– pagina perfezionata il 18.09.2025 –

L’ENPALS (o INPS/ex-Enpals) HA ANCORA RAGIONE DI ESISTERE?
Assolutamente no!

Se ne auspica la sostituzione con la ben più agile GESTIONE SEPARATA com’è avvenuto di recente nel comparto dello Sport.

Di seguito, alcune delle tante motivazioni.
1. Il Certificato di Agibilità è un inutile ostacolo alle attività.
Pensato come deterrente all’evasione nel lontano 1947 (soprattutto per le piccole compagnie teatrali viaggianti), oggi, su un milione e mezzo di eventi musicali (dati certi forniti dalla Siae), viene richiesto da pochissimi organizzatori.
Nessun controllo. Ne consegue un sommerso che non ha pari.
I contributi vengono versati solo dai produttori delle principali reti televisive nazionali, nei tour dei grandi nomi, e dagli stessi artisti come soci/dipendenti nelle cooperative sorte nel nord verso gli anni ’80.

2. Solo pochissimi fortunati arrivano a prendere la pensione.
I contributi “a giornata” (le venti annualità) e lo “sbarramento” sul montante (1,5 volte l’assegno sociale), unitamente al sommerso di cui al punto precedente, fa sì che, soprattutto per i musicisti, la pensione è un’autentica chimera.

3. I musicisti si ritengono loro stessi dei free lance e non lavoratori dipendenti (come vuole la normativa).
Anche la possibilità di versarsi i contributi autonomamente (legge del 2003 – cod. INPS/exEnpals n. 500) non ha risolto il problema del sommerso.

4. In merito alla GESTIONE SEPARATA.

Quasi tutti i musicisti professionisti, per tradizione conclamata, insegnano musica privatamente e per questa attività hanno Partita Iva e versano nella GESTIONE SEPARATA. Non si capisce perché anche per poche prestazioni di spettacolo l’anno debbano tribolare per il Certificato di Agibilità per poi ritrovarsi con due posizioni contributive completamente diverse.

5. I tre inutili raggruppamenti.
Posto che all’Inps/ex Enpals, oltre agli artisti in senso stretto (raggruppamento A), sono iscritti anche le maestranze del teatro e del cinema, i tecnici, gli impiegati, ecc. (raggruppamenti B e C – vuoi a tempo pieno che a tempo determinato), va rilevato che queste specifiche categorie di lavoratori potrebbero tranquillamente migrare nei fondi INPS per lavoratori dipendenti o autonomi senza subire alcun danno, anzi, tra di loro ce ne sono tanti che, allorché lavorano al di fuori dell’ambito dello spettacolo, hanno già una altra posizione previdenziale.

6. C’è già un precedente nella recente riforma dello Sport.
Fino a qualche anno fa, erano iscritti all’Enpals anche gli sportivi (atleti, allenatori, amministratori, ecc.). Con recente riforma (Decreto Legislativo 36/2021 e successive modificazioni), questa categoria è stata tolta dall’Enpals e trasferita nella Gestione Separata.

NOTA.
Beninteso, il passaggio alla Gestione Separata deve avvenire con le debite perequazioni su quanto già versato e salvaguardando i pochi vantaggi specifici dell’Enpals, quali ad esempio: la pensione di invalidità specifica e quella anticipata di 5 anni per i musicisti appartenenti al sistema retributivo.

Per inciso, questo secondo beneficio andrebbe esteso anche ai musicisti appartenenti al sistema contributivo

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI:

– I tre inutili raggruppamenti (A, b e C).
– L’obsoleto Certificato di Agibilità.
– Le Cooperative tra Artisti.
– L’ENPALS nel 47.
– Il Lavoratore Autonomo Esercente Attività Musicali (cod. 500).

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Altre considerazioni

Con l’accorpamento dell’Enpals all’Inps (1 gen. 2012) ci si aspettava una semplificazione delle complesse quanto obsolete normative previdenziali degli artisti!
Macché! … È cambiato solo il nome!
La farraginosità è la medesima, e quando ci rivolge agli sportelli dell’INPS si scopre che il personale è totalmente impreparato.
Capita persino che non sappiano neanche di cosa si stia parlando!

