F.A.Q. sull’E.N.P.A.L.S.
oggi INPS/FPLS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo
già: Inps/gestione exEnpals.
Pagina aggiornata il 30/01/2022
30/01/2
a cura di Victor Solaris
Le informazioni provengono in gran parte dalla circolare INPS n. 83 del 2016, l’ultima utile in ordine di tempo.
La materia è estremamente complessa!
Si prega di segnalare eventuali inesattezze a segreterianazionale@sosmusicisti.it o a victor.solaris@alice.it
Premesse
- L’Ente di previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo dal 1° gen. 2012 è confluito nell’INPS, trasformandosi da “ente autonomo” in un “fondo speciale” contraddistinto dall’acronimo FPLS (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).
- Quanto riportato nelle FAQ, anche dopo l’accorpamento all’INPS, è rimasto invariato.
- Di seguito, per comodità, l’ente verrà talvolta indicato ancora come Enpals.
- Questa pagina di FAQ è stata creata esclusivamente per gli artisti contraddistinti dalle diciture ORCHESTRALI E CANTANTI ANCHE DI MUSICA LEGGERA (cod. 80 e 83) e MUSICISTI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA’ MUSICALI (cod. 500) appartenenti al raggruppamento A, in quanto rappresentano la maggior parte degli operatori dello spettacolo e soprattutto perché gran parte delle difficoltà di interpretazione delle normative è da ricondurre proprio alla suddetta suddivisione in tre raggruppamenti che, soprattutto in merito ai gruppi B e C è poco chiara, obsoleta, palesemente inutile e foriera di confusione.
ben avrebbe fatto l’Inps a spostare i lavoratori dei gruppi B e C nel FPLD, l’ordinario fondo dei lavoratori dipendenti.
Prova ne sia che è lo stesso ente che alla pagina web delle informazioni così si esprime:
“Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto non si ipotizzano particolari difficoltà per l’applicazione delle innovazioni volte all’armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l’AGO.” - In queste faq non vengono trattati i calcoli per conoscere il futuro ammontare delle pensioni né questioni inerenti ricongiunzioni e totalizzazioni. Sono questioni molto complesse per cui si invita a rivolgersi a consulenti del lavoro specializzati.
- Prima di proseguire nella lettura delle FAQ, potrebbe essere utile di leggere anche la considerazione che segue
Importanti considerazioni
I RAGGRUPPAMENTI ENPALS DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
1. All’interno del FPLS i lavoratori dello Spettacolo sono suddivisi in tre maxi raggruppamenti che al di là della descrizione dell ‘INPS meglio si individuano come segue…
- Raggruppamento A. “lavoratori dello spettacolo pagati a prestazione”…
Gli artisti in senso stretto (musicisti, attori, danzatori, ecc), … in sostanza, coloro che NON hanno uno stipendio fisso, ma lavorano a prestazione con 1 contributo per ciascuna giornata … artisti spesso definiti “intermittenti”. - Raggruppamento B. “lavoratori a tempo determinato”, ma pagati a stipendio.
Per la maggior parte si tratta non solo di artisti, ma anche operai e impiegati, però assunti non “a giornata”, ma a periodi e pagati a stipendio, seppur non a posto fisso. Potrebbero essere, ad esempio, attori e maestranze assunti per la lavorazione di un film, o i bandisti professionisti del centro sud Italia, spesso pagati a stipendio (stagionali – da aprile a ottobre). - Raggruppamento C. “lavoratori a tempo indeterminato”.
Artisti (*), maestranze e impiegati a stipendio fisso e mensile nei pochi Enti lirico/sinfonici e simili.
(*) In merito alle figure artistiche, rientrano in questo gruppo solo gli orchestrali assunti nei teatri stabili e poche altre.
NOTA: gli elenchi completi delle figure di lavoratori delle tre categorie e visionabile nella circolare INPS n. 83 del 2016 – allegato n. 1
NOTA
Queste F.A.Q. sono divise in due sezioni.
La prima è dedicata alla natura dell’Ente e gli obblighi di legge per “suonare in regola”,
la seconda è dedicata alle condizioni necessarie per accedere al pensionamento.
1. Cos’è e di cosa si occupa l’ENPALS (oggi INPS/FPLS)?
Risposta. L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport (oggi INPS/FPLS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo) è stato l’ente di Stato che disponeva della erogazione delle pensioni per il Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico.
Oggi non è più un ente autonomo, ma un Fondo dell’INPS preposto alla medesima funzione e con le medesime regole.
Presso questa istituzione, i titolari di Imprese di spettacolo (talvolta detti organizzatori o committenti) sono tenuti a versare i “contributi previdenziali” in favore degli artisti da loro scritturati.
