– DL del 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 –
Posto che il decreto è il medesimo di cui avevamo trattato in un precedente articolo https://www.sosmusicisti.org/decreto-sostegni-2021-2400-euro/ ; articolo in cui si tratta della Indennità una tantum pari a 2.400 euro erogata da INPS (art. 10 del Decreto) e sul quale vale solo la pena ribadire che i soggetti già beneficiari della “indennità omnicomprensiva” dei decreti da n. 137 in poi (Ristori), NON dovranno presentare ulteriore domanda (cioè avranno il pagamento in automatico), passiamo alla parte del decreto che può riguardare le Scuole di Musica.
IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE (anche di Spettacolo)
Va rilevato che il provvedimento economico costituisce un parziale indennizzo per cali di fatturato nel 2020 di TUTTE LE IMPRESE (non solo quelle di spettacolo), motivo per cui, per quanto riguarda le scuole di Musica in particolare, la condizione sine qua non è che l’attività didattica, ancorché promossa da una associazione no profit, sia stata condotta in qualità di IMPRESA (appunto). Come dire che non sono ammesse al provvedimento le scuole che riservano i corsi di musica come servizio esclusivo ai propri soci che versano le rette sotto forma di contributi per i corsi stessi. Scuole queste che purtroppo parrebbero costituire la maggioranza, specie tra le piccole realtà che non usufruiscono di contributi da parte di pubbliche amministrazioni.
Vale la pena di ricordare che alla spinosa questione fiscale e previdenziale delle Scuole di Musica è dedicato l’intero cap. 2 del Manifesto dei Musicisti.
Infine, anche gli insegnanti a partita Iva hanno diritto al contributo a fondo perduto!
LE ISTRUZIONI PER LE DOMANDE
Nel documento sottostante, visionabile (e/o scaricabile) in formato PDF, il nostro collaboratore per la Lombardia, il M° Claudio Giacomazzi, violoncellista e consulente del lavoro nel settore della concertistica promossa da associazioni, ha predisposto un dettagliato tutorial che porta con facilità alla compilazione delle domande, le quali, in questo caso, vanno indirizzate alla Agenzia delle Entrate.
Ulteriori dettagli
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-23-marzo-2021-cfp-decreto-sostegni
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