BREVE SINTESI DELLE ILLOGICITA’ DELL’ENPALS (passate e presenti)

I lavoratori dello Spettacolo sono divisi in tre INUTILI raggruppamenti

  • Raggruppamento A. “lavoratori a tempo determinato dello spettacolo pagati a giornata”.
    Si tratta degli artisti in senso stretto (musicisti, attori, danzatori, ecc.), … in sostanza, coloro che NON hanno uno stipendio fisso, ma lavorano a prestazione con 1 contributo per ciascuna giornata di spettacolo, salvo quelle per le prove, ma solo se previste dal contratto.
    Per questo raggruppamento una annualità contributiva si raggiunge con 120 giornate lavorative (90 dal 1 ° luglio 2021).
  • Raggruppamento B. “lavoratori a tempo determinato” ma con mansioni diverse dagli artisti in senso stretto.
    Si tratta in genere delle maestranze nei teatri (operai, tecnici audio-video, falegnami, elettricisti, costumisti, ecc.).
    Con ogni probabilità, considerato che si tratta di lavoratori che presumibilmente superano con facilità le 120 giornate richieste agli artisti per il raggiungimento di una annualità, l’Enpals ne pretendeva (e ne pretende) 260.
    Se così fosse è un palese retaggio del passato, quando al raggruppamento A (ai tempi Gruppo 1) venivano richiesti soli 900 giornate nell’intero arco della vita lavorativa e 2.700 al raggruppamento B (ai tempi Gruppo 2).
    Questi lavoratori potrebbero tranquillamente migrare nell’INPS, fondi per dipendenti ordinari o autonomi.
  • Raggruppamento C. “lavoratori a tempo indeterminato”.
    Tra i tre, questo è il raggruppamento decisamente più inutile.
    Lavoratori “a posto fisso” (stipendio mensile) e anche gli orchestrali dei pochi Enti lirico/sinfonici e delle bande musicali di Stato.
    Per questo raggruppamento una annualità contributiva si raggiunge con 312 giornate lavorative.
    Anche e soprattutto i lavoratori del gruppo C potrebbero essere tolti dal Fondo per lavoratori dello Spettacolo e trasferiti negli ordinari  fondi fondi dell’INPS.
    Con questa migrazione i lavoratori B e C  non subirebbero alcun danno!

In merito alle complessità derivanti da queste suddivisioni si veda la circolare 83 del 2016 (23 pagine + 15 di allegati), una delle ultime in ordine di tempo che tenta di illustrare le norme per la pensione degli artisti.

L’OBSOLETO CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Il Certificato di Agibilità e soprattutto il “deposito cauzionale” (oggi non più richiesto), un tempo, veniva rilasciato per Agibilità per periodi stagionali. Appunto da questa richiesta di cauzione appare verosimile che il “sistema” era stato studiato soprattutto a misura delle “compagnie teatrali viaggianti”, ossia, quelle compagnie che giravano di città in città nei piccoli teatri/cinema di provincia. Compagnie di arte varia o “avanspettacolo” che si esibivano prima o dopo la proiezione del film. Compagnie che, solitamente in difficoltà economiche, spesso si scioglievano anzitempo senza versare i contributi (di qui, la cauzione).
Evidentemente, all’epoca, il legislatore era ben lontano dal pensare che di lì a una trentina d’anni il mondo dello spettacolo avrebbe subito cambiamenti così profondi da prevedere per gli artisti (soprattutto per i musicisti) il cambio del datore di lavoro anche giorno per giorno.
Si aggiungano le complesse regole per i versamenti contributivi e la pressoché totale mancanza di controlli e il risultato è sotto gli occhi di tutti! Un sommerso che non ha pari in nessun’altra categoria!


Cosa dovrebbe fare il gestore di un bar che volesse far musica per un qualsiasi evento occasionale?
Denuncia del lavoratore/musicista a mezzo Certificato di Agibilità  (con dati anagrafici, luogo di lavoro, salario data dell’evento), INAIL, contributi minori, TFR, leggi sulla sicurezza, visite mediche, ecc.

