25.06.22 – NUOVO CODICE DELLO SPETTACOLO, potrebbe essere il titolo del Disegno di Legge (delega) approvato in Senato che si appresta ad essere approvato alla Camera. Con la speranza (da parte dei proponenti) che qualche Decreto attuativo possa arrivare prima del termine della XVIII legislatura, cioè: entro fine febbraio 2023.

Di seguito i 12 articoli quasi per intero, Sono stati omessi solo riferimenti legislativi e questioni non riguardanti la maggioranza dei musicisti.

DELEGA AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPETTACOLO
Disegno Di Legge n. 3625
(già recante il n. 2318 in fase di stesura e prima approvazione in Senato)

 

NOTE 

Nota 1. Quando un Disegno di Legge, approvato in uno dei due rami del parlamento, viene presentato all’altro ramo per la seconda necessaria approvazione, il DDL cambia numero.
Nella fattispecie il DDL non è più il 2318, con cui aveva fatto il suo iter in Senato, ma 3625

Nota 2. Nel comma unico dell’art. 1 vengono introdotte modifiche al cd. CODICE DELLO SPETTACOLO, legge “delega” firmata dal presidente della Repubblica nel 2017, ma i cui decreti attuativi (dopo quasi cinque anni) non sono stati ancora adottati.
In pratica con questo DDL si invita il Governo a provvedere ai decreti precedenti con correttivi e novità.
Il che è come dire che questo DDL potrebbe recare il sottotitolo NUOVO CODICE DELLO SPETTACOLO.

Nota 3. I commenti sono da intendersi “in via provvisoria” e potrebbero essere modificati successivamente.

Nota 4. I commenti sono “passo passo” in rosso e sono attinenti unicamente a disposizioni che riguardano la maggior parte dei musicisti. Quindi, allo scopo di non appesantire più di tanto la lettura, alcune parti non essenziali sono state omesse con la dicitura: (omissis).
L’articolo senza le omissioni è visionabile al seguente PDF.

Nota 5. Un forte rammarico. Nessun accenno al comma 188, da ormai 15 fonte di concorrenza sleale e astio tra musicisti professionisti e dilettanti.
https://www.youtube.com/watch?v=yfZQLV46idA&t=470s

Nota 6. A breve, su questo argomento pubblicheremo un video.

Nota 7. il testo originale licenziato in Senato è disponibile a questo link
https://www.sosmusicisti.org/wp-content/uploads/2022/06/2318-bozza-testo-approvato-in-senato-02.pdf

Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175
Nota: l’ex cd. Codice dello Spettacolo

Comma 1.
Nota.
Il comma 1 (comma unico) è la presentazione dei buoni propositi dell’intero Disegno di Legge.
All’articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, (l’ex cd. Codice dello Spettacolo, appunto) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis)
b)
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo;
c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;
c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;
c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione».

Art. 2
Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo
e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore
nonché per il riconoscimento di nuove tutele
in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi

Nota.
I commi 1 e 2 di questo articolo 2 contengono espliciti inviti al rilancio del precedente Codice dello Spettacolo (il Disegno di legge del 2017 … andato a vuoto), mentre i commi successivi introducono alcune importanti novità.

Comma 1.
Nota: entro nove mesi e non dodici come il precedente Codice dello Spettacolo. Forse perché si spera che qualche decreto attuativo possa arrivare prima della fine di questa XVIII legislatura. A marzo 2023, infatti, ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento
Entro nove mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legi­slativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti (omissis), nonché per la ri­forma, la revisione e il riassetto della vi­gente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viag­gianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, me­diante la redazione di un unico testo norma­tivo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministra­tive e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a mi­gliorare la qualità artistico-culturale delle at­tività, incentivandone la produzione, l’inno­vazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’edu­cazione permanente, in conformità alla rac­comandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei princìpi di cui all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (l’ex cd. Codice dello Spettacolo), come modificato da (omissis).

Comma 2.

Ulteriori correttivi al Codice dello Spettacolo.
Con riguardo alle fondazioni lirico-sin­foniche, (omissis)

Comma 3.