I contributi vanno versati, per ciascuna “giornata” di spettacolo o di prove retribuite.
Il datore di lavoro (committente, titolare dell’impresa, gestore, organizzatore, capo orchestra, ecc.) può esercitarne rivalsa di circa un terzo sul compenso dell’artista stesso.
- Nota A. Dal al 1° luglio 2004 i lavoratori autonomi DEL SOLO SETTORE MUSICALE possono esonerare i committenti da questi obblighi di legge provvedendovi autonomamente (legge n. 350 del 24 dicembre 2003, art.li 98, 99 e 100).
Vedasi in proposito la faq n. 4. - Nota B. Il contributo è pari al 33% della paga, di cui la quota a carico del datore di lavoro è del 23,81% e quella a carico del lavoratore del 9,19%.
- Nota C. Il 33% di cui sopra si riferisce al solo contributo “per la pensione”, ma, laddove ricorra l’obbligo, ad esso vanno aggiunte altre quote, pur modeste, per i cd. “contributi minori” (disoccupazione, maternità e altro) e il contributo INAIL per gli incidenti sul lavoro.
2. Anche gli organizzatori occasionali di piccoli eventi (jazz club, pub, ecc) devono versare i contributi ?
Risposta. Sì. Anche se, come si vedrà, è pressoché impossibile, ma ci sono soluzioni alternative.
Nel nostro paese, la mancanza di una fascia di esenzione, o almeno la semplificazione burocratica per gli eventi occasionali, comporta che anche il gestore di un pub che fa un po’ di musica saltuariamente, o anche una sola volta, deve (o almeno: dovrebbe) iscriversi all’Inps (gestione ex Enpals) … con le stesse modalità della Scala di Milano (tanto per fare un esempio di illogicità). E le regole, oltretutto, sono diverse dall’assunzione di camerieri o altro tipo di personale.
Soluzioni alternative.
I committenti sono esonerati dagli obblighi previdenziali come “Datore di Lavoro” allorché scritturano:
1. “musicisti autonomi”, di cui alla nota A del punto precedente e alla faq n. 4
2. gruppi musicali costituiti “legalmente” in impresa
3. musicisti forniti da altra impresa di Spettacolo (caso tipico delle cooperative di artisti).
4. Musicisti che, dichiarandosi “lavoratori autonomi”, entro i 5.000 euro sono esonerati dai versamenti contributivi e soggetti unicamente a ritenuta d’acconto del 20%. Questa ultima opzione è sempre stata rigettata dall’Enpals ritenendo che i lavoratori dello spettacolo sono sempre occasionali.
5. Musicisti esenti dal versamento dei contributi ai sensi del cd. comma 188 (si veda la faq n.12).
ATTENZIONE
Allorché un committente scrittura una band, ancorché con parvenza di società (nome artistico della band pubblicizzato su manifesti, etc), se il gruppo non è “legalmente” costituita in impresa, i musicisti sono considerati un “insieme di artisti singoli” (lavoratori subordinati) e la responsabilità degli obblighi previdenziali resta in capo al committente.
3. I musicisti sono lavoratori subordinati, al pari di operai e impiegati?
Risposta. Sì. Salvo due eccezioni.
1. I liberi professionisti (in genere: registi, Grandi Cantanti lirici, grandi concertisti e pochi assimilabili
2. I musicisti che, di loro volontà, si avvalgono della norma “lavoratore autonomo esercente attività musicale”, di cui alla faq. 4.
Nota 1
Le normative Enpals volevano (e vogliono) che il contributo sia a carico del committente anche nel caso dei liberi professionisti, salvo il caso di cui sopra, “lavoratore autonomo esercente attività musicale”, norma che, vale la pena di sottolineare, nel 2003 ha introdotto una facoltà e non un obbligo.
Nota 2
Il Codice Civile (art. 2094) descrive le caratteristiche del lavoratore subordinato.
- lavora in luoghi stabiliti dal committente,
- è soggetto ad un orario stabilito non da lui stesso, ma sempre dal committente,
- (il musicista o il gruppo) DEVE eseguire repertorio consono al gradimento del pubblico nel rispetto delle indicazioni del committente, ecc.
Ne dovrebbe conseguire che, a nulla vale il luogo comune di chi dice: “io sono un free lance, lavoro come e quando decido io, e suono quello che mi pare”. … E verosimile affermare che sono effettivamente lavoratori autonomi unicamente:
1. Grandi concertisti e cantanti della Lirica (Liberi professionisti)
2. Cd. Vip della musica pop (Liberi Professionisti)
3. Musicisti e/o compositori che operano nel proprio studio senza obblighi di coordinamento col committente (Liberi Professionisti)
4. Musicisti di strada.
INFINE
Si veda attentamente nelle faq successive perché, in ogni caso, l’Agibilità Enpals e i relativi oneri finiscono per ricadere quasi sempre sugli artisti stessi.
