Bozze di riforme scuole di musica

Bozze di riforme

(Iva, fisco e previdenza – pagina aggiornata il 07-01-22)

Premesso che:

  • Per SCUOLE DI MUSICA (perlomeno in questa pagina) s’intendono le migliaia di piccole realtà diffuse su tutto il territorio nazionale, in massima parte promosse da associazioni no-profit fondate il più delle volte da musicisti altrimenti disoccupati.
  • I promotori delle scuole di musica a loro volta danno lavoro ad altri musicisti disoccupati o sotto occupati.
  • Come ampiamente, descritto nel cap. 2 di questo manifesto, a causa delle “lezioni individuali”, caratteristica unica di questo settore, le scuole di musica in questione hanno una redditività così bassa da rendere quasi impossibile l’assolvimento di oneri fiscali e gli adempimenti previdenziali per gli insegnanti.
  • La conseguenza di cui al punto precedente è il sommerso.

C’è una unica strada percorribile: MIRATE DEFISCALIZZAZIONI

Le proposte legislative individuate da SOS MUSICISTI sono due, di cui la seconda con due varianti.

  • Esenzione generalizzata dell’Iva. Al fine di di superare la formula della retta versata sotto forma di contribuzione ai corsi musicali da parte degli allievi/soci. Questa è la formula formula più ricorrente, ma difficile da sostenere in caso di verifiche da parte della Agenzia delle Entrate. Per fortuna queste verifiche sono rare !!!
  • La seconda riguarda una necessaria fascia di esenzione fiscale e contribuiva per gli insegnanti di musica (istruttori di strumento o di canto). Infatti, nella maggior parte delle scuole (penalizzate dalle “lezioni individuali”) oltre alla insostenibilità dell’Iva sulle rette, non ci sono neanche risorse economiche sufficienti per ottemperare agli oneri previdenziali per gli insegnanti.
    Per maggiori dettagli si torni al cap. 2 del Manifesto dei Musicisti, o alla sottocapitolo Storia delle Scuole di Musica.

Questa seconda spinosa questione, potrebbe essere risolta (come si vedrà di seguito) alla luce della area no-tax (fino a 10.000 euro) già in essere da tanti anni per le associazioni sportive (art. 67, comma 1, lettera m, del TUIR -Testo Unico Imposte Dirette)
Nota. La stessa norma, nel 2006 fu estesa a bande, cori e filodrammatiche, ma con l’utilizzo di termini decisamente impropri che ne rendono discutibile l’applicazione, motivo per cui, in ogni caso, andrebbe migliorata.

Appare verosimile che solo per lo Sport la norma appare di semplice applicazione (due pesi e due misure?).
A fondo articolo si riportano due importanti note al riguardo.


LE SCUOLE, L’IVA SULLE RETTE E IL “RICONOSCIMENTO”

Pochi lo sanno, ma l’esenzione dall’IVA sulle rette c’è già addirittura dal ’72 (DPR n. 633/72 art. 10 comma 20), però a condizione che le scuole siano “riconosciute” da pubbliche amministrazioni (o da Onlus), 

recita infatti il comma succitato:

Sono esenti da Iva:

“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS (omissis), nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”

DOVEROSE RIFLESSIONI

  • Per “istituti o scuole” s’intendono quelle promosse in qualità d’impresa e non quelle ad uso esclusivo dei soci di una associazione. Quindi una Associazione, non essendo una “scuola”, non può essere “riconosciuta”.
    Beninteso, anche le associazioni possono esercitare attività d’impresa e quindi prevedere al proprio interno una Scuola di Musica nel senso stretto del termine. In tal caso è la SCUOLA che può essere riconosciuta, non l’associazione.
    Ma occorre fare attenzione:
    1) La scuola deve essere aperta anche ai non soci.
    2) Se l’attività educativa (a pagamento) è economicamente prioritaria, lo status di “associazione” può decadere, con relative conseguenze in termini di perdita di benefici fiscali,
  • Appare palese che per “prestazioni educative” si debba intendere anche l’istruzione alla musica; specialmente dal punto di vista pratico (suonare uno strumento musicale o cantare), attività d’indiscutibile valenza sociale.
  • Purtroppo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (in particolare i piccoli comuni), in massima parte impreparati in materia di musica, hanno difficoltà ad interpretare il termine “riconoscimento” come descritto al punto precedente.
  • Manca tuttora una circolare interpretativa dei Ministeri di competenza.
  • L’unico tentativo di chiarimento è dell’Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 22 del 18 marzo 2008, lascia intendere che l’esenzione può essere accordata anche per motivazioni diverse da quelle riconducibili alla didattica curriculare (materie ordinarie della scuola pubblica), non escludendo quindi la motivazioni sociale o culturale generica.
  • Tuttavia, l’AE non entra nello specifico e il dubbio, seppur parzialmente, permane. Oltretutto, quella della AE è una circolare e le circolari non fanno giurisprudenza.