Valorizzazione dei Live Club
Al fine di valorizzare la funzione so­ciale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d’arte per­formativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la pro­mozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività.
Importante commento a caldo!
Considerato che i LIVE CLUB per la quasi totalità sono piccole strutture (esercizi pubblici) dai rientri economici così esigui da non poter essere in grado di ottemperare alle complesse e costose norme per i versamenti contributivi e relative pratiche burocratiche obsolete e farraginose, Sos Musicisti, a fronte di sostegni economici di cui lo Stato (con la perdurante crisi e l’enorme debito pubblico) non potrebbe mai farsi carico, propone da anni una mirata fascia di esenzione, sia fiscale che previdenziale in favore degli artisti che vi si esibiscono. La fascia di esenzione non arrecherebbe nessun danno allo Stato, giacché il settore è portabandiera di un sommerso “tollerato” e inevitabile, che non ha pari in nessuna altra categoria.
Si veda a tal proposito la pag. 17 della MEMORIA depositata in data 21 ottobre 2020 presso le Commissioni riunite di cultura e lavoro della Camera nel corso della audizione per la INDAGINE CONOSCITIVA su LAVORO e PREVIDENZA nello SPETTACOLO.
https://www.sosmusicisti.org/wp-content/uploads/2020/10/MEMORIA-INDAGINE-LAVORO-4.1.pdf

Comma 4.
Il Governo è delegato ad adottare, en­tro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedi­mento di cui all’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175 (ancora il vecchio Codice dello Spettacolo), un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discon­tinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di la­voro sottoscritto dalle parti;
b) riconoscimento di un’indennità gior­naliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garan­tire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele nor­mative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione oc­casionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’e­vento o all’esibizione artistica.
Primo accenno della innovazione più importante: l’Indennità di Discontinuità?
(alcuni dettagli al comma 6).

Comma 5.

Il Governo è delegato ad adottare, en­tro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (omissis) un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all’articolo 4, nel rispetto dei se­guenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retribu­tivi diretti ad assicurare ai lavoratori auto­nomi la corresponsione di un equo com­penso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al conte­nuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;
Ce ne sarebbe da dire sul lavoro autonomo nello Spettacolo!
Tanto per cominciare, il lavoro autonomo esisteva già nel ’47, ma era in riferimento a particolari artisti dello spettacolo parificabili ai liberi professionisti; ai tempi: registi, sceneggiatori, cantanti lirici,  concertisti di spessore, ecc. e nel tempo, appare logico che a queste figure possano essere parificati parificate anche le cd. popstar (i Vip). Per contro, non appare logico che chiunque possa ritenersi lavoratore autonomo dello spettacolo se non ricorrono le caratteristiche descritte nel Codice Civile, art.li 2222, 2229 e 2233.
Anche se non è scritto da nessuna parte è intuitivo immaginare che, ai tempi, il legislatore abbia individuato negli autonomi (liberi professionisti), quella minoritaria fascia di artisti dello spettacolo con alta capacità contrattuale (registi, grandi cantanti lirici, concertisti, ecc.), a fronte della stragrande maggioranza dove la capacità contrattuale era ed è carente o del tutto assente.
Si pensi agli artisti del teatro minore dell’epoca (Varietà, avanspettacolo, ballerine, ecc.).
E’ accaduto però che nel 2003 è stata introdotta la figura del Lavoratore Autonomo Esercente Attività Musicali (cod. Enpals n. 500), però senza alcuna indicazione in merito alle caratteristiche per autodefinirsi lavoratore autonomo.
Parrebbe decisamente che questo comma 5 sia in riferimento a questi ultimi.
C’è da chiedersi: ma lo sapranno i proponenti di questo Disegno di Legge che innanzi tutto occorre fare chiarezza su chi e perché possa “autodefinirsi” lavoratore autonomo dello spettacolo?
Da anni l’argomento è ben descritto nella faq n. 4 all’interno del sito web di Sos Musicisti.
https://www.sosmusicisti.org/4-cosa-si-intende-per-lavoratore-autonomo-esercente-attivita-musicale/

b) obbligo per le amministrazioni pub­bliche di retribuire ogni prestazione di la­voro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
Un primo argine al lavoro gratuito, quantomeno nei riguardi della pubblica amministrazione.
Vale la pena di ricordare però che non può essere mai proibito il lavoro gratuito reso per provata beneficenza.