4. Cosa si intende per “lavoratore autonomo esercente attività musicale” ?
Risposta: La figura del lavoratore autonomo in ambito di spettacolo è sempre stata prevista all’interno delle categorie iscritte all’Enpals, fin dalla istituzione dell’ente nel 1947. Presumibilmente, all’epoca il legislatore faceva riferimento agli artisti liberi professionisti (vedi faq precedente) con alta capacità contrattuale e altre caratteristiche ben descritte all’art. 2229 del Codice Civile. In particolare i registi, i cantanti lirici, i grandi concertisti, ecc.
Pur tuttavia, a differenza che per altre categorie di liberi professionisti (avvocati, architetti, ecc), la normativa Enpals prevedeva (e prevede) il versamento dei contributi a carico dell’Impresa committente.
A sovvertire questa norma, nel 2003 sono intervenuti tre succinti e poco chiari (*) commi (98, 99 e 100), inseriti frettolosamente nell’art. 3 della L. 350/2003 (la legge finanziaria per il 2004) che hanno introdotto la figura del “lavoratore autonomo esercente attività musicale”, attribuendo la facoltà di potersi versare autonomamente i contributi previdenziali e, ovviamente, di poter richiedere sempre autonomamente il Certificato di Agibilità.
Molto verosimilmente, questa norma fu la conseguenza del caos che si stava verificando con la convenzione Siae/Enpals e l’intenzione del legislatore fu quella di agevolare il lavoro dei musicisti, sollevando i committenti dagli ostacolanti eccessi di burocrazia connessi agli adempimenti contributivi.
Da allora tantissimi musicisti, pur non avendo le caratteristiche di “liberi professionisti”, hanno aperto la partita Iva o, giacché ai sensi dei tre commi la partita Iva non è obbligatoria, hanno iniziato a farsi assumere come lavoratore autonomo col solo codice fiscale, in esenzione contributiva entro il limite dei 5.000 euro annui.
Ecco il testo integrale:
Comma 98. “All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e’ aggiunto il seguente: “23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali”.
Comma 99. “All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente”.
Comma 100. “All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma: “15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo”.
(*) Perché i commi sono poco chiari?
L’articolo 99 recita “in alternativa, ecc”, il che vuol dire che il lavoratore autonomo “può”, ma non necessariamente “deve” provvedere alla richiesta dell’Agibilità e quant’altro.
L’art. 100 dice che i musicisti autonomi “provvedono direttamente” al versamento dei contributi. Quindi “debbono”!
Ma come? Se l’articolo 99 dice che si tratta di una alternativa, cioè … una opzione, una facoltà ?!?
Inoltre, a prescindere della poca chiarezza su richiamata, va evidenziato che le complicanze burocratiche non spariscono, ma semplicemente si spostano dal committente “sulle spalle” del musicista. E si tratta di incombenze e penalizzazioni di non poco conto.
E’ evidente che, al di là delle buone intenzioni, meglio avrebbe fatto il legislatore se, in presenza di una figura di lavoratore “forzatamente” autonomo, ma con scarse previsioni di lavoro ben remunerato, avesse almeno previsto dei meccanismi di versamenti contributivi semplificati.
Le penalizzazioni.
- Tenendo conto che il compenso dei musicisti spesso dipende dalla location, dalla data, ecc per cui può essere diverso per ogni serata, il riepilogo dei contributi – Uniemens – a fine mese, è molto complessa e bisogna disporre di un “commercialista” esperto, paziente e evidentemente, costoso!
- Non è prevista la detrazione delle spese e il contributo si paga sul lordo della singola giornata. E’ evidente che occorreva almeno che il legislatore avesse introdotto una congrua detrazione forfettaria!
- I contributi versati come lavoratore autonomo esercente attività musicale (cod. 500) non sono validi per i 5 anni di abbuono per l’età pensionabile (oggi 62 anni in luogo di 67) – si veda la faq. n. 18
- I lavoratori autonomi (cod. 500) non pagando i contributi minori, non hanno diritto alle cd. “tutele accessorie”, quali, indennità di disoccupazione, malattia, ecc.
Ultima nota: Dal Codice Civile (art. 2233) si evince che il libero professionista vada retribuito in maniera adeguata alla professionalità profusa. Cosa estremamente rara nel settore spettacolo musicale. Se ne deduce quindi che la formula del cod. 500, seppur comoda allo snellimento del lavoro, è una palese forzatura e non sempre conveniente.
