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Descrizione particolareggiata del mondo delle scuole private di musica

e dei musicisti insegnanti (altrimenti disoccupati) che vi operano.


 

1. La storia.

E’ tradizione secolare che i musicisti professionisti, parallelamente all’attività artistica, esercitino anche quella dell’insegnamento privato della musica, e va anche tenuto in debita considerazione che questo è sempre stato il più diffuso sistema per tramandare la non facile arte di “suonare uno strumento musicale”.

Nell’ultimo ventennio questa attività dei musicisti, (si stima 60/70mila soggetti ) un tempo secondaria, ma sempre precaria per antonomasia, è diventata pressoché prioritaria in considerazione della crescente difficoltà nel “fare spettacoli” con congrui compensi.

In parole povere, oggi, per la maggior parte dei musicisti professionisti, l’attività dell’insegnamento privato, pur per modesti guadagni, risulta determinante per “sbarcare il lunario”.


 

Potrebbe costituire unica eccezione la situazione di insegnanti che operano delle rare scuole, ancorché private, che godono di congrui sostegni economici da parte di enti pubblici o privati.


 

2. Professione intellettuale assolutamente atipica.


 

Il codice civile, alla definizione di professione intellettuale, affianca (art. 2233) la specificazione che il compenso sia adeguato al decoro della professione, ma… “un adeguato compenso” è praticamente un sogno per i musicisti/insegnanti del settore privato, per una peculiarità unica di questa attività: la impossibilità “pratica” di insegnare l’uso di uno strumento musicale a più allievi contemporaneamente. Gli allievi si disturberebbero a vicenda compromettendo la lezione. Anche la “musica d’insieme” momento fondamentale del percorso musicale non è attuabile senza precedenti e frequenti “lezioni individuali”.

Questa inevitabile caratteristica - che compromette a monte la redditività - non esiste in nessun altro genere di scuola privata, sia in campo artistico che culturale o sportivo.

A riprova si noti che anche nei conservatori, se si escludono i corsi collaterali di storia della musica o del solfeggio e le esercitazioni di “musica d’insieme”, le “lezioni di strumento” sono individuali e necessarie almeno una volta settimana. Così è anche, di recente, nei corsi pomeridiani delle scuole medie ad indirizzo musicale ed anche il succitato COMITATO PER L’APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA (emanazione del MIUR) ne rileva la imprescindibile necessità.


 

3. Scarsissimo “tornaconto” dei musicisti insegnanti.


 

Le rette che generalmente si pagano per frequentare una scuola di musica non si discostano di molto da quelle di palestre, piscine o anche scuole di danza, recitazione, etc.

In concreto queste rette oscillano tra 50 e 80 euro mensili, per almeno una ora “individuale” alla settimana: di più non si può chiedere, specie in provincia, poiché le famiglie non potrebbero permetterselo.

Le ore utili sono solo quelle pomeridiane, di conseguenza gli allievi gestibili per ciascun insegnante difficilmente possono superare una ventina.

Tolte le spese per la gestione della scuola, ne deriva un reddito totale lordo annuo che raramente supera i 10.000 euro, …quando tutto va bene, poiché essendo l’apprendimento della musica molto più impegnativo della frequenza di palestre e simili, gli allievi tendono spesso a “recedere”.

Si noti anche che le ore di esercitazioni di “musica d’insieme” e quelle spese per preparare i “saggi”, sono generalmente effettuate a titolo gratuito, sempre per lo stesso motivo di cui sopra: “le famiglie non possono spendere oltre”.

Considerando inoltre che un musicista/insegnante deve comunque “lavorare” per se stesso almeno un paio di ore al giorno, per organizzare le lezioni, tenersi in allenamento col proprio strumento, ampliare continuamente il repertorio, nonché per le operazioni di contabilità e spesso semplicemente per “pulire i locali della scuola”, va da sé che per 10.000 euro l’anno si è impegnati praticamente “a tempo pieno”. Non c’è altra occasione di reddito se non molto saltuariamente per qualche concerto. …Ma anche nei concerti i compensi, storicamente bassi, oggi sono scesi oltre ogni limite della dignità.

Siamo ai limiti del volontariato!


 

Semplici paralleli con altre forme di lavoro.

Un insegnante di conservatorio si rapporta mediamente con 10/12 allievi per i quali, oltre ai benefici del “posto fisso” , percepisce annualmente circa 20.000 euro al netto di tasse. …E alla struttura, al bidello, alle bollette, etc. …ci pensa lo Stato. Inoltre, se fa qualche “concerto”… è tutto un di più.