Comma 6.

L’indennità di discontinuità (alla francese?).
Il Governo è delegato ad adottare, en­tro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (omissis) un decreto legislativo per il riordino e la revi­sione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di di­scontinuità, quale indennità strutturale e per­manente, in favore dei lavoratori (… dello spettacolo – omissis). Il de­creto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
Commento a caldo:
Ben venga l’indennità di discontinuità, pur tuttavia si ritiene opportuno ricordare che fino al 2012 anche nel nostro paese c’era una indennità di disoccupazione così congrua da ritenersi parificabile a questa nuova indennità.
Inoltre è prevedibile che questo provvedimento avrà un costo (un contributo del 2% o anche più) che andrà a gravare sul totale dei contributi che, tra Enpals e altri contributi minori, assomma già a circa il 38 %

a) aggiornamento e definizione dei re­quisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:
1. limite massimo annuo di reddito riferito all’anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

2. limite minimo di prestazioni lavo­rative effettive nell’anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni.
3. reddito derivante in misura preva­lente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel li­mite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilità con eventuali soste­gni, indennità e assicurazioni già esistenti;
d) individuazione di misure dirette a fa­vorire percorsi di formazione e di aggiorna­mento per i percettori dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contribu­tivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contribu­tivo per gli iscritti al Fondo pensione lavo­ratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (la riforma del sistema previdenziale, anche detta “riforma Dini”, che a suo tempo impattò nel comparto dello Spettacolo in maniera fortemente peggiorativa), per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

Commento a caldo sulla lettera “e”.
L’imposizione in capo al committente del contributo per l’indennità di Discontinuità, al di là dell’evidente vantaggio per gli artisti professionisti, andrà a vanificare i vantaggi di coloro che, optando per il cod. 500 (commi 98, 99, 100 – legge 350/2003), pensavano di agevolare il lavoro, potendo rilasciare una fattura onnicomprensiva. Non sarà più così. Il cod. 500 andrebbe definitivamente a farsi benedire!
Già è accaduto con l’imposizione dei contributi INAIL e Alas in capo al datore di lavoro (committente)
https://www.youtube.com/watch?v=ZOD0QqgKmVU&t=605s

  1. Quando si capirà che la figura del lavoratore autonomo nello Spettacolo (cod. 500) va perfezionata e non ostacolata?
    Quando si capirà che i gestori di pub, jazz club, pro loco e piccole entità che organizzano spettacoli non sono “datori di lavoro” bensì “clienti” degli artisti?

Comma 7.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 si provvede, a decorrere dall’anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.
Queste sono vaghe ipotesi di ulteriore copertura finanziaria per l’Indennità di Discontinuità che va al di là dell’ulteriore contributo a carico del datore di lavoro.

Comma 8.

(omissis – si esplicita che in mancanza di copertura finanziaria i decreti attuativi saranno rimandati “a tempi migliori”)

Art. 3
Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

Era ora, ma senza una mirata fascia di esenzione per gli amatoriali presenti sul mercato economicamente irrilevante, la gestione del registro appare complessa se non impossibile.
Si pensi solo ai componenti dell’innumerevole numero di bande amatoriali e alle piccole rock-band che si esibiscono in pub economicamente irrilevanti, … per non parlare poi del mondo dei jazz club.
Si torni al comma 3 dell’art. 2

Comma 1.

È istituto presso il Ministero della cul­tura il registro nazionale dei lavoratori (dello Spettacolo – omissis)

Comma 2.
(omissis)

Comma 3.

Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Comma 4.

L’iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l’esercizio delle attività professionali di cui al citato ar­ticolo 3, primo comma, del decreto legisla­tivo del Capo provvisorio dello Stato 16 lu­glio 1947, n. 708. ATTENZIONE: L’iscrizione al registro non va intesa come la “patente” per suonare!

Comma 5.
Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che pos­sano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti or­gani collegiali e inserite nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al de­creto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Comma 6.