Fatte queste debite riflessioni, il problema della difficoltà di interpretazione da parte delle amministrazioni pubbliche potrebbe essere di facile soluzione integrando la norma (DPR n. 633/72 art. 10 comma 20) con tre parole: “d’interesse sociale e culturale”, dopo la parola: “riconosciuti”

ecco la nuova formulazione con l’aggiunta delle tre parole (in rosso):

“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti d’interesse sociale o culturale da pubbliche amministrazioni o da Onlus (omissis)



approfondimento

La norma di riferimento su cui intervenire è l’art. 67, comma 1, lettera m, del Testo Unico Imposte Dirette. Quella già in essere da tanti anni per le associazioni dilettantistiche nello Sport.
Ecco l’attuale versione:

m) (sono ricomprese nella rea no-tax sia fiscale che previdenziale) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche o amatoriali, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (omissis).

Qualora modificato come di seguito, il provvedimento, oltre che a beneficio delle scuole di musica, andrebbe a risolvere anche i problemi delle orchestre, sia di musica classica che di jazz (big band), le quali, notoriamente esposte a perenne precarietà,  necessitano anch’esse di defiscalizzazioni per poter sopravvivere. 

Le soluzioni potrebbero essere due


m “riformulato”) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori musicali e ai loro collaboratori per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali, e quelli erogati  nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (omissis).

Il lettore interessato unicamente alle orchestre
può andare direttamente alla “soluzione B”. 

RIEPILOGO DELLE MOTIVAZIONI.

  • La scarsissima redditività dell’insegnamento privato della musica


A fronte di una redditività media di 20 euro per una ora di lezione, tolto un 40/50 % per affitto della sede, ammortamento delle spese d’insonorizzazione e delle attrezzature, se una scuola di musica paga i “contributi” (Inps, gestione separata – tra il 24 e il 26% circa) ed effettua la ritenuta d’acconto (20%), “in tasca” agli insegnanti resta una “paga oraria”, di circa 5/6 euro (per 2-3 ore giornaliere – non ci vuole molto a fare i calcoli), con la conseguenza che il reddito annuale dei soggetti interessati arriva a portarsi anche al di sotto della c.d. soglia di “povertà assoluta”

  • La situazione non cambia anche in presenza di insegnanti “a partita Iva”.
    E’ solo un capovolgimento della responsabilità. Prova ne sia che quelle associazioni (o anche scuole civiche precarie) che, in questi ultimi anni, hanno imposto  la partita Iva agli insegnanti stanno sistematicamente chiudendo o perdendo allievi, giacché gli insegnanti stessi, impossibilitati a “vivere” con tornaconti così irrilevanti, hanno cessato le partite Iva e molto semplicemente … si sono portati gli allievi a casa; ovviamente “in nero”.
  • Fanno eccezione le scuole di musica che godono di congrue contribuzioni pubbliche. Ma con l’attuale crisi economica dello Stato e degli enti pubblici (in genere i comuni), le contribuzioni sono sempre più rare e incongrue.
  • Palesi inesattezze di termini nella attuale versione della cd. lettera “m”. sopra riportata
    Posto che in  origine l’area no-tax in questione era stata introdotta per le associazioni sportive e solo le 2006 il beneficio fu esteso ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici di bande, corali e filodrammatiche, nella integrazione furono utilizzati dei termini decisamente impropri, infatti, in ambito musicale è d’uso comune definire “direttori artistici” gli organizzatori delle stagioni concertistiche o dei c.d. tour, ma, in ambiti dilettantistici, queste figure non ci sono proprio, mentre è indispensabile la figura del “direttore musicale”(il maestro), cioè colui che lavora alacremente nella costituzione della banda, della corale o della filodrammatica. Stesso discorso vale per i “collaboratori tecnici”. Chi sono costoro? Gli aiutanti preposti al facchinaggio degli strumenti più pesanti (timpani, tamburi, casse di leggii, ecc)? Oppure gli autisti, che in genere, specie nelle bande amatoriali giovanili, sono i genitori stessi dei giovani bandisti? In assenza di circolari specifiche, taluni consulenti si sono spinti persino a presumere che per collaboratori tecnici possano intendersi i “contabili” delle associazioni o gli addetti alla segreteria.

Anche per i “collaboratori tecnici” viene il dubbio che il legislatore intendeva gli aiutanti musicali del “maestro”; nel caso delle bande amatoriali: gli istruttori degli specifici strumenti.

In considerazione di questi termini “discutibili”, va da se che la norma deve essere riformulata a prescindere.

Si suggerisce quindi anche una soluzione B (come in appresso), che potrebbe essere ad un tempo risolutiva anche delle altre questioni in discussione nel nostro comparto.