5. Cos’è il Certificato di Agibilità Enpals?
Risposta. E’ l’autorizzazione dell’ente di previdenza ad effettuare uno spettacolo o una serie di spettacoli.
Viene rilasciato alle Imprese di Spettacolo (datori di lavoro: teatri, tour, ecc.) o anche piccoli committenti ancorché occasionali (hotel, pub, gelaterie estive, ecc), dopo che questi, su apposito modulo (oggi telematico) hanno dichiarato le generalità dell’artista, la data, il luogo dell’evento, e la paga della singola prestazione.
Non sono datori di lavoro ai fini INPS i committenti di musicisti in eventi privati. Esempio tipo: i matrimoni, per contro sono datori di lavoro i ristoratori che scritturano loro stessi i musicisti ancorché in banchetti privati.
Con questo documento i datori di lavoro (o committenti) s’impegnano a versare i contributi previdenziali ai lavoratori dello spettacolo scritturati.
Per prestazioni identiche (stesso artista e stesso compenso), ma in date diverse è possibile richiedere un unico Certificato di Agibilità.
In sostanza Il Certificato di Agibilità è uno strumento di controllo (o di deterrenza) con cui l’ente di previdenza, venendo anticipatamente a conoscenza dei dati di cui sopra, si riserva di effettuare eventuali verifiche (in verità: molto rare).
Nota. nel caso in cui un committente non assuma “direttamente” e singolarmente gli artisti, ma ricorra a gruppi legalmente costituiti in impresa (coop, ad esempio) o a musicisti che si sono dichiarati “lavoratori autonomi” (vedi punto n. 4), l’obbligo dell’Agibilità ricade sul gruppo stesso, o sul musicista “autonomo”.
Il committente è tenuto unicamente a verificare se il gruppo ne è in possesso.
Nota
Dal momento che da alcuni anni i datori di lavoro, per tutte le categorie di lavoratori subordinati (ricomprendendo quindi anche il comparto dello spettacolo), sono tenuti alla Comunicazione Obbligatoria c.d. UNILAV (inizio e termine di assunzione), che ha pressappoco la medesima funzione del Certificato di Agibilità (controllo e deterrenza all’evasione), e quest’ultimo era palesemente diventato un doppione, a partire dal 12 febbraio 2019, la comunicazione all’INPS per la richiesta dell’Agibilità per i lavoratori subordinati è stata abolita, mentre resta obbligatoria per i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali (ex 23 bis – poi cod. 500 – con o senza partita Iva)”.
6. Se il l’Agibilità e i contributi sono in capo al datore di lavoro, perché vengono richiesti sempre ai musicisti?
Risposta. Non si può capire se non si va indietro con la storia.
All’epoca della nascita dell’ente (’47/’48), sembra che i musicisti “d’intrattenimento leggero” neanche figurassero tra gli artisti tutelati dall’ente, ma solo gli orchestrali della “classica”, i cantanti lirici e i bandisti. Vedasi in proposito il Regio Decreto istitutivo dell’Enpals.
Solo con successivamente nella riga: ORCHESTRALI E CANTANTI comparve il chiarimento: “anche di musica leggera”.
Se poi si riflette bene sul senso del Certificato di Agibilità, e soprattutto sulla “cauzione” che veniva richiesta all’imprenditore, si intuisce che il legislatore intendeva tutelare principalmente gli artisti delle compagnie di spettacolo viaggiante (avanspettacolo in genere). Artisti generalmente a rischio persino di non essere pagati nel caso di “impresari” poco affidabili e soprattutto difficilmente rintracciabili.
A seguire furono ricompresi i musicisti dei night club e dei dancing soprattutto nelle grandi città o località turistiche.
In questi ultimi casi si trattava di situazioni lavorative dove si veniva assunti per periodi sufficientemente lunghi (a mese o a “quindicine”) da permettere agli organizzatori di ottemperare all’Agibilità e ai versamenti contributivi, operazioni già da allora piuttosto complesse, ma comunque risolvibili con commercialisti esperti di Enpals.
Sulle attuali difficoltà a versare i contributi.
Da oltre un trentennio, però, il mestiere di musicista ha assunto caratteristiche di mobilità talmente elevate che la maggior parte degli organizzatori di eventi si trova a dover scritturare gli artisti per un tempo così breve (a volte un solo spettacolo) da non essere tecnicamente in grado di ottemperare a questi obblighi. Quindi, facendo leva sul fatto per che più musicisti, se legalmente associati, diventano a loro volta un’impresa spettacoli (o sulla opzione del musicista “autonomo – faq n. 4) è facile capire come queste soluzioni alternative siano preferite, riducendo il rapporto contrattuale (da parte del committente) al solo pagamento del compenso dietro il rilascio di una fattura “tutto compreso” da parte degli artisti scritturati.
