DILETTANTISMO (mancanza di equa regolamentazione) e Comma 188

LA CONCORRENZA SLEALE CAUSATA SOPRATTUTTO DAL cd. COMMA 188
E LA PROPOSTA DI SOSTITUZIONE di SOS MUSICISTI
(pagina perfezionata in data 22.01.2024)

Il problema della concorrenza sleale potrebbe non riguardare segmenti di nicchia o di cultura (come il jazz e la musica classica), ma da tempo è di attualità nel comparto del mero intrattenimento (in particolare nel settore del ballo) dove, grazie ad attrezzature elettroniche un tempo impensabili, troppo spesso sono presenti SULLO STESSO MERCATO musicisti improvvisati (talvolta autentici ciarlatani), i quali, con ingiustificata superficialità e/o opportunismo, e spesso avvalendosi anche della esenzione Enpals (comma 188 – L. n. 296/2006), si propongono sottocosto portando via il lavoro a coloro che vivono di questo mestiere, costringendoli ad operare nel SOMMERSO per non perdere competitività.

Si aggiunga che quello dell’intrattenimento musicale è un settore in cui le occasioni di lavoro sono generalmente serali e concentrate nei fine settimana e si capisce facilmente come la presenza incontrollata degli amatoriali scorretti sia un problema di non poco conto.

D’altra parte, la musica è un’arte e come tale il dilettantismo artistico deve essere tutelato e incentivato (lo si evince anche dalla Costituzione).
OCCORRE QUINDI TROVARE UNA SOLUZIONE EQUA!
Si veda la proposta di SOS MUSICISTI di seguito, dopo della descrizione del comma 188.


Breve storia dell’iniqua legge conosciuta come “comma 188”

Nel tentativo di salvaguardare le bande amatoriali, le corali ed altre meritevoli iniziative musicali dilettantistiche, nella Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006, comma 188), fu introdotta  una norma, che esenta dagli oneri previdenziali (ex Enpals) e soprattutto dalla notevole burocrazia per i versamenti contributivi, le seguenti fasce di musicisti.

1. i giovani fino a 18 anni e fino a 25 se studenti.
2. i pensionati oltre i 65 anni
3. i musicisti che hanno un altro lavoro.
Il tutto, a condizione che dalle “serate” abbiano un provento annuo al di sotto di 5.000 euro.
Vale la pena di ricordare che la norma, all’ultimo momento, prima della votazione in aula, fu INEQUAMENTE ESTESA A QUALSIASI ATTIVITA’ MUSICALE DI DIVERTIMENTO!

Commento.
Vada per i giovani che muovono i primi passi, … vada per i pensionati che suonano in centri sociali e simili, … ma non è possibile che, coloro che hanno ha la fortuna di avere un altro lavoro possano costare il 33% in meno dei musicisti che un altro lavoro non ce l’hanno!
Per di più, nonostante la norma si riferisca alle “esecuzioni dal vivo”, in mancanza di regole e di controlli, della esenzione se ne giovano persino i “finti musicisti”.


L’enunciato del c.d. “comma 188”.

“Per le esibizioni musicali DAL VIVO in spettacoli o in manifestazioni di divertimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad  una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro”.

Ma, in origine, … da cosa venne fuori il comma 188?
Accadeva all’epoca che i mandatari Siae, in ottemperanza della convenzione che li vedeva come “verificatori Enpals”, avendo presto capito che era controproducente per loro stessi fare “ispezioni” negli esercizi pubblici e nei tour dove i diritti d’autore sono alti e congrua è la loro percentuale, seminavano lo scompiglio in piccoli e irrilevanti pub, “pizzerie del sabato sera” e addirittura tra le bande e le corali amatoriali (specie nel nord-est), costringendo i responsabili a versare i contributi Enpals ai bandisti amatoriali, spesso alle prime armi.

