DILETTANTISMO (mancanza di equa regolamentazione) e Comma 188

LA  MANCANZA DI EQUA REGOLAMENTAZIONE DEL DILETTANTISMO
E LA PROPOSTA DI SOSTITUZIONE del c.d. “COMMA 188”
(pagina perfezionata in data 05.12.2022)

Il problema della concorrenza sleale potrebbe non riguardare segmenti di nicchia o di cultura, come il jazz e la musica classica, ma da tempo è di attualità nel comparto del mero intrattenimento (in particolare nel settore del ballo) dove, grazie ad attrezzature elettroniche un tempo impensabili, troppo spesso sono presenti SULLO STESSO MERCATO musicisti improvvisati (talvolta autentici ciarlatani) i quali, con ingiustificata superficialità e/o opportunismo, si propongono sottocosto portando via il lavoro a coloro che vivono di questo mestiere o costringendoli ad operare anch’essi sottocosto per non perdere competitività.

Si aggiunga che quello dell’intrattenimento musicale è un settore in cui le occasioni di lavoro sono generalmente serali e concentrate nei fine settimana, e si capisce facilmente come la presenza incontrollata degli amatoriali scorretti sia un grosso problema.

D’altra parte, la musica è un’arte e come tale il dilettantismo artistico
deve essere tutelato e incentivato (lo si evince anche dalla Costituzione),
OCCORRE QUINDI TROVARE UNA SOLUZIONE EQUA!

Per inciso, va evidenziato che questo deleterio fenomeno non si verifica nello Sport, che è anch’esso spettacolo.
Qui, infatti, non c’è ingerenza tra professionisti e dilettanti: le attività sportive (gare o campionati) sono diligentemente separate da Federazioni Sportive riconosciute dallo Stato.

Per lo spettacolo occorre qualcosa di simile. Non è impossibile!


Breve storia dell’iniqua legge conosciuta come “comma 188”


Nel tentativo di salvaguardare il dilettantismo genuino, nella cd. Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006, comma 188), fu introdotta  una norma, abitualmente conosciuta come “comma 188″, che esenta dagli oneri previdenziali e soprattutto dalla notevole burocrazia per i rapporti con l’ex-Enpals (Oggi INPS/FPLS – Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo).
Quali sono le fasce di musicisti in esenzione?
1. i giovani fino a 18 anni e fino a 25 se studenti.
2. i pensionati oltre i 65 anni
3. i musicisti che hanno un altro lavoro.
Il tutto, a condizione che dalle “serate” abbiano un provento annuo al di sotto di 5.000 euro.

Commento.
Vada per i giovani che muovono i primi passi, … vada per i pensionati che suonano in centri sociali e simili, … ma non è possibile che, specie con la crisi economica che peggiora di anno in anno, chi ha la fortuna di avere un altro lavoro possa costare il 33% in meno di chi un altro lavoro non ce l’ha!
Oltretutto, in un settore dove raramente si chiede la “fattura”, il tetto dei 5.000 euro è a dir poco risibile.
Per di più, nonostante la norma si riferisca alle “esecuzioni dal vivo”, in mancanza di regole e di controlli, se ne giovano persino “finti musicisti”.


L’enunciato del c.d. “comma 188”.

Anche a seguito di successiva modificazione, l’enunciato è il seguente:

“Per le esibizioni musicali DAL VIVO in spettacoli o in manifestazioni di divertimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad  una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro”.

Ma, in origine, … da cosa venne fuori il comma 188?
Accadeva all’epoca che i mandatari Siae, in ottemperanza della convenzione che li vedeva come “verificatori Enpals”, avendo presto capito che era controproducente per loro stessi fare “ispezioni” negli esercizi pubblici e nei tour dove i diritti d’autore sono alti e congrua è la loro percentuale, seminavano lo scompiglio in piccoli e irrilevanti pub, “pizzerie del sabato sera” e addirittura tra le bande e le corali amatoriali (specie nel nord-est), costringendo persino giovani bandisti alle prime armi, amatoriali di cori folcloristici, ecc., ad iscriversi all’Enpals come ordinari lavoratori dello Spettacolo.

Come?
I gestori (o organizzatori), allorché si recavano in Siae per pagare i diritti d’autore, venivano invitati a dotarsi del Certificato di Agibilità per i singoli artisti e i singoli eventi, e a pagare i relativi contributi previdenziali.
A parte i costi, che erano (e sono) procedure esageratamente complesse.
Pensiamo al gestore di un piccolo pub, che abitualmente vende birra e panni, che per ottemperare all’Enpals si deve iscrivere alla Camera di Commercio, Inail, ecc., come IMPRESA DI SPETTACOLI !?!

Fu così che la ex senatrice Helga Thaler (del trentino) e altri colleghi parlamentari proposero questo succinto comma per arginare il problema.
In verità, in prima battuta l’emendamento si riferiva unicamente a bande amatoriali e a cori folcloristici, ma all’ultimo momento (com’era di frequente nelle “finanziarie” fino a non molto tempo fa), accadde che altri parlamentari (di cui non si sa il nome), evidentemente spinti da soggetti interessati,  alla specifica “Per le esibizioni in spettacoli musicali o di celebrazione di tradizioni popolari”, dopo la parola “musicali”, aggiunsero: “e di divertimento”, forse neanche rendendosi conto del pasticcio che stavano combinando !?! … Infatti:

Questa non è una legge in favore del dilettantismo genuino, bensì è una norma che da 16 anni, mette i musicisti l’un contro l’altro,
alimenta il sommerso  e costringe chi non ha un secondo lavoro a dichiarare il falso!
Non ci vuole molto, … una autocertificazione di avere una seconda posizione previdenziale
su un pezzo di carta che non leggerà mai nessuno e via !?!

