A seguito della legge 106/2021 sono state apportate modifiche a questa risposta.

Risposta:  Le regole sono cambiate più volte dalla istituzione dell’Enpals (1947) e li requisiti variano, a seconda della data del primo contributo, e dalle modifiche sulle annualità introdotte nelle riforme che si sono succedute negli anni..
Massimamente, per annualità non si intende “anno solare” ma un numero 120 contributi. Come dire 2.400 contributi nell’arco minimo di 20 anni.
Ma con legge 106/2021 l’annualità è stata abbassata da 120 a 90. Nella legge non c’è accenno di retroattività, quindi la “riduzione” vale a partire dalle annualità dal 1 ° luglio 2021.

Di seguito il riepilogo dei complessi requisiti delle annualità.

  • Fino al 31 dic ’92 – La categoria più fortunata. Occorreva aver maturato 15 annualità di 60 contributi ciascuna.
    Tenendo presente che “annualità” non significa “anno solare”, ma l’insieme di 60 contributi, vuol dire che coloro che al 31 dic. ’92 avevano 900 (15×60) contributi suddivisi in una arco minimo di 15 anni avevano (hanno) già maturato il “diritto” alla pensione di vecchiaia.
    PS. Per motivi anagrafici è presumibile che gli appartenenti a questa categoria siano già in pensione.

  • A partire dal 1 gennaio ’93 il requisito è più che raddoppiato. 20 annualità di 120 contributi ciascuna. Cioè 2.400 (20×120) contributi nell’arco minimo di 20 anni.
    Vero è che in seguito è stato introdotta una sorta di ammortizzatore (contributi figurativi d’ufficio – si veda alla faq n. 20) per cui i 2.400 contributi  possono anche scendere fino a 1.800.

  • A partire dal 1 gennaio ’96, con l’introduzione del cosiddetto “sistema contributivo” (…riforma “Dini”, dal nome dell’allora capo del governo) il numero minimo delle annualità scese da 20 a 5. Cioè: soli 600 contributi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Parallelamente fu introdotto un secondo requisito: il montante contributivo (il totale delle somme versate) deve produrre una pensione di almeno 1.2 volte il valore dell’assegno sociale, evidentemente il legislatore aveva ritenuto che le 120 annualità avevano poco senso in confronto al “paletto” sul montante.
    Inoltre, l’importo della pensione che verrà erogata sarà esattamente proporzionale al “montante” degli interi contributi versati e non proporzionale alle migliori annualità (come nel sistema precedente).
    Nota. Gli appartenenti al sistema retributivo, cioè coloro che hanno almeno un contributo prima del 31 dic. ’95, non sono soggetti al requisito sul montante.

  • A Partire dal 1 gennaio del 2012 (riforma Fornero), sono stati reintrodotte le 20 annualità contributive ed è stata elevata la soglia del montante da 1,2 a 1,5.
    Chi non ha raggiunto queste soglie, dovrà aspettare i 70 anni di età per vedersi tornare indietro i denari del “proprio conto contributivo” sotto forma di pensione. Chi invece ha raggiunto tale soglia, può andare in pensione a 67 anni (dal 2019)
  • A partire dal 1 luglio 2021 (L. 106/2021) l’annualità è stata abbassata da 120 a 90, ma nella legge non c’è accenno di retroattività. Il calcolo sarà notevolmente più complesso.

ATTENZIONE
PER GLI APPARTENENTI AL SISTEMA RETRIBUTIVO, A FRONTE DELL’ EVIDENTE VANTAGGIO DELLA PENSIONE A 62 ANNI IN LUOGO CHE A 67, VALE LA PENA DI EVIDENZIARE DUE FORTI PENALIZZAZIONI.

1. Se non si raggiungono i requisiti la pensione (pur minima) verrà erogata a 71 anni.
Paradossalmente, a chi andrà in pensione per altro lavoro diverso da spettacolo, i contributi Enpals come secondo lavoro matureranno un extra a 67 anni e non a 71.

2. I contributi versati in qualità di “lavoratore autonomo esercente attività musicali” (cod. 500) … non sono validi ai fini della pensione anticipata a 62 anni!
I
nfatti, per i 5 anni di anticipo occorrono unicamente contributi da lavoro subordinato.