Cosa accadde?
I gestori (o organizzatori), allorché si recavano in Siae per pagare i diritti d’autore, venivano invitati a dotarsi del Certificato di Agibilità per i singoli artisti e i singoli eventi, e a pagare i relativi contributi previdenziali.
Pensiamo al gestore di un piccolo pub (che abitualmente vende birra e panni) che per ottemperare all’Enpals (oggi Inps/exEnpals) si deve iscrivere alla Camera di Commercio, Inail, ecc., come IMPRESA DI SPETTACOLI al pari della Scala di Milano !?!

Fu così che la ex senatrice Helga Thaler (del trentino) e altri colleghi parlamentari proposero questo succinto comma per arginare il problema.
In verità, come accennato sopra, in prima battuta l’emendamento si riferiva unicamente a bande amatoriali e a cori folcloristici, ma all’ultimo momento (com’era di frequente nelle “finanziarie” fino a non molti anni fa), accadde che altri parlamentari (di cui non si conosce il nome – sic!), evidentemente spinti da soggetti interessati, alla frase: “Per le esibizioni in spettacoli musicali o di celebrazione di tradizioni popolari”, dopo la parola “musicali”, aggiunsero: “e di divertimento”, forse neanche rendendosi conto del pasticcio che stavano combinando !?! … Infatti:

Questa non è una legge solo in favore del dilettantismo genuino, bensì è una norma che da oltre 17 anni, mette i musicisti l’un contro l’altro, alimenta il sommerso  e costringe chi non ha un secondo lavoro a suonare “a nero”, magari dichiarando il falso per restare sul mercato!
Non ci vuole molto, … una autocertificazione di avere una seconda posizione previdenziale
su un pezzo di carta che non leggerà mai nessuno e via !?!

Il video su YouTube: è del 2021, ma è sempre attuale.

https://www.youtube.com/watch?v=yfZQLV46idA&t=17s


 COME RISOLVERE IL PROBLEMA?
LA PROPOSTA DI SOS MUSICISTI BASATA SULLA
IRRILEVANZA ECONOMICA DEGLI EVENTI

Nel rispetto delle attività musicali amatoriali “genuine”, il comma 188 va sostituito introducendo una fascia di esenzione fiscale e previdenziale che, come nello Sport, non sia basata sulla età dei singoli musicisti, né se si abbia un altro lavoro o meno, né se si facciano poche serate l’anno, ma sulla IRRILEVANZA ECONOMICA degli eventi, cioè: dove il budget è così incongruo da non consentire una decorosa remunerazione degli artisti, né tampoco il pagamento degli oneri previdenziali, … altrimenti l’evento stesso non può essere effettuato!
Oltretutto, dati certi della Siae ci dicono che gli eventi musicali sono quasi 1,5 milioni l’anno, numero al quale, a spanne, corrisponderebbero almeno 5/6 milioni di singole prestazioni di musicisti.
Un numero abnorme che renderebbe impossibile qualsiasi verifica.

Inoltre.
In una futura norma sostitutiva del comma 188, occorrerà anche tener conto che non si può impedire anche a musicisti professionisti (o semi-professionisti) di esibirsi in eventi commercialmente irrilevanti, … vuoi per necessita dei pur esigui compensi, vuoi per motivazioni di carattere artistico. Quindi è auspicabile che, in questi casi, la nuova norma preveda l’attribuzione di contributi figurativi.
E’ impossibile?
No. Il fondo dell’INPS/exEnpals è in attivo di oltre 5 miliardi!
Un “tesoretto” più sufficiente non solo per questi contributi figurativi, ma anche per tante altre iniziative in favore dei musicisti professionisti.