Il video su YouTube: è del 2021, ma è sempre attuale.

https://www.youtube.com/watch?v=yfZQLV46idA&t=17s

Vale anche la pena di leggere un esaustivo articolo tratto da Dirittodautore.it a questo link , in rete già dal 2007. Anch’esso tutt’ora attuale.


 COME RISOLVERE IL PROBLEMA?
LA PROPOSTA DI SOS MUSICISTI

Nel rispetto delle attività musicali amatoriali “genuine”, il comma 188 va sostituito introducendo una fascia di esenzione fiscale e previdenziale che, come nello Sport, non produca, concorrenza sleale.
Una fascia di esenzione, non basata sulla età dei singoli musicisti, se si abbia un altro lavoro o meno, né se si facciano poche serate l’anno, ma un perimetro basato sulla irrilevanza commerciale degli eventi (anche di musica classica) dove il budget è così incongruo da non consentire una decorosa remunerazione degli artisti, né tampoco il pagamento degli oneri previdenziali, … altrimenti l’evento stesso non può essere effettuato!
Oltretutto, dati certi della Siae ci dicono che gli eventi musicali sono quasi 1,5 milioni l’anno, numero al quale, a spanne, corrisponderebbero almeno 5/6 milioni di singole prestazioni di musicisti.
Un numero abnorme che renderebbe impossibile qualsiasi forma di verifica.

Non solo!
In una futura norma sostitutiva del comma 188, occorrerà anche tener conto che non si può impedire anche a musicisti professionisti (o semi-professionisti) di esibirsi in eventi commercialmente irrilevanti, vuoi per necessita dei pur esigui compensi, vuoi per motivazioni di carattere artistico, motivo per cui la nuova norma, in questi casi, dovrà prevedere l’attribuzione di contributi figurativi.
E’ impossibile?
No. Il fondo dell’Enpals è in attivo di oltre 5 miliardi. Un “tesoretto” più sufficiente non solo per questi contributi figurativi, ma anche per tante altre iniziative in favore dei musicisti professionisti.


IPOTESI DI UN FASCIA DI ESENZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE

così come appare nella MEMORIA presentata da Sos Musicisti alle istituzioni
in occasione della INDAGINE CONOSCITIVA LAVORO E PREVIDENZA NELLO SPETTACOLO.
Audizione del 27 ottobre 2020.

1. Intrattenimenti musicali DAL VIVO in esercizi pubblici (pub, jazzclub, ecc.), laddove non sia applicata maggiorazione sulle consumazioni, con capienza di … (100 ?) posti in presenza di almeno … (3 ?) musicisti o con capienza di pubblico superiore, se in presenza di formazioni artistiche di almeno … (?) elementi.

2. Lezioni impartite da Istruttori di strumento musicale nell’ambito della costituzione di bande amatoriali.

3. Coristi e musicisti nell’ambito di cori e orchestre amatoriali,

4. Attori e tecnici di filodrammatiche amatoriali,

E PARIMENTI:

5. Insegnanti di strumento nelle scuole di musica non sostenute da adeguate contribuzioni pubbliche, ancorché costituite in associazioni. Settore dove, a causa dell’uso imprescindibile della lezione individuale, i rientri sono così esigui da non consentire il pagamento dei contributi agli insegnanti, né che se li paghino da soli come lavoratori autonomi.
https://www.sosmusicisti.org/le-scuole-di-musica/

Inoltre.

  • In riferimento alle fasce di esenzione di cui al punto 1, si indica nella SIAE l’organismo con cui INPS e AE possano stabilire una mirata convenzione per individuare gli eventi “economicamente irrilevanti”.
    La Società degli autori, presente capillarmente sul territorio è l’unica in grado di fornire il n. dei posti dei teatri, degli esercizi pubblici o la congruità economica degli eventi all’aperto.

  • Si ritiene anche necessario introdurre una norma specifica che definisca la musica dal vivo.

IL PARALLELO CON LO SPORT

Nello Sport le esenzioni sono da sempre basate sul medesimo principio cui si ispira la suddetta proposta di SOS MUSICISTI.
cioè, sulla congruità commerciale degli eventi e non sull’età, sul doppio lavoro, ecc.
Art. 67, comma 1, lettera m del TUIR.


L’IMPORTANZA DELLA DEFINIZIONE DI
“MUSICA DAL VIVO”

Non hanno alcun senso, né il comma 188 così com’è, né la sua eventuale sostituzione, senza una LEGGE che, a fronte del dilagare del playback, non stabilisca  cosa s’intende per “musica dal vivo” o “esecuzioni dal vivo”.

Al momento c’è solo una circolare del Ministero delle Finanze del 2000
emessa, tra l’altro, per altra questione.

Clicca sull’immagine per accedere alla definizione formulata da SOS MUSICISTI
e alla circolare del Ministero delle Finanze