Per meglio capire quanto potrebbe essere scoraggiante oggi per un committente occasionale assumere direttamente un artista, si tenga presente che, per ciascuna prestazione, non c’è solo da richiedere l’Agibilità Enpals e pagare il relativo contributo, i contributi minori e l’Inail, ma perdura l’obbligo di tenerne una apposita contabilità mensile con un modello telematico non compilabile se non da esperti consulenti. Poi l’anno seguente c’è da certificare i compensi e le ritenute d’acconto.
Non parliamo poi delle recenti normative sulla sicurezza. Roba da cantiere edile!
Insomma, le norme, già complesse una volta, col passare del tempo sono diventate decisamente ostacolanti.
Per inciso, vale anche la pena di dare una risposta a quanti potrebbero osservare che la legge istitutiva dell’Enpals (che perdura tuttora) recitava letteralmente”. La frase, espressa in questi termini, parrebbe indicare che l’Agibilità non sia mai un obbligo in capo al datore di lavoro, ma sempre in capo agli artisti. L’equivoco è probabilmente riconducibile al fatto che nel ‘4, il legislatore intendeva far riferimento principalmente a quelle che erano le più frequenti realtà di spettacolo dell’epoca e cioè, gli spettacoli viaggianti. Come dire che, per “lavoratori dello Spettacolo” il legislatore intendeva “le compagnie di lavoratori di spettacolo”. Come dire che è verosimile che si tratti di un retaggio del passato che però non modifica la sostanza della norma ormai consolidata e inattaccabile, specie per via dei principi a cui si ispira.
In ogni caso…
Sarebbe ora che, dopo oltre 70 anni, almeno questa locuzione fosse aggiornata !?!
7. Il ricorso alle cooperative tra artisti o alla partita Iva sono da ricondurre alla eccessiva burocrazia dell’Enpals?
Risposta: In massima parte sì!
Però è importante capire che far parte di una cooperativa o qualificarsi come “lavoratore autonomo” non è un obbligo, ma attualmente sono gli unici sistemi per far sì che una tutela obbligatoria e meritoria come quella previdenziale, non si trasformi in ostacolo al lavoro.
In verità va aggiunto che una buona cooperativa non si limita solo a seguire amministrativamente i propri soci, ma anche a procurare spettacoli, alla promozione dei propri soci, ecc., oltreché ad effettuare corsi di aggiornamento di qualsiasi tipo, in particolare quelli obbligatori sulla sicurezza sul lavoro.
8. Le associazioni che “mettono in regola” i musicisti e le cooperative sono la stessa cosa?
Risposta: No.
Le Associazioni sono entità no-profit i cui scopi sono sociali, culturali o ricreativi, anche s tra questi tra questi rientra a tutto titolo anche l’organizzazione di eventi.
Nel caso in cui le associazioni organizzano eventi non solo possono, ma debbono versare i contributi ai lavoratori dello spettacolo scritturati, quand’anche fossero soci, però, accade sovente che alcune associazioni, fondate da musicisti sprovveduti, nascano al solo e unico scopo di non versare contributi e quant’altro, giustificando le attività con la gratuità per scopi sociali e rilasciando ricevute come rimborsi spese, ecc.
Talvolta accade anche che alcune associazioni, per via dei gestori che chiedono solo l’Agibilità Enpals, si limitino a ottemperare unicamente alla richiesta di questo Certificato e al relativo versamento dei contributi previdenziali, dimenticando che nelle prestazioni lavorative ricorrono anche contributi minori fisco, Inail (Incidenti sul lavoro) e ritenute fiscali.
E’ palese che, in questi casi, si tratta di associazioni a dir poco border line e, in caso di verifiche da parte della Agenzia delle Entrate e/o dell’Inps, il rischio di contestazione per evasione o elusione è altissimo e non solo per il presidente, ma anche per i soci.
Ad arginare l’abuso dell’associazionismo di copertura, le regole sono state inasprite dalla recente Riforma del Terzo Settore. D. lgs. 117/2017.
9. La sanzione per il mancato possesso del certificato di Agibilità è in capo agli artisti o al committente ?
Nel caso in cui gli artisti siano stati forniti da un impresa esterna appaltante lo spettacolo (ad esempio, una cooperativa), o si tratti di lavoratori autonomi (vedi faq n. 4) La sanzione (di circa 130 euro) è in capo al committente per non aver verificato il mancato possesso da parte degli artisti del Certificato di Agibilità.
