10.01.2022 – Le scuole di musica e le restrizioni Covid
(a cura di Victor Solaris)

Premesso che le disposizioni anti Covid sono in continua evoluzione, al momento occorre far riferimento al Decreto Legge 221/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 dicembre, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale alla data del 31 marzo 2022.

Considerato che per noi comuni mortali è pressoché impossibile interpretare leggi, decreti governativi, ecc. e talvolta persino le circolari che dovrebbero dare chiarimenti, mi è passato tra le mani questo interessante comunicato a firma del dott. Damiano Bettoni, segretario generale delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – APS), al quale va un doveroso ringraziamento, comunicato che chiarisce non solo in merito alle restrizioni nei circoli Acli, tra cui anche tante scuole di musica private, ma offre anche lo spunto per altre riflessioni sulla realtà delle scuole di musica, principale baluardo alla incultura musicale dominante nel nostro paese, ma ad un tempo: realtà in perenni difficoltà economiche a causa della scarsa redditività.
Come dire: “ci mancava solo il Covid !?!”

Per il comunicato completo delle ACLI cliccare sul logo sottostante

Ma andiamo subito al nocciolo della questione.
Per la frequenza delle scuole di musica occorre il SUPER GREEN PASS o il GREEN PASS BASE?

A prescindere da queste due definizioni a dir poco sibilline, cosa occorre in pratica si evince dalla seconda pagina del comunicato del comunicato delle ACLI dove è scritto testualmente:

A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza – prorogato, come detto, al 31 marzo 2022 – anche in zona bianca l’accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, (esclusi i centri educativi per l’infanzia) limitatamente alle attività al chiuso, sarà consentito unicamente ai possessori del green pass rinforzato (quindi ai soggetti vaccinati o guariti), ovvero ai minori di anni 12 o ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Dunque, a prescindere dalla zona di rischio (bianca, gialla, arancione), non sarà più possibile accedere ai nostri circoli esibendo unicamente il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare.”

In parole povere: nelle scuole di musica parificabili ai circoli culturali,
fatta eccezione che per i minori di 12 anni
e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, 
OCCORRE IL SUPER GREEN PASS!

Ora occorrerebbe chiarire la differenza tra Circoli e Scuole di Musica, ma prima spenderei due parole per distinguere il SUPER GREEN PASS (o Green Pass Rafforzato) dal GREEN PASS BASE (o Green Pass semplice).

A mio avviso, la perplessità è dovuta al recente utilizzo improprio, quanto allarmante, dell’aggettivo RAFFORZATO o RINFORZATO. Aggettivo che, ironicamente parlando, ricorda piuttosto l’intervento dei “rinforzi”, in tempi di guerra, quando le cose si mettevano male (…arrivano i nostri !!!), o il tutt’altro che allarmante “antipasto di rinforzo”, tipico della vigilia di Natale a Napoli.

Ironia a parte.
1. Per Super Green Pass (o G.P. rafforzato) s’intende la certificazione che attesta chi è vaccinato con una o due dosi, o chi è guarito dal Covid.
Tutto qui!
In pratica è sempre quel QR Code anche rilevabile a vista dal proprio smartphone (tramite l’APP IMMUNI) dopo aver fatto almeno un vaccino anti Covid.
Ovviamente, nel caso specialmente del primo vaccino, a cui tanti stanno ottemperando in questi giorni, ha una validità di 9 mesi, entro il quale occorrerà il RICHIAMO (detto anche booster) nonché la terza dose. Anzi, in questi giorni la scadenza la scadenza passerà a 6 o 5 mesi. Vedremo.

2. Per Green Pass Base s’intende anche il solo documento che attesta l’avvenuta effettuazione di un tampone molecolare negativo (72 ore di validità) o un tampone antigenico (quello rapido – 48 ore di validità).
Appare evidente che il tampone è una sorta di “lasciapassare” per coloro che, per qualsivoglia motivo, non intendono vaccinarsi.

Ma non era più semplice prima, quando si usavano semplicemente i termini “green pass”, “tampone” e “mascherina” ?!?

