Nota. La pagina è stata aggiornata a seguito dell’art. 66 del DL n. 73/2021 (Decreto Legge noto come SOSTEGNI BIS)

Risposta: Sono un particolare beneficio entrato in vigore nell’agosto ‘97 (Decreto legislativo n. 182). In seguito ad esso, se in un anno “solare” non si raggiungono 120 contributi, ma almeno 60 (*), essi vengono automaticamente integrati a 120, cioè l’anno “incompleto” diventa una “annualità” completa.
I contributi d’ufficio vengono accordati per un massimo di dieci anni e non occorre alcuna domanda specifica per l’attribuzione.
Facendo un esempio estremo: un musicista che  ha 10 anni con soli 60 contributi per anno (600 contributi), è come se in quegli anni ne avesse avuti 1.200 (120 x 10), quindi gliene mancano solo altri 1.200 per arrivare al tetto fatidico dei 2.400.
Attenzione ancora: per i contributi d’ufficio si fa riferimento agli anni solari, per i restanti 1.200 sono annualità virtuali. In pratica possono essere messi insieme nell’arco di tutti gli altri anni lavorativi.
Un calcolo particolare ad esempio. Un musicista (Tizio) ha 10 anni in cui ha 60 contributi per anno (1.200), poi ha altri 30 anni con 40 contributi di media per anno (1.200). Tizio ha diritto alla pensione. Per di più, essendo ovviamente iscritto all’Enpals prima del ’96, può godere anche della pensione anticipata. Oggi a 62 anni.
Si ricorda che i contributi d’ufficio, come in genere i contributi figurativi (contributi attribuiti in assenza di lavoro effettivo), hanno solo valore numerico, ma non hanno alcuna incidenza sull’importo della pensione.

(*) Nota. A partire dal 1° luglio 2021, a seguito della riduzione della annualità da 120 a 90, i contributi d’ufficio, per ciascun anno di godimento, scendono da 60 a 45.
Ovviamente, non con effetto retroattivo.


Dal sito INPS https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2083%20del%2020-05-2016.htm

I contributi d’ufficio accreditabili a partire dal 01/01/1993 in favore dei lavoratori del FPLS, ai sensi dell’art. 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997, spettano ai lavoratori del gruppo A come individuati dal D.M. 10 novembre 1997.
I contributi d’ufficio sono accreditati per un massimo di 10 anni, nel limite di 60 contributi all’anno e sino a concorrenza dei 120 contributi giornalieri previsti per il perfezionamento dell’annualità ex-ENPALS.
L’accredito in parola opera nei riguardi dei trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 1997 (prima decorrenza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 182/1997).
I contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni.

 Condizioni per l’accredito:

  • presenza nell’anno di almeno 60 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi;
  • retribuzione complessiva dell’anno non superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.