Ben più alta è la sanzione per la impresa esterna appaltante, o per gli artisti autonomi nel caso in cui, oltre il mancato possesso dell’agibilità, viene rilevato anche il mancato versamento dei contributi. Si va da 1.500 euro fino a 12.000 (circ. Enpals n. 10 del 26.07.2007).
A parziale consolazione, va rilevato che il sommerso nel nostro settore, spesso unicamente a causa dell’eccesso di burocrazia, è talmente radicato da sembrare “tollerato”, e sanzioni a questi livelli vengono comminate molto raramente.
10. Come si ottiene il Certificato di Agibilità?
Risposta. Da tempo, il Certificato di Agibilità si richiede esclusivamente per via telematica con apposito PIN in dotazione alle Imprese di Spettacolo o ai lavoratori “autonomi” del settore musicale.
Nel “form” della richiesta vengono indicati i nominativi e le generalità degli artisti scritturati nonché i luoghi degli spettacoli e l’importo della paga giornaliera. In pochi istanti il meccanismo telematico dell’INPS invierà il Certificato di Agibilità (in formato pdf) che l’artista avrà cura di portare con sé per poterlo mostrare al titolare del locale, il quale, a sua volta, lo conserverà (o almeno … dovrebbe) per tutta la durata dell’evento al fine di poterlo mostrare ad eventuali ispettori.
11. Cosa avviene se, dopo aver richiesto l’Agibilità, lo Spettacolo non ha luogo?
Risposta. Recenti disposizioni vogliono che ne sia data comunicazione entro cinque giorni a mezzo fax (o PEC), specificando nel dettaglio le motivazioni. … Infatti, passata la data precedentemente comunicata nella richiesta dell’Agibilità, il sistema telematico non consente più l’accesso, neanche per comunicare, ad esempio, che l’evento si è svolto in un luogo diverso.
12. L’agibilità e i contributi sono sempre obbligatori? Anche in presenza di prestazioni gratuite?
Risposta: I casi di esenzione sono due:
- A) COMMA 188, art.1, L. n. 296/2006 e successiva modificazione:
“Sono esenti dal certificato di Agibilità Enpals e dal versamento dei contributi le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Il tutto entro una fascia di reddito annuo di 5.000 euro”
Commento. In un contesto pressoché senza regole, dove sia musicisti amatoriali che professionisti sono presenti sullo stesso mercato, questa norma crea inevitabilmente concorrenza sleale ed è anche probabilmente incostituzionale perché esclude altre figure di spettacolo quali gli attori, i danzatori, ecc.
Il comma 188 andrebbe abrogato o modificato o, meglio ancora, sostituito con altra norma che sollevi i dilettanti genuini dagli obblighi previdenziali (e non solo), però senza recar danno ai professionisti della musica.
Non è impossibile!
La questione è trattata ampiamente in uno dei sotto-argomenti del primo capitolo del Manifesto dei Musicisti.
- B) LAVORO GRATUITO.
Attenzione, le prestazioni di servizio a titolo gratuito devono essere assolutamente provabili: beneficenza, partecipazione a festival, etc.
Le esibizione gratuite a titolo promozionale sono eccezioni discutibili, specie se effettuate in esercizi pubblici.
Un esempio. In presenza di una calamità naturale si può lavorare “gratuitamente” di badile e piccone per la Protezione Civile, ma non è credibile che si faccia altrettanto “per hobby” al servizio di una impresa edile!
In ogni caso, Per le esibizioni gratuite dimostrabili e motivate, ricorre la obbligatorietà di uno speciale Certificato di Agibilità definito appunto: “a titolo gratuito”. In sostanza, l’Ente vuole comunque sapere dove è quando avviene l’evento, riservandosi l’eventualità di idoneo accertamento.
Nota.
Ai sensi della costituzione che agli articoli 21 e 33 sancisce la piena libertà di espressione artistica, sembra che si possa dedurne che “poter suonare gratuitamente” sia sempre legittimo, quindi anche in ambiti commerciali.
Non è così., la Costituzione c’entra ben poco con le prestazioni “lavorative” di carattere artistico.
I padri costituzionali nel sancire la libertà delle espressioni artistiche avevano semplicemente (e giustamente) eretto un baluardo contro la censura artistica del precedente periodo, quello fascista.
13. Quali sono i requisiti per il diritto alla pensione?
Risposta: Le regole sono cambiate più volte dalla istituzione dell’Enpals (1947) e le modalità variano, a seconda della data di iscrizione, delle annualità contributive e dalle restrizioni introdotte nelle riforme.
- A) La categoria più fortunata (si fa per dire) è quella dei musicisti che a fine ’92 avevano maturato 15 annualità di 60 contributi ciascuna.