Più o meno altrettanto è il reddito di un insegnante di musica della scuola media, di un impiegato o di un operaio specializzato.

Il che è come dire che se un musicista/insegnante dovesse lavorare “in regola”, a parità di ore lavorative, guadagnerebbe meno di un quarto delle categorie summenzionate. Oltre al perenne stato di precarietà. Una babysitter guadagna di più!


 

4. Funzione insostituibile dei musicisti insegnanti


 

E’ un luogo comune affiancare all’arte di suonare uno strumento il concetto del divertimento, ma non è così. La musica ha una funzione socio/culturale insostituibile. Essere stonati, non capire o non saper ascoltare correttamente della buona musica è un handicap che può penalizzare l’intera esistenza di un essere umano. Pertanto l’arte della musica andrebbe imposta fin dall’infanzia al pari di quanto avviene con carta, matite e pennarelli! In Italia il ritardo è ormai “generazionale”!

Come giustamente conclude il documento FARE MUSICA TUTTI, del Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della Musica (che è una emanazione del MIUR), dovrebbe essere lo Stato a risolvere il problema all’interno della scuola pubblica, ma come osservato sopra, i costi sarebbero enormi e, specie con l’attuale crisi economica, assolutamente improponibili. Una utopia!

Per questo i musicisti insegnanti, altrimenti disoccupati, presenti ormai in ogni piccolo paese di provincia, vanno assolutamente aiutati. Le scuole di musica che essi stessi, con estrema abnegazione, riescono a tenere in piedi vanno incentivate. Non c’è altro cui aggrapparsi per salvare l’Italia da una ignoranza musicale dilagante che non ha paragoni tra gli stati evoluti.


 

5. L’IVA per le scuole private di musica (20%) è solo un incentivo al sommerso o al ricorso ad associazioni di comodo.


 

Vero è che questo parrebbe essere un falso problema in quanto la stragrande maggioranza delle scuole di musica sono organizzate all’interno di associazioni culturali e le rette, allorché versate sotto forma di contribuzioni liberali ai corsi di musica sono legittimamente esenti da Iva, ma è evidente che si tratta di un meccanismo “di comodo”. Perché mai un socio che vuole iscriversi ad una scuola di musica deve diventare necessariamente socio? Ed inoltre: non tutti si rendono conto che le “contribuzioni liberali” non sono obbligatorie, quindi un socio che versi unicamente la quota sociale annuale potrebbe anche pretendere di usufruire dei corsi o quantomeno di frequentare la sede senza pagare le rette che appunto tali non sono, ma semplici liberalità. Inoltre, non è possibile stabilire alcun contratto di frequenza con i soci. Nel momento in cui si fa un contratto di frequenza si mettono in moto due meccanismi penalizzanti. Il contratto è nullo o le rette diventano soggette a Iva.

Il problema potrebbe facilmente essere risolto se si riesce ad utilizzare l’esenzione dall’IVA ai sensi della legge 633/72, art. 10, comma 20, la legge sull’Iva appunto..

Tale articolo di legge la legge (integrata con la legge 4.12.1993, n.537 e ancora con la legge del 3.03 2006, n. 27) stabilisce che le rette pagate presso le scuole private “riconosciute” dalle pubbliche amministrazioni possano essere esentate dall’IVA.

Purtroppo non sono mai state diramate dai ministeri di competenza delle direttive nazionali per chiarire cosa s’intende per “riconoscimento”. Ci si chiede: parificazione al curriculare o riconoscimento per attività comunque socio/culturale?

Attualmente l’unico tentativo d’interpretazione è contenuto in una circolare specifica della Agenzia per le Entrate (n. 22/E del 18 marzo 2008) , con correlato comunicato stampa emesso nella stessa data. In questi documenti l’AE sostiene che il riconoscimento spetta alle scuole che insegnino materie riconducibili, ancorché parzialmente, al curriculare. Parallelamente, nei medesimi documenti si sottolinea che, per le materie non curriculari, il riconoscimento non è di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi, essendo la “musica pratica” (popolare e di base) non curriculare (almeno di fatto), il “riconoscimento” potrebbe senz’altro essere attribuito anche con motivazioni di carattere socio/culturale e, in tal caso, sarebbe logico che i comuni fossero le pubbliche amministrazioni preposte a tale tipo di attribuzione. Ma i comuni, specie quelli piccoli, sono assolutamente all’oscuro della materia!


