STATUTO

Lo STATUTO di SOS MUSICISTI
Associazione Nazionale a Tutela della Musica e dei Musicisti


A seguito della ASSEMBLEA straordinaria tenutasi a Roma, in via Cinquefrondi, 111 – in data 12 dicembre 2022,
Il nuovo testo approvato è il seguente:

ART. 1 – Costituzione, sede legale e durata
“SOS MUSICISTI” è un’associazione senza fini di lucro, promossa da artisti e tecnici della musica, siano essi professionisti, semiprofessionisti o amatoriali. L’associazione agisce nel rispetto degli artt. 4, 17, 18, 21 e33 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
La sede legale dell’associazione è via Corradino Marciani 49 – Lanciano (Chieti), cap. 66034.
Viene demandata al Consiglio Direttivo la possibilità di deliberare il cambiamento della sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria.
SOS MUSICISTI non ha limiti di durata.

ART. 2 – Finalità
Nel settore dell’arte della musica e, in subordine, nei settori di tutte le arti comunque ad essa collegate, SOS MUSICISTI può promuovere attività sociali e assistenziali, ma, in via prioritaria, orienta la propria azione nella ricerca di riforme legislative da suggerire alle istituzioni. Questo, in conseguenza dell’enorme ritardo legislativo nel settore dello Spettacolo in generale e del comparto della della musica in particolare. Ritardo foriero di difficoltà a volte insormontabili, sia per lo sviluppo socioculturale dell’arte stessa della musica, sia per il diritto ad un lavoro dignitoso e tutelato per i musicisti, laddove professionisti o semiprofessionisti. Per il raggiungimento degli scopi e per il proprio sostegno economico, l’associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna nel rispetto delle norme di cui all’art. 1. Per il dettaglio delle finalità e per i loro eventuali aggiornamenti si stabilisce di utilizzarne la pubblicazione sul sito web ufficiale della associazione.

ART. 3 – I soci
SOS MUSICISTI associa chiunque, cittadino italiano o della unione europea, ne condivida lo statuto e le finalità, anche se già iscritto ad altre associazioni o sindacati del settore dello Spettacolo.
Sono previste due forme associative:
1) Socio ORDINARIO con diritto di voto.
L’iscrizione, effettuabile anche on-line attraverso il sito web dell’associazione, è subordinata al versamento di una quota annuale (anno solare) stabilita dal consiglio direttivo e dà diritto ad una tessera che ha anche valenza di ricevuta. Il mancato versamento della quota sociale annuale, se non accompagnata da specifica disdetta, non determina la cessazione del rapporto associativo, ma solo la declassazione a socio senza diritto di voto (si veda al punto successivo).
2) Socio SIMPATIZZANTE senza diritto di voto. L’iscrizione è a titolo gratuito, effettuabile anche on-line attraverso il sito web dell’associazione o altri mezzi informatici da remoto.
L’iscrizione del socio simpatizzante senza diritto di voto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da parte del socio stesso.
In entrambe le forme associative, le richieste d’iscrizione, se non respinte entro 30 giorni, s’intendono accettate.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo di respingere le domande di iscrizione anche dopo i 30 giorni qualora si ritenga il comportamento del socio non confacente al raggiungimento delle finalità.
Tutti i soci, con o senza diritto di voto, hanno diritto a partecipare alle iniziative promosse da SOS MUSICISTI e altresì hanno il diritto di suggerire qualsiasi proposta inerente l’attività dell’associazione per il raggiungimento delle finalità, ma solo i soci ordinari, in regola con la quota sociale, hanno il diritto che le proposte siano messe ai voti nel Consiglio Direttivo.
I soci non ricompresi negli organismi sociali di cui al punto successivo non assumono in nessun caso alcuna responsabilità a fronte di impegni onerosi eventualmente presi dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

ART. 4 (Organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– Il vice Presidente
– il Presidente Onorario
– il tesoriere
– I revisori dei conti
– gli organi territoriali o settoriali

ART. 5 – Assemblea dei soci
a) L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota annuale. Non sono ammesse deleghe.
b) Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
c) L’Assemblea:
– approva il rendiconto economico delle entrate e delle uscite;
– decide sulle proposte di modifica dello Statuto;
– approva eventuali regolamenti di cui all’art. 15;
– rinnova i membri del consiglio direttivo, salvo quanto previsto all’art. 6, lettere “c” e “h”
d) l’Assemblea, salvo impedimenti di forza maggiore, è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
e) l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci;
in seconda convocazione, almeno due ore dopo la prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
f) La data di convocazione dell’Assemblea dovrà essere pubblicizzata con almeno quindici giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica e/o mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione. A tal fine i soci ordinari sono obbligati a munirsi di servizio di posta elettronica al fine di controllare le comunicazioni del Consiglio direttivo almeno ogni quindici giorni. In particolare, sempre almeno ogni quindici giorni, i soci ordinari sono tenuti a verificare sul sito web della associazione le eventuali convocazioni dell’Assemblea.
g) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, effettuabile anche da remoto tramite piattaforma web, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o da chiunque da lui delegato.
h) La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto;
i) L’Assemblea per il rinnovo degli Organi sociali stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto, di norma, da un minimo di tre a un massimo di sette.
l) Le delibere dell’Assemblea ed il rendiconto economico e finanziario debbono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità della sua convocazione.
m) La registrazione audio/video dell’assemblea può sostituire il verbale cartaceo.

