08.02.2022 – I CONTRIBUTI INAIL PER I MUSICISTI AUTONOMI (cod. Enpals 500)
  sono in capo ai committenti.
  (i pro e i contro)

ARTICOLO PERFEZIONATO IN DATA 31.03.2022

In attuazione di quanto disposto dall’art. 66, comma 4, del c.d. DECRETO SOSTEGNI BIS, provvedimento legislativo dal titolo Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è esteso anche ai lavoratori “autonomi” iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi anche i Musicisti Autonomi Esercenti Attività Musicali (Cod. INPS/exEnpals n. 500).
Leggasi la circolare Inail n. 11/2022 e in particolare l’allegato 2, art. 3 comma 4.


Ottimo, verrebbe da dire, finalmente tutti i musicisti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro! Ma c’è un rovescio della medaglia: l’imposizione del pagamento contributivo è in capo al committente e questo, al di là del beneficio, complica non poco l’attività ad una larga fascia di musicisti, col rischio di disincentivare la musica nei live-club (e non solo) e di far aumentare ancora di più il sommerso che la fa da padrone in gran parte del comparto.

Detto in altri termini: sorvolando appunto sul sommerso, ci sono tantissimi musicisti che, negli anni, per agevolare il lavoro si sono iscritti all’Enpals col cod. 500, al fine di sollevare i gestori dalle note complessità per il versamento dei contributi previdenziali, cioè, versandoli loro stessi.
Ebbene i contributi Inail non possono versarseli da soli!
Così è scritto testualmente nel succitato allegato 2, art.3, comma 4.
“per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni”
Quindi, siamo punto e a capo!
Il principio stesso per cui, nel 2003, col cod. 500 era stata istituita questa nuova categoria, rischia di essere letteralmente vanificato.

BREVE STORIA DEI MUSICISTI AUTONOMI (cod. 500).
Questa categoria di musicisti fu istituita al fine evidente di agevolare il lavoro (repetita iuvant), sollevando gli organizzatori dalle normative Enpals, notoriamente farraginose e quasi impossibili da ottemperare dai gestori di piccoli e medi esercizi pubblici, giacché, a parte i budget generalmente insufficienti, i musicisti cambiano quasi sempre ad ogni evento rendendo tecnicamente impossibile il versamento dei contributi.
Il riferimento non è solo a pub, jazz-club, piccoli ristoranti, bar, gelaterie, ecc., ma anche ad altri eventi musicali minori, tra i quali, ad esempio, quelli organizzati dalle piccole amministrazioni comunali nel periodo estivo.
Finora, col cod. 500, da parte del musicista, per poter suonare “in regola” era sufficiente rilasciare una fattura (o una ricevuta) onnicomprensiva, … “con buona pace per gli organizzatori”, verrebbe da dire.
Ora la “buona pace” è andata a farsi benedire.
A partire dal 1° Gennaio 2022 (quindi anche retroattivamente) i gestori dovranno versare l’INAIL ai musicisti, al pari di quanto avviene per i camerieri o altri dipendenti.
Operazione ordinaria per i dipendenti abituali, ma assolutamente non facile per i musicisti, saltuari per antonomasia.

I MUSICISTI AUTONOMI E I TRATTENIMENTI PRIVATI.
Che dire poi dei musicisti (o i DJ) che suonano nei banchetti di matrimonio, di prime Comunioni, ecc. Un settore molto fiorente (specie nel centro e sud) dove il committente “privato” non potrebbe versare i contributi di qualsiasi tipo, neanche volendo.
Ebbene in questi casi, anche le buone ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento legislativo è andato “a farsi benedire”. I tantissimi musicisti che si erano iscritti all’Enpals col cod. 500, vuoi perché ossequiosi dei doveri lavorativi, vuoi per ritrovarsi una pur modesta pensione, non possono versarsi i contributi l’Inail, che, tutto sommato, costerebbe intorno ai 100 euro annui o anche meno?

Appare evidente che il legislatore, nel mettere mano alle tanto sospirate riforme, abbia pensato ancora una volta agli artisti che hanno la fortuna di lavorare presso solide imprese di spettacolo, teatri assistiti dal FUS, ecc., le sole organizzazioni dotate di strutture amministrative in grado di assolvere alle complesse norme dei versamenti contributivi vigenti nel nostro paese.

LE ORIGINI DEL PROBLEMA E LE COOPERATIVE TRA ARTISTI.

A parte i musicisti che lavorano per le imprese di spessore di cui sopra, gli unici che potranno godere dei benefici dell’Inail sono i musicisti e cantanti iscritti alle cooperative tra artisti (realtà soprattutto del nord), ai quali, come soci/dipendenti, vengono versati non solo l’Enpals, ma anche l’Inail e i cd. contributi minori. A proprie spese, ovviamente.