Le amministrazioni interessate provve­dono all’attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Nota.
Era ora che si affrontasse questo argomento, specialmente per il sud, dove nelle feste patronali, agenti improvvisati, nel farsi concorrenza l’un l’altro per accaparrarsi qualche contratto, abbattono i compensi oltre il limite del decoro e, salvo il caso dei tour con grandi nomi, rendono letteralmente impossibile che gli artisti possano ottemperare alle più comuni regole sul lavoro.


Comma 1.

È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale atti­vità di rappresentanza di artisti e di produ­zione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.

Comma 2.
L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rap­presenta gli artisti, gli esecutori e gli inter­preti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i pro­grammi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;
b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavo­ratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;
c) prestare consulenza ai propri man­danti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione ar­tistica;
d) ricevere le comunicazioni che riguar­dano le prestazioni artistiche dei propri man­danti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;
e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell’interesse del mandante o preponente.

Comma 3.

L’attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrin­tendente o consulente artistico, anche a ti­tolo gratuito, di un ente destinatario di fi­nanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

Comma 4.

È istituito presso il Ministero della cul­tura il registro nazionale degli agenti o rap­presentanti per lo spettacolo dal vivo.

Comma 5.

Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, (omissis), sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l’iscrizione nel registro di cui al comma 4.

Comma 6.

Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 5
Osservatorio dello spettacolo

Comma 1.
NOTA: L’Osservatorio dello Spettacolo già c’è e viene anche ribadito al comma 9.
Con questo articolo vengono aggiunte nuove regole di operatività.
Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affida­bilità, è istituito presso il Ministero della cultura l’Osservatorio dello spettacolo.

Comma 2.

L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:
a) i dati aggiornati e le notizie relativi all’andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all’estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;
b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e al­ l’estero, destinata al sostegno e all’incentiva­zione dello spettacolo;
c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, an­che sanitaria, per i lavoratori e i professio­nisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;
d) informazioni concernenti le proce­dure per l’organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all’estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrez­zate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viag­giante;
e) informazioni riguardanti l’andamento del mercato del lavoro e le relative evolu­zioni, con particolare riferimento all’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

Comma 3.

L’Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informa­zioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spetta­colo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L’Os­servatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l’integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

Comma 4.

L’Osservatorio provvede alla realizza­zione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

Comma 5.

Presso l’Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla te­nuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all’articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolu­menti comunque denominati.

Comma 6.

La composizione e le modalità di fun­zionamento dell’Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cul­tura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, (omissis) Con i medesimi de­creti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizza­zione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, non­ché la composizione e le modalità di funzio­namento, senza oneri per la finanza pub­blica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

Comma 7.

L’Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un com­penso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e con­tributivi a carico dell’amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L’Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tiro­cini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub­blica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgi­mento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostitu­zione di posizioni professionali.

Comma 8.

Le spese per lo svolgimento dei com­piti dell’Osservatorio, nonché per gli incari­chi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (la legge che istituisce il FUS).

Comma 9.

Fino alla data di entrata in funzione dell’Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l’osserva­torio di cui all’articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla pre­detta data, l’articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

Art. 6
Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

Comma 1.
Al fine di assicurare omogeneità ed ef­ficacia all’azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pub­blico alle relative attività, è istituito il Si­stema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Si­stema nazionale», del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo, di cui all’ar­ticolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all’articolo 7.

Comma 2.

Con decreto del Ministro della cultura, (omissis), sono definite le modalità di coordina­mento e di indirizzo dell’Osservatorio dello spettacolo nell’ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:
a) le modalità operative per lo svolgi­mento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;
b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spet­tacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l’analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitorag­gio e valutazione degli interventi;
c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

Comma 3.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una rela­zione sull’attività svolta nell’anno prece­dente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall’Osservato­rio dello spettacolo, previo parere del Con­siglio superiore dello spettacolo.

Comma 4.

All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vi­gente.

