BREVE STORIA DELL’ENPALS

INPS ex Enpals

PREVIDENZA (INPS, ex Enpals)
oggi: INPS/FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo)

Le complesse regole per il versamento dei contributi,
la burocrazia “da cantiere” per l’assunzione degli artisti
e gli “sbarramenti” insuperabili per accedere alla pensione
sono tra le principali cause della dilagante
EVASIONE CONTRIBUTIVA.

A monte della esposizione critica di questo capitolo, va rilevato che il malfunzionamento del sistema previdenziale degli artisti, prima del 2012 (quando ancora si chiamava Enpals), non era addebitabile all’apparato amministrativo, ma, come enunciato nel sottotitolo, esclusivamente alla obsolescenza delle normative. Anzi è doveroso sottolineare che, a partire dall’insediamento del dott. Massimo Antichi quale direttore generale alla confluenza (novembre 2000 – dopo lunghi periodi di Commissariamento), l’ente era progressivamente arrivato ad un alto livello di efficienza amministrativa, specie per i tempi di erogazione delle prestazioni e per i meccanismi informatici che funzionavano sicuramente meglio di adesso.
E’ sotto gli occhi di tutti che, con l’accorpamento dell’Enpals all’Inps, il sistema ha fatto un notevole passo indietro!
Verrebbe da dire: “si stava meglio quando pensavamo di star peggio!”

BREVE STORIA DELL’ENPALS

I TRE INUTILI RAGGRUPPAMENTI
Inutili perché i lavoratori dei raggruppamenti B e C potrebbero essere tranquillamente tolti dall’Enpals con enorme semplificazione burocratica delle norme.
A tal proposito si veda quanto è complessa la circolare 83 del 2016 (23 pagine + 15 di allegati), l’ultima in ordine di tempo che tenta di illustrare le norme per la pensione degli artisti.
Resta da considerare che i lavoratori B e C se ricondotti all’ordinario Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti, non subirebbero alcun danno.

  • Raggruppamento A. “lavoratori a tempo determinato dello spettacolo pagati a prestazione”…
    Gli artisti in senso stretto (musicisti, attori, danzatori, ecc), … in sostanza, coloro che 
    NON hanno uno stipendio fisso, ma lavorano a prestazione con 1 contributo per ciascuna giornata di spettacolo, salvo quelle per le prove allorché previste dal contratto.
    Per questo raggruppamento una annualità contributiva si raggiunge con 120 giornate lavorative.
  • Raggruppamento B. “lavoratori a tempo determinato” ma con mansioni diverse dagli artisti in senso stretto.
    Chiediamoci perché il legislatore ha creato questo secondo raggruppamento. Con ogni probabilità, considerato che si tratta di lavoratori che presumibilmente superano con facilità le 120 giornate richieste agli artisti per il raggiungimento di una annualità, l’Enpals ne pretendeva (e ne pretende) 260.
    Se così fosse è un palese retaggio del passato, quando al raggruppamento A (ai tempi Gruppo 1) venivano richiesti soli 900 giornate nell’intero arco della vita lavorativa e 2.700 al raggruppamento B (ai tempi Gruppo 2). 
  • Raggruppamento C. “lavoratori a tempo indeterminato”. … Tra i tre … è il raggruppamento decisamente più inutile.
    Artisti (*), maestranze e impiegati “a posto fisso” (stipendio mensile) nei pochi Enti lirico/sinfonici, nelle bande musicali di Stato e nelle grandi imprese di spettacolo assimilabili.
    (*) In merito alle figure artistiche, rientrano in questo gruppo solo gli orchestrali assunti nei teatri stabili e poche altre.
    Per questo raggruppamento una annualità contributiva si raggiunge con 312 giornate lavorative.

NOTA: gli elenchi completi delle figure di lavoratori delle tre categorie e visionabile nella circolare INPS n. 83 del 2016 – allegato n. 1
Peraltro, l’elencazione è molto confusa.

LAVORO SUBORDINATO
Non tutti sanno che ai sensi della legge istitutiva dell’Enpals (n. 708 del ’47) il lavoratore dello Spettacolo è considerato “subordinato” con una unica eccezione: i registi, i grandi concertisti e i grandi cantanti lirici, cioè quelle poche figure artistiche dell’epoca riconducibili alla “libera professione”.

Paradossalmente, la normativa prevedeva che anche per loro l’obbligo della Agibilità e del versamento contributivo era in capo all’organizzatore (committente).
Solo dal 2003, con tre frettolosi commi all’interno della legge finanziaria dell’anno, è stato concesso “ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali” la possibilità di disbrigare autonomamente le pratiche Enpals.
Come vedremo più avanti, questa “facoltà” ha creato più pasticci che benefici.
Ma andiamo con ordine e vediamo perché il legislatore, nell’istituire l’Enpals, fece riferimento in primis ai lavoratori subordinati.

Dal Certificato di Agibilità (e dalla “cauzione”), che all’epoca veniva rilasciato per periodi continuativi per lo più di natura stagionale, appare molto verosimile che il “sistema” era stato studiato a misura di “compagnie teatrali” viaggianti o di “avanspettacolo”.
E verosimile immaginare che, all’epoca, il legislatore era ben lontano dal pensare che di lì a meno di una trentina d’anni il mondo dello spettacolo avrebbe subito cambiamenti così profondi da prevedere il cambio del datore di lavoro anche giorno per giorno.
E’ accaduto di conseguenza che le regole per i versamenti contributivi, pensate in origine per artisti assunti “a stagione” o “a mese” (come sopra evidenziato), siano diventate via via inadeguate fino a portare proprio il settore dei musicisti a detenere il deplorevole primato del “sommerso”.