Andiamo quindi con ordine:

Eliminazione dell’ambiguità dei termini “direttori artistici” e “collaboratori tecnici” e introduzione di ”orchestre di qualsiasi genere” tra “bande musicali” e filodrammatiche”.

Come sopra accennato, pur costituendo un miglioramento, questa formulazione potrebbe non risolvere la questione in quanto la norma resterebbe applicabile solo per prestazioni in ambito “non professionale”, ma difficilmente si può considerare non professionale l’attività degli insegnanti o della quasi totalità degli orchestrali “saltuari”, anche se si tratta di soggetti generalmente disoccupati o “precari a vita”.

Inoltre, per ricomprendere gli insegnanti di musica (istruttori di strumento) e le orchestre, sia di classica che di jazz:

OCCORRE UNA SOLUZIONE DRASTICA! 

Per cominciare:
Ai fini di maggiore chiarezza, lo sport e la musica vanno agevolate con norme distinte.

Si suggerisce quindi di togliere completamente dalla lettera m la parte riguardante la musica riportandola alla formulazione precedente ante 2006 (solo Sport), e di creare ex-novo una “m-bis” solo per gli ambiti musicali … in questi termini:

m-bis) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori musicali ed ai musicisti, ai coristi e agli attori, nell’ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali e quelli erogati nell’ambito della educazione artistica dell’infanzia e della gioventù, in spettacoli DAL VIVO in esercizi pubblici fino ad una capienza di duecento (?) posti in presenza di almeno tre musicisti, o in eventi con capienza di pubblico superiore, se in presenza di formazioni artistiche di almeno sette (?) elementi.

in poche righe  si risolverebbe non solo la questione delle scuole di musica, ma anche:

  • I problemi economici delle orchestre, sia quelle minori di musica classica che le “big band” di jazz, le quali, notoriamente esposte a perenne precarietà,  necessitano anch’esse di defiscalizzazioni per poter sopravvivere.
  • La questione delle agevolazioni della musica dal vivo in locali al di sotto di 200 (?) posti, che mai potrebbero permettersi di mettere in regola una band. Defiscalizzazione già in essere in altre nazioni e da tempo invocata a gran voce anche da vari parlamentari di provenienza partitica trasversale.
  • Il famigerato comma 188, che potrebbe tranquillamente essere abolito senza recare alcun danno al dilettantismo genuino (vedi anche l’articolo a questo link: https://www.sosmusicisti.org/con-i-voucher-nello-spettacolo-il-c-d-comma-188-ha-ancora-ragione-di-esistere/  . A tal proposito, vale la pena di ricordare che nella vigente “lettera m”, relativamente allo sport, la defiscalizzazione ricomprende non solo i promotori, gli allenatori, ecc, ma anche gli sportivi stessi (calciatori, ecc). 

DUE NOTE CONCLUSIVE
ad evidenziare l’attuale situazione che avvantaggia decisamente le associazioni sportive
rispetto a quelle culturali (due pesi e due misure?)

  1. L’art. 35 della legge n. 14 (27 febbraio 2009), ha precisato il concetto di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”. Nello specifico, dal 1° marzo 2009, tale locuzione comprende la FORMAZIONE, LA DIDATTICA, LA PREPARAZIONE E L’ASSISTENZA ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA. In sostanza, l’intervento normativo recato dal citato art. 35, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di c.d. area no-tax., eliminando di fatto, il requisito del collegamento tra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva. Di conseguenza, i compensi in esenzione possono essere erogati sia agli sportivi in senso stretto (ad es. i giocatori di calcio), sia agli istruttori, purché nell’ambito di attività amatoriale e dilettantistica. A questo punto è purtroppo evidente che la legislazione italiana privilegia la funzione e il ruolo sociale dello sportivo dilettante, emarginando le molteplici Associazioni Culturali e Musicali che svolgono la stessa funzione sociale sopperendo, tra l’altro, alla mancanza dello Stato in tali discipline. A tal proposito si rimanda al cap. 4 del Manifesto del Musicisti, ove la funzione sociale insostituibile delle scuole di Musica è ampiamente dimostrata.
  2. La circolare del Ministero del Lavoro indirizzata all’INPS (n. 37 del 21.02.14), contiene l’esplicito invito a sospendere i controlli alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche e a concentrarsi sui NON “sportivi”. http://www.danzaeffebi.com/danza-work/il-ministero-del-lavoro-allenta-controlli-su-associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche-rischio-tutti-gli-altri/. A questo link vi è un’ampia e dettagliata descrizione della palese ingiustizia sociale. L’articolo, che si condivide in toto, è  a cura di Francesca Bernabini, giornalista e presidente di Federdanza/AGIS, nonché fondatrice di danzaeffebi.com