Nel momento stesso in cui un’opera artistica viene creata nasce anche il diritto d’autore (come è scritto nel codice civile, all’art. 2746: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”).

Può sembrare una considerazione scontata, ma – se si guarda oltre, e si osserva quale grande importanza la Legge riserva all’opera degli autori – possiamo scoprire un mondo ‘parallelo’ e altrettanto affascinante che accompagna la nascita e la divulgazione dell’opera musicale: quella “creatura” unica ed irripetibile che prima non c’era, e che – soltanto grazie alla singolare vocazione artistica – è venuta alla luce.

Affinché il diritto nasca e possa essere tutelato è anche necessario che l’opera venga esternata e resa percepibile al di fuori della sfera personale dell’autore; ricordiamo, infatti, che l’autore ha anche la facoltà di non divulgare mai la sua opera: il c.d. diritto di inedito).

La conoscenza del diritto d’autore – anche se in grandi linee – è necessaria per gli artisti della musica e per tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo; quello dell’autore è un diritto assoluto: può essere vantato e rivendicato nei confronti di chiunque, ed è talmente importante che ha una durata molto superiore rispetto alla stessa esistenza del titolare (70 anni dopo la sua morte).

Questo diritto ha per oggetto non il bene su cui si concreta e si esprime la creazione (es. il disco, lo spartito, il CD o il libro etc.), bensì l’idea stessa che si è realizzata attraverso l’opera creata.

Vedremo in seguito che, oltre ai diritti di sfruttamento economico, la legge riserva particolare attenzione ai diritti morali, cioè quei diritti che tutelano la personalità dell’autore, il quale potrà decidere se e quando pubblicare l’opera, rivendicarne la paternità e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa.

Avv. Italo Mastrolia