Risposta.  L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport (oggi INPS/FPLS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo) è stato l’ente di Stato che disponeva della erogazione delle pensioni per il Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico.
Oggi non è più un ente autonomo, ma un Fondo dell’INPS preposto alla medesima funzione e con le medesime regole.
Presso questa istituzione, i titolari di Imprese di spettacolo (talvolta detti organizzatori o committenti) sono tenuti a versare i “contributi previdenziali” in favore degli artisti da loro scritturati.
I contributi vanno versati, per ciascuna “giornata” di spettacolo o di prove retribuite.
Il datore di lavoro (committente, titolare dell’impresa, gestore, organizzatore, capo orchestra, ecc.) può esercitarne rivalsa di circa un terzo sul compenso dell’artista stesso.

  • Nota A. Dal al 1° luglio 2004 i lavoratori autonomi DEL SOLO SETTORE MUSICALE possono esonerare i committenti da questi obblighi di legge provvedendovi autonomamente (legge n. 350 del 24 dicembre 2003, art.li 98, 99 e 100).
    Vedasi in proposito la faq n. 4.
  • Nota B. Il contributo è pari al 33% della paga, di cui la quota a carico del datore di lavoro è del 23,81% e quella a carico del lavoratore del 9,19%.
  • Nota C. Il 33% di cui sopra si riferisce al solo contributo “per la pensione”, ma, laddove ricorra l’obbligo, ad esso vanno aggiunte altre quote, pur modeste, per i cd. “contributi minori” (disoccupazione, maternità e altro) e il contributo INAIL per gli incidenti sul lavoro.