà
basarsi sui seguenti capisaldi:
¨
Severa definizione di “esecuzioni
musicali” dal vivo.
Va escluso l’uso delle basi, salvo le
eccezioni previste nella bozza.
¨
Individuazione di una fascia di eventi
di spettacolo irrilevanti da destinare
ai dilettanti in esenzione.
Per eventi irrilevanti si intendono
quelli dove i budjet non potrebbero mai
consentire esecuzioni di tipo
professionale nel rispetto delle
normative.
Nello Sport (che è anche una forma di
spettacolo) questa separazione esiste
già, da sempre! E funziona egregiamente!
In nota alla bozza c’è un suggerimento
per individuare i “paletti”.
¨
I dilettanti potranno esibirsi in
esenzione anche in eventi professionali,
a condizioni che non si pongano in
concorrenza ai “lavoratori dello
spettacolo”.
Questa condizione si può
concretizzare stabilendo che, per
ciascun evento, essi non superino di
numero i professionisti regolarmente
pagati e in regola con Enpals etc.
Ad esempio, potrebbe essere il
caso delle medie e grandi feste di
piazza dove ai dilettanti potranno
essere riservate le serate meno
importanti o spettacoli collaterali a
quelli principali
¨
Nei luoghi e alle condizioni di cui
sopra,
ai dilettanti in esenzione per ciascuna
prestazione potranno anche essere
riconosciuti compensi minimi non
imponibili a titolo di rimborso spese
forfettario per l'uso di strumenti
personali.
Si ritiene che questa forma di
compenso (da stabilire) sia molto più
razionale degli incontrollabili 5.000
euro della norma in essere.
¨
Ad evitare ingiuste penalizzazioni, ai
professionisti che comunque si trovino a
“lavorare” in eventi di fascia
dilettantistica - nessuna legge lo potrà
mai impedire - vanno riconosciuti i
contributi gratuiti o figurativi.
A tale scopo va utilizzato il
fondo di 15 milioni di euro a suo tempo
stanziati per risarcire l'Enpals dei
mancati introiti causati dal comma 188.
¨
Le esecuzioni musicali in festival
promozionali sono esenti sempre e senza
limitazione alcuna.
Cosiccome quelle delle bande amatoriali,
dei cori e delle grandi formazioni
orchestrali folcloristiche.
Inoltre:
Avverso la presunta inutilità del comma
188 o di norme sostuitutive in quanto i
dilettanti, qualora non percepiscono
denaro, sono comunque esenti da Enpals,
si fa notare che:
Nel nostro paese non esistono specifiche
normative per il lavoro gratuito, se non
quelle che regolamentano il
volontariato. Quindi, quantomeno per il
settore dello spettacolo, dove le
prestazioni gratuite sono abbastanza
diffuse, si rende assolutamente
necessaria una normativa specifica.
Infatti, questo settore, assolutamente
atipico sotto tutti gli aspetti, è forse
l’unico ove potenzialmente qualsiasi
prestazione potrebbe essere resa
gratuitamente laddove l’artista -
dilettante o meno - ritenga di essere
sufficientemente gratificato dalla
possibilità di poter fare arte.
Di conseguenza una generalizzazione di
questo principio, senza specifiche
limitazioni, sfocerebbe pericolosamente
nella diffusione incontrollabile di
false dichiarazioni di gratuità e di
concorrenza sleale. Per non parlare di
speculazioni da parte degli
organizzatori di eventi.
Oggi i cachet dei musicisti sono già
bassi in maniera indecorosa, ci manca
solo che si diffonda l’abitudine di
“scritturare” solo artisti disposti a
suonare gratis e sarebbe la fine per chi
fa il musicista di mestiere. Casi del
genere si sono già verificati un po’
dappertutto in questi ultimi tempi,
specie nelle manifestazioni estive
organizzate da pubbliche
amministrazioni, dalle cosiddette “pro
loco” o altre organizzazioni simili.
Si ritiene inoltre che una eventuale
forma di controllo a mezzo dichiarazioni
di gratuità da inviare all’ENPALS o alla
AE, per singolo evento e singolo
artista, sia una soluzione assolutamente
utopistica.
Le dichiarazioni di gratuità,
quand’anche rese telematicamente o a
mezzo fax, sarebbero migliaia
quotidianamente. Un meccanismo
assolutamente ingestibile e non
proficuo, specie considerando che le
“evasioni”, prese singolarmente,
sarebbero di poche decine di euro. Di
conseguenza anche le sanzioni non
potrebbero essere che relativamente
basse e quindi insignificanti anche come
deterrente.
Leggi la
bozza di articolo
sostitutivo del "comma 188"
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