Risposta. Non si può capire se non si va indietro con la storia.
All’epoca della nascita dell’ente (’47/’48), sembra che i musicisti “d’intrattenimento leggero” neanche figurassero tra gli artisti tutelati dall’ente, ma solo gli orchestrali della “classica”, i cantanti lirici e i bandisti. Vedasi in proposito il Regio Decreto istitutivo dell’Enpals.
Solo con successivamente nella riga: ORCHESTRALI E CANTANTI comparve il chiarimento: “anche di musica leggera”.
Se poi si riflette bene sul senso del Certificato di Agibilità, e soprattutto sulla “cauzione” che veniva richiesta all’imprenditore, si intuisce che il legislatore intendeva tutelare principalmente gli artisti delle compagnie di spettacolo viaggiante (avanspettacolo in genere). Artisti generalmente a rischio persino di non essere pagati nel caso di “impresari” poco affidabili e soprattutto difficilmente rintracciabili.

A seguire furono ricompresi i musicisti dei night club e dei dancing soprattutto nelle grandi città o località turistiche.
In questi ultimi casi si trattava di situazioni lavorative dove si veniva assunti per periodi sufficientemente lunghi (a mese o a “quindicine”) da permettere agli organizzatori di ottemperare all’Agibilità e ai versamenti contributivi, operazioni già da allora piuttosto complesse, ma comunque risolvibili con commercialisti esperti di Enpals.

Sulle attuali difficoltà a versare i contributi.

Da oltre un trentennio, però,  il mestiere di musicista ha assunto caratteristiche di mobilità talmente elevate che la maggior parte degli organizzatori di eventi si trova a dover scritturare gli artisti per un tempo così breve (a volte un solo spettacolo) da non essere tecnicamente in grado di ottemperare a questi obblighi. Quindi, facendo leva sul fatto per che più musicisti, se legalmente associati, diventano a loro volta un’impresa spettacoli (o sulla opzione del musicista “autonomo – faq n. 4) è facile capire come queste soluzioni alternative siano preferite, riducendo il rapporto contrattuale (da parte del committente) al solo pagamento del compenso dietro il rilascio di una fattura “tutto compreso” da parte degli artisti scritturati.

Per meglio capire quanto potrebbe essere scoraggiante oggi per un committente occasionale assumere direttamente un artista, si tenga presente che, per ciascuna prestazione, non c’è solo da richiedere l’Agibilità Enpals e pagare il relativo contributo, i contributi minori e l’Inail, ma perdura l’obbligo di tenerne una apposita contabilità mensile con un modello telematico non compilabile se non da esperti consulenti. Poi l’anno seguente c’è da certificare i compensi e le ritenute d’acconto.
Non parliamo poi delle recenti normative sulla sicurezza. Roba da cantiere edile!
Insomma, le norme, già complesse una volta, col passare del tempo sono diventate decisamente ostacolanti.

Per inciso, vale anche la pena di dare una risposta a quanti potrebbero osservare che la legge istitutiva dell’Enpals (che perdura tuttora) recitava letteralmente”. La frase, espressa in questi termini, parrebbe indicare che l’Agibilità non sia mai un obbligo in capo al datore di lavoro, ma sempre in capo agli artisti. L’equivoco è probabilmente riconducibile al fatto che nel ‘4, il legislatore intendeva far riferimento principalmente a quelle che erano le più frequenti realtà di spettacolo dell’epoca e cioè, gli spettacoli viaggianti. Come dire che, per “lavoratori dello Spettacolo” il legislatore intendeva “le compagnie di lavoratori di spettacolo”. Come dire che è verosimile che si tratti di un retaggio del passato che però non modifica la sostanza della norma ormai consolidata e inattaccabile, specie per via dei principi a cui si ispira.

In ogni caso…
Sarebbe ora che, dopo oltre 70 anni, almeno questa locuzione fosse aggiornata !?!