Ma cosa sono le cooperative tra artisti? Per capirlo occorre fare un passo indietro.
Un tempo, i gestori dei night club, dei dancing nelle grandi città e nelle località turistiche, ecc.; locali dove le “orchestrine” suonavano spesso sei giorni a settimana, usavano versare i contributi a ciascun “elemento” individualmente.
In sostanza, ciascun musicista di una band presentava al gestore l’allora “libretto dell’Enpals” e a fine mese il gestore (datore di lavoro) vi registrava le giornate lavorate e versava i relativi contributi.
Se le cose fossero rimaste così, il problema non ci sarebbe. I gestori, potrebbero facilmente versare l’Inail al pari dell’Enpals.

Ma questo sistema si interruppe verso i primi anni ’80, quando i gestori cominciarono a preferire il DJ o il piano-barista (one man band), vuoi per il costo inferiore, vuoi per il trend in loro favore.
A gran parte delle piccole band non rimaneva che suonare nei pub o nei jazz club, e soprattutto “a nero”, giacché i compensi erano (e sono) insufficienti a pagare decorosamente i musicisti, figuriamoci a pagar loro anche contributi vari.
Per contro, soprattutto nel nord, le “orchestrine da ballo” ripiegarono nelle medie e grandi balere per i clienti di media età, alternative alle maxi-discoteche per i più giovani.
Oltretutto, sia nei pub che nelle balere si suonava (e si suona) non più di tre giorni a settimana e le band vengono cambiate evento per evento.

Tralasciando il sommerso nei pub e nei jazz club, e il comparto delle feste di piazza del centro e sud, giacché il discorso sarebbe troppo lungo, focalizziamoci sulle grandi balere.

I gestori, nella impossibilità pratica di versare i fatidici contributi Enpals (come avveniva nei night club), cominciarono a pretendere dalle orchestre “il Certificato di Agibilità” e una fattura onnicomprensiva.
Come dire: “Siete voi l’Impresa di voi stessi, e ai vostri contributi pensateci voi”.

Per farla breve: alcuni commercialisti, pressati dai capi orchestra, trovarono la soluzione fondando le prime cooperative tra artisti.
In pratica, gli elementi di una orchestra, si iscrivono ad una coop, diventano soci/dipendenti e la coop li mette in regola. A loro spese, ovviamente.

Ma iscriversi ad una coop per “suonare in regola” non è obbligatorio e inoltre ci sono i costi aggiuntivi per il sostegno delle spese amministrative della coop stessa.

Questo accadeva nel nord tra le orchestre da ballo più o meno grandi, mentre nei piccoli locali, nei pub e nei jazz-club, Il sommerso continuava a farla da padrone.

Nel 2001 accadde che l’Enpals, nel tentativo (maldestro) di far emergere il sommerso anche nei piccoli eventi, fece una convenzione con la Siae a seguito della quale gli Agenti Siae assunsero la veste di “verificatori” Enpals, e anche i piccoli gestori cominciarono a chiedere l’Agibilità.

Tanti musicisti, ritenendosi free-lance, cominciarono a chiedersi: “ma perché per lavorare mi devo per forza iscrivere ad una cooperativa?”
Molto probabilmente fu proprio per questo motivo che nel 2003 qualcuno riuscì a suggerire al legislatore una proposta di legge che desse la possibilità ai musicisti di autogestirsi L’Enpals, e fu così che nel “carrozzone” della legge finanziaria per il 2004 (art. 4 – Legge 350/2003) furono inseriti tre succinti e frettolosi commi (88, 89 e 100) che introdussero la figura del

– LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE  ATTIVITA’ MUSICALI –
(dapprima col cod. 23bis, poi cod. 500) 

concedendo la facoltà di poter versare autonomamente i contributi previdenziali e, ovviamente, anche di poter richiedere autonomamente il Certificato di Agibilità.

Una breve parentesi.
La convenzione con la Siae cessò nel 2011, quando la Siae si accorse che, per i loro agenti, a fare le verifiche nei piccoli eventi c’era solo da rimetterci la faccia e anche la loro percentuale sul diritto d’autore. Infatti, molti locali, impossibilitati a pagare qualcosa in più ai musicisti affinché si versassero i contributi, cominciarono a smettere di far musica, o a farla “in nero”, spesso evadendo persino i diritti d’autore.
In poche parole, nel centro e sud Italia l’Enpals ha sempre faticato a prender piede.
Pur tuttavia il cod. 500 fu adottato da tanti musicisti perché, “in presenza di compensi “congrui” qualcosa bisogna pur fare per non perdere il lavoro quando ti chiedono l’Agibilità!”

DI SEGUITO I TRE SUCCINTI COMMI

Comma 98. “All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e’ aggiunto il seguente: “23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali”
(poi cod. 500 – n.d.r).

Comma 99. “All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente”.

Comma 100. “All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma: “15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo”.

PERCHE’ I TRE COMMI ISTITUTIVI DEL cod. 500 FURONO FRETTOLOSI
E ANCHE
IN ODORE DI INCOSTITUZIONALITA’?