LE COOPERATIVE TRA ARTISTI
Tantissimi, per riuscire a costruirsi una posizione pensionistica e anche per agevolare il lavoro stesso, a partire da fine anni ’70,  hanno risolto il problema organizzandosi in cooperative, ma a causa delle innumerevoli riforme sul lavoro succedutesi nel tempo, che non hanno mai tenuto conto della estrema atipicità del mondo dello spettacolo, anche per le cooperative “mettere in regola” un musicista/socio oggi è una operazione comunque complessa.

PERCHE’ CON LA PARTITA IVA SI HANNO PIU’ PROBLEMI CHE VANTAGGI
Come è stato accennato sopra, Il legislatore nel 2003, ha concesso ai “lavoratori autonomi esercenti attività musicale” la possibilità di richiedere autonomamente il Certificato di Agibilità e versarsi i propri contributi previdenziali. Da allora un gran numero di musicisti, pensando che si trattava della via più sbrigativa per agevolare il lavoro, hanno preso la partita Iva, evidentemente sorvolando sul fatto che ai sensi del Codice Civile, il lavoratore autonomo è ben individuato dall’art. 2233 (comma 20) dove si legge “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, condizione economica piuttosto rara tra i musicisti di oggi, per non parlare, per contro, delle altre indicazioni che lo stesso Codice Civile da in merito alle caratteristiche del lavoratore subordinato.
Pur tuttavia se l’operazione servisse veramente agevolare il lavoro, la partita Iva ci potrebbe anche stare, ma certamente non quella ordinaria e neppure le varie forme di partita Iva agevolate di cui si può beneficiare. Per la figura del lavoratore, dello spettacolo, individuato fin dal ’47 quale lavoratore subordinato, ma forzatamente costretto ad agire come lavoratore autonomo,  occorrerebbe una partita Iva specifica e agevolata a vita!
Vale anche la pena di denunciare che, nel dare la possibilità al musicista di gestirsi autonomamente l’Enpals, il legislatore si è “dimenticato” che il musicista ha dei costi di produzione. Attualmente il musicista “autonomo”  versa i contributi previdenziali sul lordo dei compensi!
Superficialità? Frettolosità? Siamo di fronte all’assurdo!
Così com’è … questa “leggina” è un’altra perla di inefficienza legislativa come il c.d. Comma 188.

UNA SOLUZIONE FUNAMBOLICA
Alcuni commercialisti, per dare la possibilità “ai musicisti autonomi” di detrarre le spese dall’imponibile, sono arrivati ad architettare delle partite Iva con doppia contabilità, una per la prestazione artistica e l’altra per la fornitura delle attrezzature (strumenti musicali, impianti di amplificazione etc.). Grottesco è dir poco. Risultato?… Gli iscritti Enpals col codice 500, tranne quando devono “fatturare” per forza per non perdere il lavoro, continuano ad andare a nero.

PER LEZIONI DI MUSICA I CONTRIBUTI SI VERSANO NELLA c.d. GESTIONE SEPARATA !?!
Un musicista con partita Iva, se per i contributi da “serate” deve versare al fondo ex Enpals, per l’attività d’insegnamento deve versare  alla c.d. “gestione separata” e con procedure completamente diverse!
In pratica, si ritroverà con due posizioni previdenziali per le quali con ogni probabilità non arriverà alle 20 annualità richieste, né con l’una,né con l’altra!?!

Nota. Il problema non riguarda gli iscritti all’Inps o all’exEnpals dal ’96 (sistema contributivo). L’istituto della “Totalizzazione” comporterà d’ufficio il cumulo di tutti i contributi versati.

L’INARRESTABILE AVANZARE DELLA BUROCRAZIA E’ UN CRESCENDO ROSSINIANO.
Le procedure, scritte per altri, allorché vengono imposte agli artisti assumono aspetti grotteschi.
Ci si perdoni l’ironia, ma viene in mente il crescendo rossiniano de “la calunnia è un venticello” dal Barbiere di Siviglia;  “piano piano” siamo arrivati a procedure più complesse che per gli operai dei cantieri. Denuncia del lavoratore/musicista a mezzo Agibilità Enpals anche giorno per giorno (con dati anagrafici, luogo di lavoro e salario), Inail, contributi minori, leggi sulla sicurezza, visite mediche, UNIEMENS, etc. Tutte queste incombenze anche per il gestore di un bar che dovesse far musica per una inaugurazione o per un qualsiasi evento occasionale.

Argomenti correlati

Nota: E’ bene ricordare che sia il famigerato comma 188 che quella che istituì la categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cod Enpals 500), norme di dubbia costituzionalità e comunque mal formulate, ebbero origine entrambe dalla ex Convenzione Siae/Enpals, che, pur nella sua buona intenzione di far “riemergere” il settore, ebbe una grave carenza: non fu preceduta da alcuna riforma semplificativa dell’obsoleto meccanismo previdenziale.

 

Torna alla pagina principale del MANIFESTO