Risposta.  E’ l’autorizzazione dell’ente di previdenza ad effettuare uno spettacolo o una serie di spettacoli.
Viene rilasciato alle Imprese di Spettacolo (datori di lavoro: teatri, tour, ecc.) o anche piccoli committenti ancorché occasionali (hotel, pub, gelaterie estive, ecc), dopo che questi, su apposito modulo (oggi telematico) hanno dichiarato le generalità dell’artista, la data, il luogo dell’evento, e la paga della singola prestazione.
Non sono datori di lavoro ai fini INPS i committenti di musicisti in eventi privati. Esempio tipo: i matrimoni, per contro sono datori di lavoro i ristoratori che scritturano loro stessi i musicisti ancorché in banchetti privati.

Con questo documento i datori di lavoro (o committenti)  s’impegnano a versare i contributi previdenziali ai lavoratori dello spettacolo scritturati.
Per prestazioni identiche (stesso artista e stesso compenso), ma in date diverse è possibile richiedere un unico Certificato di Agibilità.

In sostanza Il Certificato di Agibilità è uno strumento di controllo (o di deterrenza) con cui l’ente di previdenza, venendo anticipatamente a conoscenza dei dati di cui sopra, si riserva di effettuare eventuali verifiche (in verità: molto rare).

Nota. nel caso in cui un committente non assuma “direttamente” e singolarmente gli artisti, ma ricorra a gruppi legalmente costituiti in impresa (coop, ad esempio) o a musicisti che si sono dichiarati “lavoratori autonomi” (vedi punto n. 4), l’obbligo dell’Agibilità ricade sul gruppo stesso, o sul musicista “autonomo”.
Il committente è  tenuto unicamente a verificare se il gruppo ne è in possesso.

Nota
Dal momento che da alcuni anni i datori di lavoro, per tutte le categorie di lavoratori subordinati (ricomprendendo quindi anche il comparto dello spettacolo), sono tenuti alla Comunicazione Obbligatoria c.d. UNILAV (inizio e termine di assunzione), che ha pressappoco la medesima funzione del Certificato di Agibilità (controllo e deterrenza all’evasione), e quest’ultimo era palesemente diventato un doppione, a partire dal 12 febbraio 2019, la comunicazione all’INPS per la richiesta dell’Agibilità per i lavoratori subordinati è stata abolita, mentre resta obbligatoria per i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali (ex 23 bis – poi cod. 500 – con o senza partita Iva)”.