LE COOPERATIVE
Tantissimi artisti, per riuscire a costruirsi una posizione pensionistica, ma soprattutto per agevolare i gestori, a partire dagli anni ’80 hanno “aggirato” il problema organizzandosi in cooperative.
In pratica, nelle cooperative, si figura come lavoratori socio/dipendenti e gli amministratori pensano a tutto (Agibilità, contributi, tasse, ecc.).
Ovviamente gli oneri sono a carico del “socio/dipendente” che, ovviamente, paga anche i maggiori costi per la gestione della coop stessa.

L’ENPALS NEL ’47 (il lavoro subordinato e il lavoro autonomo).
Non tutti sanno che ai sensi della legge istitutiva dell’Enpals (n. 708 del ’47) il lavoratore dello Spettacolo è considerato “subordinato”, ma con una unica eccezione: i registi, i grandi concertisti e i grandi cantanti lirici, cioè quelle poche figure artistiche che all’’epoca erano riconducibili alla “libera professione”.

IL LAVORATORE AUTONOMO ESERCENTE ATTIVITA’ MUSICALE (cod. 500).
Paradossalmente nonostante che fin dal 47 questi ultimi (i liberi professionisti) siano palesemente lavoratori autonomi, la normativa prevedeva (e prevede tutt’ora) l’obbligo della Agibilità e del versamento contributivo in capo all’organizzatore (committente).

Solo dal 2003, con tre frettolosi commi all’interno della legge finanziaria per l’anno 2004, è stato “concesso” ai “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (cod. 500) la possibilità di disbrigare autonomamente le pratiche Enpals e auto-versarsi i contributi.

Però, si badi bene: è stata concessa la “possibilità”, non l’obbligo!

In verità, questa “facoltà” ha creato più pasticci che benefici.
Infatti.
Nel 2023. il legislatore nel dare questa “possibilità” ai musicisti (sedicenti autonomi), si è letteralmente “dimenticato” dei costi di produzione, spesso notevoli (strumentazione, viaggi, hotel, vitto, ecc.).

Di conseguenza, i musicisti “autonomi” versano i contributi previdenziali sul LORDO dei compensi!
ASSURDO!

Superficialità? Frettolosità?
Fatto sta che a tutt’oggi, dopo oltre vent’anni, la legge non è stata corretta!
Siamo arrivati al punto che alcuni commercialisti, per dare la possibilità “ai musicisti autonomi” di detrarre le spese dall’imponibile, hanno architettato una sorta di doppia fatturazione, una per la prestazione artistica e l’altra per la fornitura delle attrezzature.
SOLUZIONE FUNAMBOLESCA è dir poco!
Risultato?
Gli iscritti Enpals col codice 500, tranne quando devono “fatturare” per non perdere il lavoro, continuano ad andare a nero!
Così com’è … questa norma è un’altra perla di inefficienza legislativa come il c.d. Comma 188.

CONCLUSIONE
Non se ne può proprio più e non si vedono via d’uscita.
Piuttosto che rattoppare un sistema che non funziona più, SOS MUSICISTI propone la soppressione dell’Enpals (INPS/FPLS) con una riforma analoga a quella recente per lo Sport. Ossia: versamento contributivo presso la Gestione Separata con esenzione fino a 5.000 euro e fino a 15.000 per gli eventi economicamente irrilevanti.
Con contestuale abrogazione del famigerato comma 188.

COME ADERIRE A SOS MUSICISTI?

Occorrono solo due minuti per compilare il modulo on line e non si assume nessuna responsabilità.
Ci si può iscrivere anche gratis, ma è bene acquistare la tessera per le inevitabili spese.
Il costo è di solo quindici euro!
https://www.sosmusicisti.org/adesioni/

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Nota: E’ bene ricordare che, sia il famigerato comma 188 che quella che istituì la categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali – cod. 500 (norme di dubbia costituzionalità e comunque mal formulate) ebbero origine entrambe dalla ex Convenzione Siae/Enpals, che, pur nella buona intenzione di far “riemergere” il settore, ebbe una grave carenza: non fu preceduta da alcuna riforma semplificativa dell’obsoleto meccanismo previdenziale.

 

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