La differenza tra CIRCOLI e SCUOLE DI MUSICA

Dato per scontato che per Scuole di Musica in senso stretto s’intendono i Conservatori, gli Istituti Parificati e i Licei Musicali, dobbiamo chiederci: “quando una scuola di musica promossa da una associazione può definirsi anch’essa scuola a tutti gli effetti giuridici”?

Ebbene:
se una associazione promuove dei corsi musicali esclusivamente per i propri soci (è la maggior parte dei casi), nel senso fiscale del termine NON SI TRATTA DI UNA SCUOLA, ma di un circolo privato che effettua corsi musicali ad uso interno. Ne consegue che, per gli allievi/soci non bastano né la mascherina (quand’anche FPP2), né il tampone, ma occorre il Green Pass (oggi Green Pass Rafforzato).
Salvo (come detto sopra) per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale.

UNA ECCEZIONE?

Parrebbe cosa diversa se l’associazione promuove l’attività d’insegnamento della musica “in qualità di impresa”, cioè: corsi di musica aperti anche ai non soci e soprattutto emettendo in ogni caso la ricevuta fiscale (o la fattura) per il pagamento delle rette, e non una generica ricevuta per “contributo” o “donazione”. In tal caso la scuola, quantomeno ai sensi delle restrizioni anti Covid, dovrebbe consentire la frequenza anche con la semplice mascherina, come nei negozi o negli uffici pubblici. Però, dando per scontato che il comunicato delle ACLI sia attendibile (e io non avrei dubbi), nel documento si parla di ACCESSO e non di FREQUENZA: quindi, a meno che la scuola sia ubicata in un luogo diverso dal circolo (cosa piuttosto improbabile) siamo punto e a capo. Il Green Pass Semplice (il tampone – repetita iuvant) non è sufficiente, per non parlare della semplice mascherina.

Un terzo caso ancora: LE SCUOLE RICONOSCIUTE

Pochi sanno che le scuole private possono essere “riconosciute” da pubbliche amministrazioni (i Comuni o le Regioni, ad esempio). Viene spontaneo pensare che, nel caso di scuole Riconosciute, siano da ritenersi valide le stesse regole della scuola pubblica cioè: l’accesso degli allievi con il solo obbligo della mascherina o (tra qualche giorno) del tampone, ma il condizionale è d’obbligo, infatti, se la scuola, ancorché RICONOSCIUTA è ubicata lei locali di un circolo siamo di nuovo punto e a capo, occorre il Green Pass Rafforzato.

In quanto al RICONOSCIMENTO (di cui pochi sanno), vale la pena di informarsi perché eviterebbe il ricorso forzato all’associazionismo, abituale prassi soprattutto per evitare l’impagabile IVA sulle rette.
In merito a questo argomento, si consiglia di leggere il secondo paragrafo della pagina del MANIFESTO DEI MUSICISTI. Il link è il seguente:

https://www.sosmusicisti.org/bozze-di-emendamenti/

Altra cosa molto utile da sapere è che una scuola può ritenersi RICONOSCIUTA anche per “atto concludente”, cioè: per aver ricevuto un pur minimo contributo economico dal Comune (o dalla Regione) o addirittura il semplice patrocinio per un evento.

In conclusione, DUE PAROLE PER GLI INSEGNANTI

Dovrebbe essere chiaro che per gli insegnanti, siano essi VOLONTARI (a titolo gratuito) che soggetti remunerati, valgono le medesime regole dei lavoratori di qualsiasi altra categoria.

Per inciso, a proposito di musicisti/insegnanti vale la pena di prendere lo spunto per una ulteriore riflessione anche sulle prestazioni musicali.

Ho letto da qualche parte che un musicista, per essere considerato LAVORATORE, deve essere “in regola” (con contributi previdenziali, ecc.).
NON E’ VERO!

Un semplice ragionamento.
Gli extracomunitari che (purtroppo) sono impiegati “a nero” nella raccolta dei pomodori non sono forse lavoratori?
Ma stiamo scherzando?

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