Tenendo presente che “annualità” non significa “anno solare”, ma l’insieme di 60 contributi, vuol dire che coloro che al 31 dic. ’92 avevano 900 (15×60) contributi suddivisi in una arco minimo di 15 anni avevano (hanno) già maturato il “diritto” alla pensione di vecchiaia.
PS. Per motivi anagrafici è presumibile che gli appartenenti a questa categoria siano già in pensione. - B) A partire dal 1 gennaio ’93, il requisito è più che raddoppiato. 20 annualità di 120 contributi ciascuna. Cioè 2.400 (20×120) contributi nell’arco minimo di 20 anni.
Vero è che in seguito è stato introdotta una sorta di ammortizzatore (contributi figurativi d’ufficio – si veda alla faq n. 20) per cui i 2.400 contributi possono anche scendere fino a 1.800. - C) A partire dal 1 gennaio ’96, con l’introduzione del cosiddetto “sistema contributivo” (…riforma “Dini”, dal nome dell’allora capo del governo) il numero minimo delle annualità e sceso da 20 a 5. Cioè: soli 600 contributi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Mentre è stato introdotto un secondo requisito. Il montante contributivo (il totale) deve produrre una pensione di almeno 1.2 volte il valore dell’assegno sociale.
Inoltre, l’importo della pensione che verrà erogata sarà esattamente proporzionale al “montante” degli interi contributi versati e non proporzionale alle migliori annualità (come nel sistema precedente). - D) A Partire dal 1 gennaio del 2012 (riforma Fornero), sono stati reintrodotte le 20 annualità contributive ed è stata elevata la soglia del montante da 1,2 a 1,5.
Chi non ha raggiunto queste soglie, dovrà aspettare i 70 anni di età per vedersi tornare indietro i denari del “proprio conto contributivo” sotto forma di pensione. Chi invece ha raggiunto tale soglia, può andare in pensione a 67 anni (dal 2019).
14. Quando va presentata la domanda per la pensione e dove?
Risposta. Si suggerisce di non porsi il problema se non nel mese antecedente il raggiungimento della età pensionabile. E’ accaduto in passato che le domande presentate con eccessivo anticipo si siano perse negli scaffali dell’Enpals.
Le domande possono essere presentate presso qualsiasi patronato, ma vale la pena di informare che informazioni più precise l’ufficio INPS più qualificato è quello di Roma in via Nizza n. 156, angolo con Viale Regina Margherita 206. Trattasi dello stesso ufficio per il pubblico dell’ex Enpals.
15. E’ vero che i musicisti possono andare in pensione con cinque anni di anticipo rispetto alle altre categorie?
Risposta: E’ vero in parte, solo i musicisti e i cantanti (cod. 80 e 83) appartenenti al sistema retributivo possono andare in pensione prima dei 67 anni e cioè a 62 (le donne a 59), infatti questo notevole beneficio è precluso agli appartenenti al “sistema contributivo” (si veda la faq precedente) .
Riepilogando
nel beneficio sono ricompresi coloro che hanno
Almeno 2.400 contributi da spettacolo, compreso i contributi d’ufficio di cui alla faq. n. 20
Almeno 1 contributo prima del 1996 in qualsiasi fondo dell’INPS compreso quello del servizio militare di leva.
sono esclusi
coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 1995
gli iscritti all’Enpals con la qualifica di “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (cod. 500 – vedi faq n. 4)
16. E’ possibile il riscatto dei contributi “omessi” (quelli non versati dal datore di lavoro)?
Risposta: Sì, ma si tratta una autentica beffa!
Un tempo si poteva tentare il “recupero” dei contributi omessi, “riscattandoli a prezzo di costo”, ma le norme sono cambiate e oggi viene preteso un costo di riscatto uguale al beneficio che ne deriva. Una autentica beffa!
Sos Musicisti, anche in considerazione del forte attivo del Fondo Previdenza Lavoratori dello Spettacolo (circa 5 miliardi di euro) avanza proposte di legge affinché i contributi omessi siano riscattabili com’era una volta, cioè senza penalizzazioni.
Per inciso. Considerato il “tesoretto” dell’ex Enpals di oltre 5 milioni di euro, I contributi omessi potrebbero anche essere regalati!
17. Cosa sono i “contributi d’ufficio”.
Risposta: Sono un particolare beneficio entrato in vigore nell’agosto ‘97 (Decreto legislativo n. 182). In seguito ad esso, se in un anno “solare” non si raggiungono 120 contributi, ma almeno 60, essi vengono automaticamente integrati a 120, cioè l’anno “incompleto” diventa una “annualità” completa.
I contributi d’ufficio vengono accordati per un massimo di dieci anni e non occorre alcuna domanda specifica per l’attribuzione.