ART. 6 – Il Consiglio Direttivo
a) E’ l’organo esecutivo della associazione.
b) Elegge al suo interno il Presidente e uno o più vicepresidenti, stabilisce incarichi e responsabilità dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione;
c) Dura in carica tre anni, ma, per giustificati motivi, può essere modificato in qualsiasi momento previa delibera del consiglio stesso.
d) E’ convocato dal Presidente o, in sua impossibilità giustificata, dal suo vice o da altro membro del direttivo da lui designato; in via ordinaria e, ove possibile, almeno una volta ogni due mesi, anche a mezzo posta elettronica o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; Salvo giustificata urgenza le convocazioni sono effettuate almeno quindici giorni prima dalla data di richiesta.
e) Le riunioni del direttivo possono essere effettuate anche da remoto tramite piattaforma web e la registrazione audio/video della seduta può sostituire il verbale cartaceo.
f) Per economicità dei costi e per un miglior rispetto della regolare periodicità delle sedute del Consiglio direttivo, si stabilisce che i consiglieri non presenti alle riunioni del consiglio Direttivo, informati a mezzo posta elettronica delle proposte di delibere possano esprimere il proprio parere e/o il proprio voto anche a mezzo e-mail, ma entro cinque giorni dal ricevimento dell’informativa.
In tal caso è fatto obbligo del consigliere di conservare copia della e-mail.
Altresì è fatto obbligo al Presidente, o a chi da lui designato, di inviare una relazione dettagliata sulle proposte di delibere o il video della seduta stessa.
g) Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.
h) Il consigliere che, salvo cause di forza maggiore giustificate, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo ovvero non esprime il suo parere neanche a mezzo posta elettronica, può essere dichiarato decaduto dall’incarico e cooptato;
i) Il Consiglio Direttivo formula i programmi dell’attività sociale, redige il rendiconto annuale o, dove necessari, i bilanci preventivi da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione e definisce il regolamento degli eventuali organismi territoriali o settoriali nei quali si potrà articolare l’associazione.
l) Il Consiglio Direttivo approva o respinge le domande di iscrizione dei nuovi soci.

ART. 7 – Il Presidente
a) Rappresenta, anche legalmente, l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l’attuazione delle delibere.
c) Stipula gli atti inerenti l’attività e coordina l’organizzazione generale dell’associazione.
d) Può assumere il compito di tesoriere.

ART. 8 – Il vice Presidente
In caso di impedimento del Presidente, ampie deleghe possono essere concesse dal Consiglio direttivo a un vice presidente, scelto tra i membri del Direttivo stesso.

ART. 9 – Il Presidente Onorario
L’assemblea, su designazione del consiglio direttivo, potrà procedere alla nomina del presidente onorario scelto tra personalità di spicco del settore della musica. Egli ha la rappresentanza dell’associazione ai fini di promuoverne l’attività e di conferirne maggiore e qualificata visibilità.
Il presidente onorario non ha potere in merito alla gestione dell’attività sociale.

Art. 10 – Il tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e allo stesso risponde con relazioni annuali.
E’ responsabile del Patrimonio dell’Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite.
Egli ha altresì il compito di
a) elaborare le bozze dei rendiconti annuali che il Consiglio Direttivo approverà e sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci;
b) assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell’Associazione.

ART. 11 – Revisori dei conti
I Revisori dei conti, laddove ne ricorra l’obbligo di legge, sono eletti dall’Assemblea nel numero di almeno due e durano in carica tre anni.
Essi controllano la contabilità, riferendone per iscritto o per e-mail all’Assemblea degli associati.

ART. 12 (Gli organismi territoriali e settoriali)
a) I Soci di SOS MUSICISTI potranno organizzarsi in sezioni territoriali (regionali o provinciali) o in sezioni settoriali, in base al genere di attività artistica prevalentemente praticata.
b) I rapporti tra gli organi sociali territoriali o per settore e gli organi nazionali saranno tenuti da un coordinatore nazionale o dal presidente nazionale stesso.
c) Previa accettazione da parte del direttivo, associazioni preesistenti che facciano domanda di affiliazione potranno essere qualificate come sedi territoriali o settoriali.

ART. 13 – retribuzione degli incarichi
SOS Musicisti è basata sul volontariato. Le cariche sociali non sono retribuite.
Eventuali compensi per incarichi specifici particolarmente impegnativi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, fermo restante le disponibilità di cassa.

ART. 14 – Le spese di sostentamento e il patrimonio
a) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla quota sociale, da donazioni, da raccolta pubblicitaria e a da attività d’impresa nei limiti delle norme sull’associazionismo.
b) Il patrimonio è destinato al sostegno delle spese per il conseguimento degli scopi statutari.
c) Ai soci componenti degli organismi direttivi, ai coordinatori territoriali o settoriali e a qualsivoglia socio è fatto divieto di affrontare spese non autorizzate dal consiglio direttivo o comunque non sostenibili dall’ammontare del patrimonio.
d) Di eventuali debiti non giustificati dal direttivo sono unicamente responsabili i soci stessi che li hanno contratti.
e) E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 15 – I Regolamenti
L’associazione SOS MUSICISTI può dotarsi di appositi regolamenti attinenti quanto non previsto nel presente Statuto.

ART. 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci ordinari, su proposta motivata del Consiglio direttivo.
In tal caso il patrimonio verrà destinato ad altre associazioni con scopi analoghi o comunque sociali.