  • Non è prevista la detrazione delle spese e il contributo si paga sul lordo della singola giornata.
    Immaginate un pianista di Palermo che spunta un contratto di 2.000 euro a Milano?
    “wow” verrebbe da dire (coi tempi che corrono) … ebbene, tolto il viaggio, l’hotel, i pasti, ecc. dovrà pagare il 33% sul lordo, cioè 660 euro per il “contributo” Enpals. Del compenso iniziale gli resteranno 100/200 euro.
  • Per i musicisti appartenenti al “sistema retributivo”, che hanno ancora la fortuna di poter avere la pensione a 62 anni invece che a 67, i contributi versati come lavoratore autonomo esercente attività musicale (cod. 500) non sono validi per questo anticipo.
    Si veda lafaq 13 sul sito web del nostro sodalizio.  https://www.sosmusicisti.org/13-quali-sono-i-requisiti-per-il-diritto-alla-pensione/
  • Perché solo i musicisti e non tutti gli artisti dello spettacolo?
    Parrebbe che l’art. 3 della Costituzione sia stato violato.

INFINE, POCHI SANNO CHE
IL LAVORATORE AUTONOMO NELLO SPETTACOLO
ESISTEVA ANCHE PRIMA DEL 2003

A prescindere dai musicisti di cui al cod. 500, la figura del “lavoratore autonomo in ambito di spettacolo” è sempre stata prevista all’interno delle categorie iscritte all’Enpals, fin dalla istituzione dell’ente nel 1947.
Presumibilmente, all’epoca il legislatore faceva riferimento ai casi in cui gli artisti parificabili ai liberi professionisti, cioè, con elevata autonomia nella esecuzione del proprio lavoro e altre caratteristiche ben individuate dagli articoli 2222 e 2233 del Codice Civile.

Nello specifico, tali caratteristiche, ai tempi, si potevano individuare (e si possono individuare tutt’ora) nei registi, nei grandi concertisti, nei grandi cantanti lirici, e quanti ad essi assimilabili. Ad esempio, nella cd. “musica leggera”, sono le rock star che potrebbero essere considerati liberi professionisti.
Pur tuttavia, a differenza che per altre categorie di lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.), già dal ’47, la normativa Enpals prevedeva (e prevede tutt’ora) il versamento dei contributi a carico del “datore di lavoro”.
Ne consegue che, ai sensi del cod. civile, il cod. 500 è anche una palese forzatura.
Forse è proprio per questo che la norma consente di poter chiedere l’Agibilità Enpals autonomamente, ma non stabilisce l’obbligo.

 

IPOTESI DI SOLUZIONE

Premesso che gli enti assistenziali che ostacolano il lavoro ledono l’art. 1 della nostra costituzione:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”,

sarebbe appena il caso che il legislatore si rendesse conto delle tante illogicità create nel passato e finalmente ne facesse una buona!

  • Occorre rivedere la formula del lavoratore autonomo esercente attività musicale, anche a costo di mettere mano al Cod. Civile, giacché gli artisti dello spettacolo non sono né autonomi, né subordinati, anzi, subiscono il peggio degli uni e degli altri.
  • Occorre concedere la detrazione delle spese, meglio se in modo forfettario.
  • In quanto all’INAIL, giacché la sicurezza sul posto di lavoro è un diritto sacrosanto, occorre concedere agli artisti di poter versarsi autonomamente il contributo, altrimenti i gestori non lo faranno mai. E’ tecnicamente troppo complesso.
  • Occorre prendere atto che il cod. 500 funziona con i lavoratori singoli, ma immaginate una band dal committente ciascuno con la propria fattura i mano? Da tempo, una specifica soluzione è stata suggerita  da Sos Musicisti L’instabilità delle formazioni musicali | SOS musicisti

UNA ULTIMA CONSIDERAZIONE SUI MUSICISTI AMATORIALI O SEMI-PROFESSIONISTI)

Considerato che questa categoria è quella più numerosa, a prescindere dalla necessità di una equa regolamentazione del dilettantismo con una legge alternativa al cd. Comma 188
https://www.sosmusicisti.org/regolamentazione-del-dilettantismo/
anche gli amatoriali calcano palchi e corrono rischi di prendere la corrente da un microfono o imbracciando una chitarra, o soprattutto durante i viaggi di notte con tutta la pericolosità che ne deriva. Quindi anche loro, seppur suonando gratis, dovrebbero potersi iscriversi all’Inail (pagando da sé, ovviamente).

Facciamo un po’ di conti.
Tra studenti di conservatorio o delle scuole private, tra amatoriali o semiprofessionisti di ogni età, ecc. quanti saranno? … A spanne, almeno duecentomila.

Anche solo 50 euro annui ciascuno … moltiplicato per 200.000, farebbero 10 milioni di euro annui per l’INAIL. Sufficienti o no per la copertura finanziaria di una legge in tale direzione?

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