Facendo un esempio estremo: un musicista che ha 10 anni con soli 60 contributi per anno (600 contributi), è come se in quegli anni ne avesse avuti 1.200 (120 x 10), quindi gliene mancano solo altri 1.200 per arrivare al tetto fatidico dei 2.400.
Attenzione ancora: per i contributi d’ufficio si fa riferimento agli anni solari, per i restanti 1.200 sono annualità virtuali. In pratica possono essere messi insieme nell’arco di tutti gli altri anni lavorativi.
Un calcolo particolare ad esempio. Un musicista (Tizio) ha 10 anni in cui ha 60 contributi per anno (1.200), poi ha altri 30 anni con 40 contributi di media per anno (1.200). Tizio ha diritto alla pensione. Per di più, essendo ovviamente iscritto all’Enpals prima del ’96, può godere anche della pensione anticipata. Oggi a 62 anni.
Si ricorda che i contributi d’ufficio, come in genere i contributi figurativi (contributi attribuiti in assenza di lavoro effettivo), hanno solo valore numerico, ma non hanno alcuna incidenza sull’importo della pensione.
Infine e purtroppo, questa agevolazione non riguarda gli iscritti all’Enpals dopo il 1° gennaio 1996.
18. Se un musicista cambia lavoro, cosa accade dei contributi versati all’Enpals?
Risposta: I contributi Enpals non vanno mai persi, però potrebbero cambiare le regole.
Posto che si va in pensione con il “fondo pensionistico” del lavoro prevalente, bisogna distinguere almeno due casi.
1. Se il soggetto va in pensione col lavoro INPS, i contributi Enpals gli verranno riconosciuti nel montante e quindi prenderà proporzionalmente una pensione maggiore.
2. Se il soggetto non ha almeno vent’anni di contribuzione nel secondo lavoro (INPS) da quando ha cambiato mestiere, i contributi Enpals gli verranno conteggiati non a 120 = un anno, ma 312 = un anno.
Questa è una grossa illogicità che potrebbe pregiudicare completamente la domanda di pensione.
Esempio di illogicità.
Nel secondo lavoro (Inps), il richiedente ha 15 anni di contributi. Come musicista (Enpals) ne ha 5, cioé 5 x 120 o una media comunque per un totale di 600. In tal caso i contributi Enpals non arriverebbero a 2 anni INPS. Cioè, in totale il richiedente ha 17 anni scarsi di contribuzione. Il diritto non sussiste! … Non c’è logica che tenga!
Una delle battaglie di SOS MUSICISTI è diretta a fa sì che, in questi casi, i contributi Enpals valgano sempre e comunque 120 = un anno.
19. Cos’è l’invalidità specifica? E’ vero che consente di prendere la pensione in anticipo?
Risposta. Sì.
Un certo numero di contributi versati?
Sì. E’ un provvedimento esclusivo per il comparto dello spettacolo. E’ un beneficio specifico riservata solo ai lavoratori dello spettacolo che a seguito di un imprevisto di qualsiasi natura non possono più esercitare l’attività artistica abituale.
ATTENZIONE
Prima che l’Enpals confluisse nell’INPS la regola era che lo sfortunato artista doveva avere almeno 5 annualità (600 contributi) di cui almeno 2 nei cinque anni antecedenti alla domanda. Non risulta alcuna norma che l’abbia cambiata, ma la pagina INPS che descrive l’invalidità specifica appare confusa e contraddittoria.
Nel caso, si consiglia di rivolgersi ad un buon patronato o ad agire per vie legali.
20. E’ possibile trasformare i contributi versati all’estero in contributi Enpals?
Risposta: A volte è possibile. Dipende dalle singole convenzioni tra Enpals (oggi Inps) e le gli enti di previdenza degli stati esteri.
Molte convenzioni del passato non ci sono più.
21. Dove ci si deve rivolgere per la domanda di pensione Enpals?
Risposta. Premesso che le pratiche si possono fare on line (ma non è facile), ci si può anche rivolgere a qualsiasi ufficio periferico dell’Inps o a qualsiasi patronato. Però e purtroppo, da quando l’Enpals è confluita nell’Inps, a causa delle notevoli diversità operative dell’ex Enpals, capita frequentemente che nelle sedi periferiche dell’Inps o nei patronati non si riescano a risolvere pratiche particolarmente complesse (ricongiunzioni, totalizzazioni, ricerche di contributi di vecchia data, omonimie, ecc); in casi estremi si consiglia di recarsi personalmente allo sportello principale dell’ex Enpals che è tutt’ora a Roma in via Nizza n. 156, angolo con Viale Regina Margherita 206 … Praticamente è lo stesso palazzo della sede centrale dell’ex Enpals.