IPOTESI DI LEGGE SOSTITUTIVA DEL COMMA 188

“Per le esibizioni musicali DAL VIVO in spettacoli o in manifestazioni di divertimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche o effettuate in esercizi pubblici con capienza massima di 80 posti (?), senza biglietto d’ingresso e senza maggiorazione sulle consumazioni, con almeno due artisti o con capienza di posti superiore se in presenza di artisti in numero superiore di uno ogni venti posti in più; eventi concertistici DAL VIVO, anche all’aperto se con capienza fino a 500 spettatori, senza biglietto d’ingresso e senza ricavi maggiorati da consumazioni presso stand gastronomici; coristi, musicisti e formatori nell’ambito della costituzione di cori amatoriali, strumentisti e istruttori di strumento musicale (o formatori) nell’ambito della costituzione di bande amatoriali, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro e le imposte sul reddito (legge 12 gennaio 1991) sono dovute per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo annuo di 15.000 euro.

In alternativa si potrebbe intervenire sulla lettera m, comma 1, art. 67 del TUIR (redditi diversi), norma che esenta fino a 10.000 euro sia dal fisco che dai contributi previdenziali, bande, cori e filodrammatiche amatoriali, riformulando come segue.

“m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:
ai direttori artistici, ai collaboratori tecnici, agli istruttori di strumento musicale, agli strumentisti, ai coristi, ai registi e agli attori da parte bande musicali, cori e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
a complessi di musicisti e cantanti in spettacoli di intrattenimento DAL VIVO in esercizi pubblici senza biglietto d’ingresso e senza maggiorazione sulle consumazioni, con capienza massima di 80 (100?) posti, in presenza di almeno due (tre?) elementi o con capienza superiore in ragione di un elemento per ogni venti posti in più;
ai componenti di orchestre in eventi concertistici dal vivo all’aperto organizzati da Pro Loco, amministrazioni comunali o altre associazioni aventi finalità culturali o di mantenimento di tradizioni popolari, a titolo gratuito o con biglietto d’ingresso non superiore a 10 euro e con disponibilità economica non superiore a 10.000 euro.


Nota. Per quanto riguarda il n. dei tavoli degli esercizi pubblici ed altri dati necessari, in attesa che lo Stato si doti di uno Sportello Unico dello Spettacolo (come vuole la L. 106/2022) i gestori potrebbero avvalersi di “autocertificazione” da inviare all’attuale Sportello Inps per i Certificati di Agibilità. A seguire, un più esatto censimento potrebbe essere effettuato anche tramite la SIAE (Soc. Italiana Autori ed Editori). Infatti, gli agenti territoriali della SIAE (circa 500), diffusi uniformemente sull’intero territorio nazionale, conoscono tutti i dati di ogni evento che si svolge nel nostro paese, giacché è proprio in base a questi dati che applicano le tariffe per il diritto d’autore.
Vale anche la pena di ricordare che non è la prima volta che la Siae stipula convenzioni con L’INPS/exEnpals e con l’AE.

Infine: si ritiene anche necessario introdurre una norma specifica che definisca la musica dal vivo.


IL PARALLELO CON LO SPORT

Nello Sport le esenzioni sono da sempre basate sul medesimo principio cui si ispira la suddetta proposta di SOS MUSICISTI, cioè, sulla irrilevanza economica degli eventi … e non sull’età, sul doppio lavoro, ecc.;
Inoltre la recente riforma dello Sport, D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2022 (in vigore dal 1° luglio 2023), esenta fino a 5.000 euro da contributi previdenziali e fino a 15.000 euro da imposte sul reddito. Esattamente ciò che occorrerebbe al comparto dello Spettacolo musicale, teatrale, ecc.


L’IMPORTANZA DELLA DEFINIZIONE DI
“MUSICA DAL VIVO”

Infine.
Non hanno alcun senso, né il comma 188 così com’è, né la sua eventuale sostituzione,
senza una LEGGE che, a fronte del dilagare del playback, non stabilisca  cosa s’intende per “esecuzioni dal vivo”.

Al momento c’è solo una circolare del Ministero delle Finanze del 2000
emessa, tra l’altro, per altra questione.

Clicca sull’immagine per accedere alla definizione formulata da SOS MUSICISTI
e alla circolare del Ministero delle Finanze

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