Risposta:
Con legge 350/2003 (art. 3, commi 98, 99 e 100) è stata istituita la figura artistica del “lavoratore autonomo esercente attività musicale”, con la facoltà di poter provvedere autonomamente alla richiesta di Agibilità Enpals e al versamento dei contributi.
Prima di tale provvedimento il versamento contributivo era esclusivamente in capo al datore di lavoro.

IL TESTO INTEGRALE DEI TRE COMMI
Comma 98. “All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente: “23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali”.

Comma 99. “All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente”.

Comma 100. “All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma: “15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo”.

Si veda anche questo video.

Vale la pena di sapere che la figura del “lavoratore autonomo” in ambito di spettacolo è sempre stata prevista all’interno delle categorie iscritte all’Enpals, fin dalla istituzione dell’ente nel lontano 1947.
Presumibilmente, all’epoca il legislatore faceva riferimento agli artisti parificabili ai liberi professionisti (vedi faq precedente) ovvero, con elevata autonomia nella esecuzione del proprio lavoro e altre caratteristiche ben individuate dall’art. 2235 del Codice Civile.
Nello specifico, tali caratteristiche si possono individuare nei registi, cantanti lirici, concertisti e quanti ad essi assimilabili anche nella musica cd. leggera.

COSA E’ CAMBIATO DOPO LA L. 350/2003?
Come detto sopra, a differenza che per le categorie di lavoratori autonomi in altri ambiti (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc.), la normativa Enpals prevedeva comunque il versamento dei contributi a carico dell’Impresa committente. Con il nuovo dispositivo legislativo il “lavoratore autonomo esercente attività musicale (attuale cod. INPS/exEnpals n. 500)” può ottemperare da sé alle procedure per l’Agibilità e per i relativi versamenti contributivi.
ATTENZIONE: la norma afferma “può” e non “deve”, come dire che la nuova norma non sovverte completamente la precedente.

MA DA COME E’ NATA QUESTA NOVITA’?
Molto verosimilmente, questa norma fu la conseguenza della CONVENZIONE tra Enpals e Siae (2001-2011) per la quale gli agenti mandatari territoriali della Siae erano stati incaricati di verificare che i contributi fossero versati anche nei piccoli eventi da sempre sfuggevoli a questa incombenza (pub, bar, hotel, ristoranti, pizzerie ecc.) la cui maggioranza dei gestori in gran parte neanche sapeva della esistenza dell’Enpals e dei loro obblighi in qualità di datori di lavoro.

COSA ACCADDE DI CONSEGUENZA?
Nei primi tempi i gestori, informati dai mandatari Siae, venivano invitati a provvedere al versamento dei contributi presso gli uffici territoriali della Siae dove la questione si risolveva col pagamento dei contributi “a posteriori” e senza sanzioni. Ma ben presto i gestori, resosi conto della eccessiva complessità della operazione e dei maggiori cosi, iniziarono a chiedere alle band di provvedere da sé alla Agibilità e a quant’altro.
I musicisti delle band da parte loro scoprirono che per richiedere l’Agibilità e provvedere al versamento contributivo dovevano costituirsi in IMPRESA SPETTACOLI, cosa che, in considerazione della instabilità sistematica delle band, era (ed è) impossibile.
Fu così che tanti musicisti scoprirono che la questione era risolvibile unicamente aderendo a qualche cooperativa di artisti, di quelle che già dagli anni ’80 erano operative soprattutto nel nord. Infatti, se “suoni” per conto di una cooperativa ti trasformi in lavoratore socio/dipendente …  in cooperativa ci sono impiegati attrezzati al versamento dei contributi e la questione è risolta.
Pur tuttavia è probabile che
dei musicisti, pur non avendo le caratteristiche di “liberi professionisti” (art. 36 della Costituzione), ma nella convinzione di essere comunque dei “free lance” e ritenendo una forzatura il dover “suonare” per conto di cooperativa, siano arrivati a chiedere a qualche legislatore di poter ottemperare autonomamente all’Enpals. Accadde così che furono accontentati con i tre commi sopra descritti inseriti frettolosamente all’interno della legge finanziaria per il 2004 (la 350/2003 di cui sopra).

PERCHE’ “FRETTOLOSAMENTE”?
Va senza dubbio evidenziato che le complicanze burocratiche non spariscono, ma semplicemente si spostano dal committente “sulle spalle” del musicista. E si tratta di incombenze di non poco conto. … Quindi, ben avrebbe fatto il legislatore se, in presenza di una figura di lavoratore “forzatamente” autonomo e con scarse previsioni di lavoro ben remunerato, avesse almeno previsto delle procedure semplificate.

ALTRE QUESTIONI CHE RENDONO NON CONVENIENTE LA FIGURA DEL MUSICISTA AUTONOMO

  • Tenendo conto che il compenso dei musicisti spesso dipende dalla distanza della location, dalla data, ecc., tenere la contabilità è questione molto articolata e, di conseguenza, il musicista autonomo non può fare a meno di un buon commercialista (oltretutto: esperto in Enpals), il cui costo mensile potrebbe superare la quota d’adesione mensile delle cooperative.
  • Non è prevista la detrazione delle spese e il contributo si paga sul lordo della singola giornata. E’ evidente che occorreva almeno che il legislatore avesse introdotto una congrua detrazione forfettaria!
  • In riferimento ai musicisti che appartengono al “sistema previdenziale” retributivo, per i quali è ancora possibile andare in pensione a 62 anni in luogo di 67, contributi versati come lavoratore autonomo esercente attività musicale (cod. 500) non sono validi per i 5 anni di abbuono per l’età pensionabile – si veda la faq n. 13
  • Ciliegina sulla torta! L’INAIL in capo al committente.
    Nel 2020 le confederazioni sindacali (CGIL in primis) hanno fatto espressa richiesta che il lavoratore autonomo della musica fosse tutelato avverso gli incidenti sul lavoro (INAIL), cosa giustissima, … se non fosse che al legislatore è stato chiesto di imporre il contributo INAIL in capo al datore di lavoro, … cosa estremamente complessa per gestori che si rapportano con un musicista (o una band) saltuariamente, se non addirittura una sola volta e mai più!
    Ma come! … Se i musicisti avevano chiesto di provvedere da sé ai contributi Enpals proprio per agevolare il proprio lavoro, non era meglio potersi versare autonomamente anche il contributo INPS, magari con versamento forfettario annuale?
    Oltretutto, il costo del contributo INAIL è irrilevante.

    La conseguenza è che la contribuzione l’INAIL, in barba alla legge, viene sistematicamente evasa, e tantissimi hanno rinunciato al “fai da te” tornando a preferire le cooperative di artisti, all’interno delle quali risultano “lavoratori socio/dipendenti e hanno anche il versamento INAIL. … Anche se a proprie spese, ovviamente.
    In sostanza: le cooperative di artisti, sorte da oltre quarant’anni, di fatto erano e sono una forzatura, ma a fronte delle estrema complessità della normativa Enpals (oggi INPS/FPLS) rappresentano tutt’ora la soluzione più pratica per “suonare in regola”.