Risposta: Occorre premettere che la figura del “lavoratore autonomo in ambito di spettacolo” è sempre stata prevista all’interno delle categorie iscritte all’Enpals, fin dalla istituzione dell’ente nel 1947.
Presumibilmente, all’epoca il legislatore faceva riferimento agli artisti parificabili ai liberi professionisti (vedi faq precedente) ovvero, con elevata autonomia nella esecuzione del proprio lavoro e altre caratteristiche ben individuate dall’art. 2222 del Codice Civile.

Nello specifico, tali caratteristiche si possono individuare nei registi, cantanti lirici, concertisti e quanti ad essi assimilabili anche nella musica cd. leggera.
Pur tuttavia, a differenza che per altre categorie di lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc.), la normativa Enpals prevedeva (e prevede) comunque il versamento dei contributi a carico dell’Impresa committente.

A sovvertire questa norma, nel 2003 sono intervenuti tre succinti e poco chiari (*) commi (98, 99 e 100), inseriti frettolosamente nell’art. 3 della L. 350/2003 (la legge finanziaria per il 2004) che hanno introdotto la figura del LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE  ATTIVITA’ MUSICALI, attribuendo la facoltà di potersi versare autonomamente i contributi previdenziali e, ovviamente, anche di poter richiedere autonomamente il Certificato di Agibilità.

Molto verosimilmente, questa norma fu la conseguenza delle palesi difficoltà nel versare i contributi Enpals da parte dei gestori, soprattutto nei piccoli esercizi pubblici. Difficoltà sorte a seguito della convenzione Siae/Enpals volta a tentare di risolvere l’annoso problema del sommerso nel settore.
Appare anche probabile che l’intenzione del legislatore sia stata quella di agevolare il lavoro dei musicisti, sollevando i committenti dagli ostacolanti eccessi di burocrazia connessi agli adempimenti contributivi.
Infatti, da allora tantissimi musicisti, pur non avendo le caratteristiche di “liberi professionisti”, hanno aperto la partita Iva.
Però, vale la pena di ricordare che, ai sensi dei tre commi succitati, la partita Iva non è obbligatoria, e si può suonare come lavoratore autonomo anche col solo codice fiscale e, per giunta, in esenzione contributiva entro il limite dei 5.000 euro annui: Lavoro Autonomo Occasionale.
Norma questa discutibile, perché, da sempre l’Enpals ritiene che il lavoro degli artisti sia sempre occasionale e quindi l’esenzione non è accettabile.
Ma il condizionale è d’obbligo perché il problema è tuttora nel limbo delle questioni irrisolte.

IL TESTO INTEGRALE

Comma 98. “All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e’ aggiunto il seguente: “23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali”.

Comma 99. “All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente”.

Comma 100. “All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma: “15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo”.

(*) Perché i commi sono poco chiari?

L’articolo 99 recita “in alternativa, ecc”, il che vuol dire che il lavoratore autonomo “può”, ma non necessariamente “deve” provvedere alla richiesta dell’Agibilità e quant’altro.
L’art. 100 dice che i musicisti autonomi “provvedono direttamente” al versamento dei contributi. Quindi “debbono”!

Ma come? Se l’articolo 99 dice che si tratta di una alternativa, cioè … una opzione, una facoltà ?!?

Inoltre, a prescindere della poca chiarezza su richiamata, va evidenziato che le complicanze burocratiche non spariscono, ma semplicemente si spostano dal committente “sulle spalle” del musicista. E si tratta di incombenze di non poco conto.

E’ evidente che, al di là delle buone intenzioni, meglio avrebbe fatto il legislatore  se, in presenza di una figura di lavoratore “forzatamente” autonomo, ma con scarse previsioni di lavoro ben remunerato, avesse almeno previsto dei meccanismi di versamenti contributivi semplificati.

Le penalizzazioni.

  • Tenendo conto che il compenso dei musicisti spesso dipende dalla location, dalla data, ecc per cui può essere diverso per ogni serata, il riepilogo dei contributi – Uniemens – a fine mese, è molto complessa e bisogna disporre di un “commercialista” esperto, paziente e evidentemente, costoso!
  • Non è prevista la detrazione delle spese e il contributo si paga sul lordo della singola giornata. E’ evidente che occorreva almeno che il legislatore avesse introdotto una congrua detrazione forfettaria!
  • I contributi versati come lavoratore autonomo esercente attività musicale (cod. 500) non sono validi per i 5 anni di abbuono per l’età pensionabile (oggi 62 anni in luogo di 67) – si veda la faq n. 13
  • I lavoratori autonomi (cod. 500) non pagando i contributi minori, non hanno diritto alle cd. “tutele accessorie”, quali, indennità di disoccupazione, malattia, ecc.

Ultima nota: Dal Codice Civile (art. 2233) si evince che il libero professionista vada retribuito in maniera adeguata alla professionalità profusa. Cosa estremamente rara nel settore spettacolo musicale. Se ne deduce quindi che la formula del cod. 500, seppur comoda allo snellimento del lavoro, è una palese forzatura e non sempre conveniente.