Art. 7
Osservatori regionali dello spettacolo

Comma 1.
Nell’ambito delle competenze istituzio­nali e nei limiti delle risorse disponibili a le­gislazione vigente, le regioni, in applica­zione dei princìpi di sussidiarietà, adegua­tezza, prossimità ed efficacia, concorrono all’attuazione dei princìpi generali di cui al­l’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costi­tuzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Confe­renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) promuovono l’istituzione di osserva­tori regionali dello spettacolo per la condi­visione e lo scambio di dati e di informa­zioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
b) verificano, anche attraverso gli osser­vatori regionali dello spettacolo, l’efficacia dell’intervento pubblico nel territorio ri­spetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l’Osservatorio dello spet­tacolo;
c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, an­che con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le atti­vità dello spettacolo dal vivo.

Art. 8.
Portale dell’INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo

Potrà mai funzionare un portale (o Sportello Unico dello Spettacolo a fronte di oltre 6 milioni di prestazioni artistiche?
Qusto dato, seppur approssimativo, è molto verosimile perché è facilmente rilevabile dal n. dei borderò Siae compilati annualmente. Numero che assomma a quasi un milione e mezzo!
Solo riducendo drasticamente il numero dei dati che dovrebbero essere comunicati al Portale il servizio potrebbe essere fattibile.
Quindi, la questione si sposta di nuovo sulla necessaria fascia di esenzione di cui al commento all’art 2 comma 3.


Comma 1.

L’Istituto nazionale della previdenza so­ciale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva spe­cifici servizi di informazione e comunica­zione in favore degli iscritti al Fondo pen­sione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni e ai ser­vizi telematici, inclusa la consultazione del­ l’estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all’estero.
120 giorni? … da ridere!

Comma 2.

Tra i servizi di informazione e comu­nicazione di cui al comma 1, l’INPS, tra­mite il proprio portale, attiva, in forma tele­matica, un canale di accesso dedicato deno­minato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l’accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associa­zioni, che non hanno come scopo istituzio­nale o sociale o quale attività principale la produzione, l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pe­dagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavo­ratori appartenenti al gruppo di cui all’arti­colo 2, comma 1, lettera a), del decreto le­gislativo 30 aprile 1997, n. 182.
In sostanza, lo Sportello Unico dello Spettacolo dovrebbe essere il perfezionamento dell’attuale portale per la richiesta del Certificato di Agibilità.

Comma 3.

Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 9
Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo
Attenzione a non confondere questo “Tavolo tecnico” con la “Commissione tecnica” di cui all’art. 5 comma 5.

Comma 1.
È istituito presso il Ministero della cul­tura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le eve­nienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli ef­fetti economici della pandemia di COVID19.

Comma 2.
Il Tavolo persegue, in particolare, i se­guenti obiettivi:
a) l’elaborazione di proposte riguar­danti i contratti di lavoro;
b) il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative con­cernenti i lavoratori del settore dello spetta­colo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculia­rità delle prestazioni;
c) il monitoraggio e l’elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spetta­colo.

Comma 3.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro ses­santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funziona­mento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque de­nominati.
Nota: è prevedibile che, come al solito, al tavolo tecnico saranno presenti solo sindacalisti o membri di associazioni che dispongono di congrui fondi o sovvenzioni.
Infatti, la mancanza di rimborso delle spese si tradurrà nella esclusione di rappresentanti di associazioni importanti (come Sos Musicisti), non residenti nella Capitale. 

Comma 4.
Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è com­posto da rappresentanti del Ministero del la­voro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresen­tanti delle associazioni di categoria maggior­mente rappresentative.

Comma 5.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10
Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

Comma 1.
Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l’importo di cui all’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro. Si trattava della cd. Legge finanziaria per 1988.

Comma 2.
(omissis)

Art. 11
Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali

Comma 1.
Al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istru­zione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spet­tacolo, in favore di giovani che abbiano con­ seguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si ap­plicano le linee guida di cui all’accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 12
Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo

Comma 1.
I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (la legge che istituì il cd.  FUS – Fondo Unico Spettacolo) tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell’equilibrio di genere.

Comma 2.

I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (omissis), tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le isti­tuzioni che impiegano, nelle rappresenta­zioni liriche, giovani talenti italiani in mi­sura pari ad almeno il 75 per cento degli ar­tisti scritturati.