 

Paradossalmente le Scuole di Sci (ad esempio), che sono notoriamente “scuole di divertimento”, sono esenti da IVA semplicemente perché non hanno nessuna difficoltà ad essere “riconosciute” dal CONI. …Non solo: Il CONI arriva persino a riconoscere le “scuole di ballo liscio” qualificandole come attività sportive!


 

La conseguenza inevitabile è che, per sopravvivere, la quasi totalità dei musicisti/insegnanti sono costretti ad operare ai margini della legalità, vuoi all’interno di associazioni culturali di comodo con procedure fiscali “funamboliche”, vuoi nel sommerso totale. …Spiacevole, tollerato, umiliante sommerso!


 

Non ci vuole molto a capire che, per pagare le tasse e i contributi, le rette dovrebbero almeno allinearsi ai costi delle scuole private paritarie di materie curriculari, …ma quale famiglia potrebbe mai mandare un bimbo a scuola di musica se la retta fosse di 200/300 euro al mese…?


 

E’ anche diffuso da parte di talune scuole civiche la pratica di obbligare gli insegnanti a dotarsi di “partita Iva per contribuenti minimi”, procedura e fiscalmente molto penalizzante per i redditi molto bassi.


 

6. Le soluzioni.


 


 

Per quanto riguarda l’I.R.P.E.F.

per questa particolare categoria di lavoratori autonomi, definibili anche “istruttori di strumenti musicali o canto”, va introdotta la medesima detrazione di 7.500 euro al pari di quanto già in essere per gli “istruttori dello Sport amatoriale” (T.U.I.D. art. 57, comma 1, lettera m).

 

In merito alla esenzione dall’Iva

si potrebbe intervenire rettificando la legge 633/72 (art. 10, comma 20) specificando “(omissis) riconosciute d’interesse sociale e culturale” e già così le pubbliche amministrazioni potrebbero essere facilitate nell’attribuzione del riconoscimento. O ancora meglio con una articolata estensione della norma (vedi documento allegato).


 

Per quanto riguarda la posizione previdenziale


 

Premesso che il succitato beneficio fiscale per gli istruttori dello Sport esenta i medesimi non solo dalle tasse ma anche dagli obblighi previdenziali, cioè una sorta di riconoscimento per attività benemerita a sfondo sociale - il beneficio va esteso anche ai musicisti insegnanti delle scuole di musica private, che altro non sono che istruttori al pari di quelli dello Sport, anzi, a onor di giustizia sociale, ai musicisti/insegnanti che non possono avere un altro lavoro primario andrebbero riconosciuti i contributi gratuiti o uno speciale tipo di contributi figurativi. Specie in considerazione dell’indispensabile ruolo socio/culturale che svolgono a fronte delle succitate evidenti carenze dello Stato.

Nota: i contributi “figurativi” non hanno alcun costo per lo Stato, perlomeno nell’immediato.


 

In ogni caso, i contributi previdenziali dei musicisti/insegnanti, laddove non in esenzione, vanno computati presso l’E.N.P.A.L.S. (e non presso l’I.N.P.S.), dal momento che a questo ente essi sono già generalmente iscritti in qualità di musicisti/esecutori. In tal modo si risolverebbe anche l’angoscioso problema di raggiungere le 120 giornate lavorative necessarie per avere attribuita una annualità previdenziale.


 

7. Urgenza di “microinterventi” legislativi.


 

Il comparto della Cultura e dello Spettacolo è, per sua natura, estremamente frammentato.

E’ prevedibile che una “legge quadro” che possa “contenere” tutte le riforme necessarie sia un’impresa non da poco e certamente non risolvibile in tempi brevi. Prova di ciò se n’è già avuta ampiamente da trent’anni a questa parte.


 

L’Associazione SOS musicisti è assolutamente del parere che provvedimenti di questo tipo, che hanno nel contempo carattere di urgenza e di costi irrilevanti, vadano approvati al più presto intervenendo con modifiche sulle leggi che già sono in essere, indipendentemente dalle proposte di riforma del settore Spettacolo, tutt’ora, ancora una volta, “impantanate” in Parlamento.


 

Vittorio Di Menno Di Bucchianico

segretario nazionale SOS musicisti – 335 6981277

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